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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14676/2026 del 22/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché i motivi dedotti non rientrano tra quelli tassativamente ammessi contro la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato aveva definito il procedimento con sentenza ex art. 444 c.p.p. davanti al GIP del Tribunale di Torino, che aveva applicato la pena concordata per il reato di rapina, concedendo le circostanze ritenute prevalenti sulla contestata recidiva. Con ricorso per cassazione, tramite difensore, chiedeva l'annullamento della sentenza deducendo un unico motivo: manifesta illogicità e carenza di motivazione quanto all'applicazione delle circostanze, alla mancata indicazione degli elementi per escludere le condizioni di cui all'art. 129 c.p.p. e all'adeguamento della pena alla gravità del fatto e alla personalità del reo. La Corte rileva che tali doglianze investono profili non consentiti nel limitato ambito del ricorso avverso la sentenza di patteggiamento.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    La sentenza oggetto di ricorso è una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Contro la sentenza di patteggiamento sono ammessi soltanto motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; non sono deducibili censure sulla motivazione in punto circostanze e dosimetria della pena.

  • art. 129 c.p.p.

    La mancata esplicita indicazione degli elementi che escludono le cause di proscioglimento non è un motivo deducibile nel ricorso nei limiti in cui la censura non rientri nei motivi tassativi ammessi.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.

  • Corte costituzionale, sent. n. 186 del 2000

    È richiamata per la regola secondo cui la sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende va applicata salvo che non risulti che il ricorso sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni censura estranea a tali motivi è inammissibile.
  • Non è deducibile, contro il patteggiamento, un vizio di motivazione relativo alla valutazione delle circostanze o alla congruità della pena, perché tali profili non rientrano nel novero dei motivi consentiti.
  • La mancata considerazione dell'art. 129 c.p.p. può essere denunciata solo nei limiti in cui si traduca in un motivo consentito dal regime speciale del ricorso avverso il patteggiamento.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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