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Sentenza

Sentenza n. 1775/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento - dell'avviso dell''esito della prova scritta 6 maggio 2024 – DM 8 giugno 2023 n. 107 m.pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.U. 0064933. 07-05-2024 e del relativo atto attestante l'esito della prova scritta e del verbale, ove esistente, della commissione esaminatrice con cui è stato determinato tale esito, per essergli stato erroneamente attribuito un punteggio di 57 punti anziché 62 a fronte di 60/100 utili per il superamento della prova e di ogni atto presupposto e consequenziale. - - nonché, in particolare, e in parte qua, dell'atto contenente i cento quesiti, forniti da Formez PA e validati dal Comitato tecnico Scientifico di cui all'articolo 13, comma 2, del Decreto 3 agosto 2017, n. 138 con le quattro opzioni di risposta, di cui solo una, ai sensi dell'art. 6 punto a) del Bando (D.M. 107 dell''8.6.2023) avrebbe dovuto essere quella corretta. Più precisamente nella parte in cui detto atto pone ai candidati quesiti e/o risposte erroneamente ritenute corrette e viceversa risposte corrette ritenute errate. Per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti da Maria Concetta Nacci il 16\8\2024 per l’annullamento: - del Decreto di rettifica del 29.05.2024 m_pi.AOODGPER.REGISTRO_UFFICIALE 29-05-2024), con cui il Ministero ha modificato gli esiti delle prove scritte sostenute dai candidati nel concorso in oggetto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti da Maria Concetta Nacci il 24\10\2024 per l’annullamento: - del decreto prot. n. AOODPIT 2187 del 9 agosto 2024, con cui è stata approvata la graduatoria generale nazionale della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al DM n. 107 del 2023, rettificata con provvedimento del 19.08.2024 prot. 2206.

Giustizia amministrativa202405812

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esito della prova scritta, quesiti e risposte della prova, decreto di rettifica degli esiti e graduatoria nazionale della procedura concorsuale straordinaria per dirigenti scolastici

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione procedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, partecipante alla procedura straordinaria bandita con D.M. n. 107/2023, aveva ottenuto 57 punti nella prova scritta, a fronte dei 60 punti necessari per l'ammissione al corso di formazione. Con il ricorso introduttivo ha contestato alcuni quesiti e le relative risposte, sostenendo che le proprie risposte fossero corrette e che quelle individuate dalla Commissione fossero errate o ambigue, con conseguente perdita di cinque punti e raggiungimento del punteggio di 62/100. Ha dedotto la violazione dell'art. 6 del D.M. n. 107/2023, secondo cui ciascun quesito deve prevedere una sola risposta corretta, nonché violazione della par condicio, della trasparenza e dell'art. 97 Cost. Ha inoltre lamentato gravi disservizi organizzativi durante la prova, quali assenza di controlli, caos nell'aula, postazioni inadeguate e carenze dei servizi igienici, deducendo che tali circostanze avrebbero compromesso il regolare svolgimento dell'esame. Con i motivi aggiunti ha impugnato il decreto di rettifica degli esiti e la graduatoria nazionale, deducendo la violazione dell'art. 5, comma 11-quinquies, del D.L. n. 198/2022, degli artt. 6, comma 2, e 9, comma 1, del D.M. n. 107/2023, della Tabella A allegata al D.M. n. 138/2017 e degli artt. 8 e 12 del D.P.R. n. 487/1994. Ha contestato, in particolare, la mancata o diversa ponderazione dei titoli, la tardiva fissazione dei criteri di valutazione, l'approvazione di una graduatoria anziché di un elenco graduato, l'attribuzione di peso preponderante alla prova rispetto ai titoli e la violazione della par condicio.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso e i motivi aggiunti. Quanto alle contestazioni sui quesiti, ha affermato che la selezione e l'individuazione delle domande e delle risposte corrette rientrano nella discrezionalità tecnica dell'amministrazione e sono sindacabili soltanto in presenza di errori manifesti, oggettivi e inequivocabili, di manifesta irragionevolezza, illogicità o incongruità. Nel caso concreto le risposte individuate dalla Commissione risultavano sicuramente corrette, mentre le alternative prospettate dalla ricorrente costituivano distrattori plausibili; non è stata fornita una prova idonea a dimostrare l'erroneità dei quesiti o delle risposte. Il giudice ha escluso che il sindacato possa essere più intenso per i quesiti di natura giuridica, poiché ciò comporterebbe una sostituzione del giudice alla Commissione e una valutazione diretta dell'idoneità del candidato. La circostanza che un quesito fosse stato eventualmente corretto dall'amministrazione non dimostrava l'illegittimità degli altri quesiti contestati. Quanto ai disservizi organizzativi, il TAR ha ritenuto le deduzioni generiche e non adeguatamente provate. Anche ipotizzando l'esistenza delle disfunzioni, la ricorrente non aveva dimostrato che esse avessero inciso concretamente e con ragionevole certezza sul proprio risultato o su quello degli altri candidati. Non risultava inoltre che durante la prova avesse segnalato ai commissari le disfunzioni o richiesto tempo aggiuntivo. Quanto alle censure sulla formazione della graduatoria e sulla conversione dei punteggi in decimali, il TAR ha rilevato anzitutto il difetto di interesse, poiché la ricorrente non aveva titolo per essere inserita nella graduatoria. In ogni caso, la doglianza è stata ritenuta infondata, poiché non era stata dimostrata un'effettiva alterazione dell'ordine della graduatoria e il criterio era stato applicato indistintamente a tutti i candidati. Le spese di lite sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 11-quinquies, D.L. n. 198/2022, convertito dalla l. n. 14/2023

