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Sentenza

Sentenza n. 1646/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600995

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: lettera d’invito relativa a una procedura di affidamento tramite MePA, nella parte in cui individuava la categoria merceologica “Servizi Fognari” e rendeva di fatto necessaria l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali per presentare l’offerta

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato la lettera d’invito relativa alla procedura RDO n. 6419616, deducendo che l’individuazione della categoria merceologica MePA “Servizi Fognari” (CPV 90400000-1) determinasse, in concreto, l’obbligo di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali quale prerequisito tecnico-informatico per la presentazione dell’offerta. Tale effetto sarebbe stato contraddittorio rispetto alle dichiarazioni della stazione appaltante, che aveva escluso l’iscrizione all’Albo dai requisiti di partecipazione.

La decisione

Nel corso del giudizio, la stazione appaltante ha annullato in autotutela, con provvedimento del 31 agosto 2026, gli atti impugnati. Il TAR ha ritenuto tale annullamento pienamente satisfattivo, poiché la ricorrente ha conseguito il bene della vita perseguito, e ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere. Il giudice ha posto le spese a carico della stazione appaltante secondo il criterio della soccombenza virtuale, rilevando che l’annullamento è intervenuto dopo la proposizione del ricorso e in considerazione dello stesso. Le spese sono state liquidate in euro 1.000, oltre spese generali e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Sentenza in forma semplificata, previa sentenza alle parti.

    La decisione è stata adottata in forma semplificata, sentite le parti in camera di consiglio.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. comporta l’obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale

    La cessazione della materia del contendere conseguente all’annullamento in autotutela dell’atto impugnato non esclude la decisione sulle spese, che devono essere regolate secondo la soccombenza virtuale.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione annulla in autotutela l’atto impugnato durante il giudizio e tale annullamento soddisfa integralmente l’interesse sostanziale perseguito dal ricorrente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • In caso di cessazione della materia del contendere per annullamento in autotutela intervenuto dopo la proposizione del ricorso e in relazione a quest’ultimo, le spese di lite devono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, con condanna dell’amministrazione quando il suo intervento ha determinato la soddisfazione dell’interesse azionato.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaSopravvenuta carenza di interesse

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