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Sentenza

Sentenza n. 13075/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalle resistenti Amministrazioni sulla istanza di ammissione al circuito di accoglienza nazionale in favore dei richiedenti asilo, previsto dal d.lgs. n. 142 del 2015 e s.m.i., avanzata da parte ricorrente al momento della richiesta di riconoscimento della protezione internazionale.

Giustizia amministrativa202605720

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di ammissione al circuito nazionale di accoglienza dei richiedenti asilo

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il silenzio serbato dalla Prefettura di Roma e dal Ministero dell'Interno sull'istanza di ammissione al circuito di accoglienza nazionale previsto dal d.lgs. n. 142/2015, presentata contestualmente alla richiesta di riconoscimento della protezione internazionale. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, inizialmente ai fini della domanda cautelare e poi definito con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Le amministrazioni resistenti hanno dichiarato, con memoria, la cessazione della materia del contendere, comunicando di avere accolto l'interessato presso un Centro di Accoglienza Straordinario.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., ritenendo che l'accoglienza presso il Centro di Accoglienza Straordinario costituisse attuazione del provvedimento richiesto e soddisfacesse integralmente l'interesse del ricorrente. Ha compensato le spese di lite in ragione della peculiarità della materia e dell'intervento dell'amministrazione prima della definizione del giudizio. Ha ammesso definitivamente il ricorrente al gratuito patrocinio e ha liquidato in favore del suo difensore euro 991,90 per compensi, oltre al rimborso forfettario del 15% e agli altri oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    in sede di decisione della domanda cautelare, purché siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata

    La disposizione consente di definire immediatamente il giudizio nel merito, in forma semplificata e in camera di consiglio, quando siano trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione, il contraddittorio e l'istruttoria siano completi e le parti siano state sentite.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La sopravvenuta adozione del provvedimento richiesto, ove pienamente satisfattiva dell'interesse azionato, determina la cessazione della materia del contendere.

  • d.lgs. n. 142/2015

    Costituisce il quadro normativo di riferimento del circuito di accoglienza nazionale dei richiedenti asilo.

  • art. 130 d.P.R. n. 115/2002

    In materia di patrocinio a spese dello Stato, comporta il dimezzamento degli importi determinati secondo i parametri professionali applicabili.

  • art. 4, commi 1 e 4, d.m. 55/2014

    Consente la riduzione dei compensi parametrati in ragione della natura e delle caratteristiche della causa e dell'assenza di particolari questioni di fatto o di diritto.

  • art. 5, comma 6, d.m. 55/2014

    Individua, per il valore indeterminabile della controversia, lo scaglione parametrico di riferimento per la liquidazione del compenso.

Massime di principio

  • La sopravvenuta adozione, da parte dell'amministrazione, del provvedimento richiesto con il ricorso avverso il silenzio determina la cessazione della materia del contendere quando il provvedimento abbia carattere pienamente satisfattivo dell'interesse del ricorrente.
  • Il giudice amministrativo può definire il giudizio con sentenza semplificata in camera di consiglio, in occasione della decisione cautelare, quando siano integrati i presupposti dell'art. 60 c.p.a., inclusi il decorso del termine minimo dalla notificazione, la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria e l'audizione delle parti.
  • In caso di cessazione della materia del contendere per provvedimento favorevole sopravvenuto prima della definizione del giudizio, le spese possono essere compensate in considerazione della peculiarità della materia e dell'intervento satisfattivo dell'amministrazione.
  • Per il patrocinio a spese dello Stato, il compenso del difensore è determinato mediante applicazione dei parametri professionali pertinenti, delle riduzioni previste per la complessità della controversia e del dimezzamento previsto dall'art. 130 d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriTermini e notificazione del ricorsoDecisione e riti specialiEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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