    Norma istitutiva della procedura straordinaria di reclutamento dei dirigenti scolastici, richiamata quale base normativa della procedura.

  • art. 20, comma 6-ter, D.L. n. 75/2023, convertito dalla l. n. 112/2023

    Norma modificativa della disciplina della procedura straordinaria, richiamata nel quadro normativo di riferimento.

  • art. 6 D.M. n. 107/2023

    Ciascun quesito ha quattro opzioni di risposta, di cui una sola corretta.

    La previsione dell'unicità della risposta corretta non esclude la discrezionalità tecnica nella formulazione dei quesiti; l'illegittimità ricorre soltanto in presenza di errori manifesti e oggettivi.

  • art. 9 D.M. n. 107/2023

    Disciplina la formazione dell'elenco o graduatoria e la valutazione dei titoli; la censura relativa ai punteggi è stata ritenuta priva di interesse e comunque non provata quanto all'effettiva alterazione dell'ordine dei candidati.

  • art. 11 D.M. n. 107/2023

    Per quanto non previsto dal presente decreto, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche.

    La ricorrente ha invocato tale clausola per contestare la procedura, ma il giudice ha respinto le relative doglianze nel complessivo rigetto del gravame.

  • art. 8 D.P.R. n. 487/1994

    Richiamato dalla ricorrente in relazione ai criteri di formazione della graduatoria; la censura non ha condotto all'annullamento degli atti.

  • art. 12 D.P.R. n. 487/1994

    Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove.

    Richiamato per contestare la tardiva fissazione dei criteri, ma la censura è stata respinta nel complessivo giudizio di manifesta infondatezza.

  • Tabella A allegata al D.M. n. 138/2017

    Parametro invocato per la valutazione dei titoli; il TAR ha ritenuto non dimostrato che la conversione dei punteggi in decimali avesse alterato l'ordine della graduatoria.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato in relazione ai principi di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa; non è stata ravvisata una violazione.

Massime di principio

  • Nelle procedure concorsuali, la scelta e la formulazione dei quesiti e l'individuazione delle risposte corrette rientrano nella discrezionalità tecnica dell'amministrazione e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di errori manifesti, oggettivi e inequivocabili, oppure di manifesta irragionevolezza, illogicità o incongruità.
  • Il sindacato giudiziale sulle prove concorsuali non diventa più intenso quando i quesiti hanno contenuto giuridico o tecnico-specialistico: anche in tali casi il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella della commissione, trasformando il processo in un accertamento diretto dell'idoneità del candidato.
  • La presenza di alternative plausibili alla risposta individuata dalla commissione non dimostra, di per sé, l'illegittimità del quesito, poiché le opzioni errate possono svolgere la funzione di distrattori; occorre provare che il quesito o la risposta ritenuta corretta siano oggettivamente erronei o privi di univocità.
  • Le disfunzioni logistiche nello svolgimento di una prova concorsuale non determinano automaticamente l'illegittimità dell'esito: il candidato deve provare sia la concreta esistenza delle disfunzioni sia la loro incidenza causale, o almeno ragionevolmente verificabile, sul proprio risultato o sulla posizione dei candidati in graduatoria.
  • La contestazione dei criteri di formazione della graduatoria è priva di interesse quando il candidato non ha titolo per esservi inserito; in ogni caso, l'illegittimità della conversione o ponderazione dei punteggi richiede la dimostrazione di un'effettiva alterazione dell'ordine della graduatoria, non bastando la mera applicazione uniforme del criterio a tutti i candidati.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubblici
RamiPubblico impiego e concorsi
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoLegittimazione e interesse a ricorrereProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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