Cassazione Penale, Sentenza n. 10813/2026 del 20/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduce un unico motivo articolato in due profili: 1) travisamento degli atti, sostenendo che l'imputato non fu mai "fermato" dagli operanti e che la Corte territoriale avrebbe equivocato il contenuto dell'annotazione di p.g. del 21/03/2016; 2) violazione dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., per mancata riduzione della pena pecuniaria in funzione del rito abbreviato adottato dall'imputato.
La decisione
La Suprema Corte ha rigettato la censura sul presunto travisamento degli atti, ritenendo che la circostanza se l'imputato sia stato o meno formalmente "fermato" non fosse dirimente rispetto alla valutazione di responsabilità, fondata su plurime prove (videosorveglianza, presenza sul terrazzo, inseguimento e riconoscimento). Ha invece accolto la doglianza relativa alla mancata riduzione della pena pecuniaria: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena pecuniaria e l'ha rideterminata in euro 200 di multa (applicando l'art. 620, lett. l), cod. proc. pen.). Il resto del ricorso è stato rigettato; la conferma della responsabilità penale, delle statuizioni civili e della condanna alle spese in favore della parte civile è rimasta in vigore.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Norma che disciplina la concorso di persone nel reato; indicata nel capo d'imputazione ma non oggetto specifico di interpretazione nella decisione.
art. 624-bis, commi 1 e 3 cod. pen.
Articolo relativo al furto in abitazione; la Corte ha confermato l'affermazione di responsabilità per questo reato sulla base delle prove disponibili.
art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen.
Circostanza aggravante richiamata nell'imputazione (furto aggravato); ritenuta applicabile dalla Corte territoriale e non rimessa in discussione dalla Cassazione.
art. 2700 cod. civ.
Richiamata per affermare che il verbale redatto da pubblico ufficiale è atto pubblico e fa piena prova fino a querela di falso dei fatti attestati, rafforzando la valutazione della Corte sulla attendibilità del verbale di p.g.
art. 442, comma 2, cod. proc. pen.
Prevede la riduzione della pena in caso di applicazione del rito abbreviato; la Corte ha ritenuto fondata la censura per mancata applicazione di tale beneficio alla pena pecuniaria.
art. 620, lett. l), cod. proc. pen.
Norma invocata per la rideterminazione della pena pecuniaria da parte della Corte di legittimità, che ha annullato senza rinvio e fissato la multa in euro 200.
Massime di principio
- La contestazione di "travisamento della prova" richiede di dimostrare contraddittorie incompatibilità tali da disarticolare il ragionamento della sentenza: non basta segnalare un qualsiasi equivoco o apprezzamento differente.
- I verbali redatti da pubblici ufficiali sono atti pubblici che fanno piena prova fino a querela di falso; chi li contesta deve fornire prove specifiche e idonee per superarne la presunzione di veridicità.
- Nel rito abbreviato il giudice deve applicare la riduzione di pena prevista dall'art. 442 c.p.p. anche alla componente pecuniaria, salvo motivazione specifica che giustifichi l'esclusione.
- La Corte di Cassazione può annullare parzialmente una sentenza e rideterminare direttamente la sanzione (senza rinvio) quando l'errore riguarda un profilo derubricabile e la rideterminazione è di competenza della Corte di legittimità (art. 620 c.p.p. lett. l)).
- Elementi di prova convergenti (videosorveglianza, riconoscimento, inseguimento, presenza nel luogo del reato) possono sorreggere la condanna anche se singoli particolari descrittivi (es. se sia stato formalmente "fermato") risultino discutibili.
- In sede di impugnazione è utile formulare censure corredate da riferimenti precisi agli atti e da argomentazioni che mostrino come l'errore denunciato abbia inciso in modo decisivo sul giudizio di responsabilità.
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