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Provvedimento

Prescrizioni del Garante n. 145 del 07/03/2024

Provvedimento del 7 marzo 2024

Garante Privacy145

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante accoglie il reclamo di un interessato nei confronti di Google LLC e ordina la rimozione da Google, in associazione al suo nome e cognome, di alcuni URL che rinviano ad articoli di stampa del 2012 su una vicenda penale conclusasi con condanna in appello nel 2016. L’Autorità ritiene prevalente, nel caso concreto, il diritto all’oblio rispetto all’interesse pubblico alla reperibilità della notizia, tenuto conto del notevole decorso del tempo e dell’assenza di attualità della vicenda. Dispone inoltre l’annotazione nel registro interno delle misure adottate, senza che tale annotazione valga come precedente per futuri procedimenti.

Google LLC: accoglimento di un reclamo per deindicizzazione/diritto all’oblio di URL relativi a vicenda penale del reclamante

Google LLC - deindicizzazione di URL su vicenda penale e diritto all’oblio

Il Garante per la protezione dei dati personali accoglie il reclamo proposto nei confronti di Google LLC per la rimozione, dai risultati di ricerca associati al nominativo dell’interessato, di URL che rinviano ad articoli di stampa su una vicenda penale risalente. Il procedimento nasce da un reclamo ex art. 77 GDPR, integrato successivamente, con il quale l’interessato lamenta la permanenza online di notizie ormai non più attuali e gravemente pregiudizievoli per la propria reputazione.

Fatti e contenuto del reclamo

Il reclamante riferisce che i contenuti oggetto di doglianza consistono in articoli pubblicati da testate locali e nazionali, reperibili tramite diversi URL, riguardanti una vicenda giudiziaria che lo aveva visto coinvolto quando svolgeva funzioni presso l’Ufficio Immigrazione di una Questura. La vicenda si era conclusa con sentenza della Corte d’Appello del 9 maggio 2016, che aveva confermato in parte la condanna per il reato di cui all’art. 319-quater, comma 1, c.p., infliggendo una pena detentiva. L’interessato sostiene che, a distanza di oltre dieci anni dai fatti, la notizia non sia più attuale e che la sua permanenza nei risultati di ricerca gli provochi un danno di immagine e reputazione, nonché ripercussioni sulla vita familiare e sociale.

Posizione del titolare del trattamento

Google LLC, ricevuto il riscontro dell’Autorità dopo alcune difficoltà tecniche nella trasmissione delle richieste, ha negato la sussistenza dei presupposti per la deindicizzazione. La Società richiama un precedente provvedimento del Garante sul medesimo interessato, nel quale era stato ritenuto sussistente un interesse pubblico alla conoscibilità della vicenda giudiziaria. Inoltre, valorizza la gravità delle condotte, la condanna in primo grado e in appello, la natura giornalistica delle pubblicazioni e la professione attuale del reclamante, ritenendo che quest’ultima comporti contatti frequenti con il pubblico e accessi presso abitazioni private, con conseguente permanenza dell’interesse informativo.

Norme applicate e criteri di valutazione

Il Garante richiama il principio di stabilimento di cui all’art. 3, par. 1, GDPR e afferma la propria competenza ex art. 55, par. 1, GDPR, in quanto il trattamento connesso al motore di ricerca è gestito da Google LLC anche per il territorio UE. Per la valutazione della richiesta di rimozione vengono richiamati gli artt. 17, par. 1, lett. c), e 21, par. 1, GDPR, oltre alle Linee guida del WP29 del 26 novembre 2014 e alle Linee guida n. 5/2019 dell’EDPB del 7 luglio 2020 sul diritto all’oblio applicato ai motori di ricerca.

L’Autorità richiama in particolare il criterio relativo alle notizie su reati, che impone di considerare sia la gravità del fatto sia il decorso del tempo. Viene inoltre sottolineato che la valutazione deve tener conto dell’attualità dell’interesse pubblico alla reperibilità della notizia in associazione al nominativo dell’interessato.

Valutazione del caso concreto

Nel caso esaminato, il Garante osserva che le notizie risalgono a oltre dieci anni prima e che il procedimento giudiziario si è chiuso nel 2016 con una condanna in appello, già in parte eseguita. Pur riconoscendo la rilevanza sociale della vicenda all’epoca dei fatti, l’Autorità ritiene che la loro persistente reperibilità online, mediante semplice ricerca nominativa, produca un impatto negativo sproporzionato sull’interessato.

Il Garante reputa che tali informazioni descrivano un profilo non più coerente con l’attuale situazione personale e professionale del reclamante e che non sia più ravvisabile un interesse pubblico attuale a mantenerle associate al suo nome e cognome. La permanenza dei risultati di ricerca è quindi considerata lesiva in misura non bilanciata dall’interesse collettivo all’accesso alla notizia.

Dispositivo

L’Autorità dichiara fondato il reclamo e, ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. c) e g), GDPR, ingiunge a Google LLC di rimuovere, entro venti giorni dalla ricezione del provvedimento, gli URL indicati come risultati di ricerca associati al nome e cognome dell’interessato.

Ai sensi dell’art. 17 del regolamento interno del Garante n. 1/2019, dispone anche l’annotazione nel registro interno delle misure adottate nei confronti del titolare del trattamento, precisando però che tale annotazione non potrà essere considerata, per futuri procedimenti contro il medesimo titolare, come precedente rilevante ai fini dell’art. 83, par. 2, lett. c), GDPR.

Adempimenti e tutela giurisdizionale

Google LLC è invitata, ai sensi dell’art. 157 del Codice privacy, a comunicare entro trenta giorni le iniziative intraprese per dare attuazione al provvedimento. È inoltre richiamata la possibile applicazione della sanzione di cui all’art. 166 del Codice in caso di mancato riscontro.

Contro il provvedimento è ammessa opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR, degli artt. 152 del Codice privacy e 10 del d.lgs. n. 150/2011, entro trenta giorni dalla comunicazione, ovvero sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Punti principali

Oggetto del reclamo

Il reclamante ha chiesto la rimozione dai risultati di ricerca associati al proprio nominativo di diversi URL che rimandano ad articoli di stampa relativi a una vicenda penale risalente al 2012 e definita nel 2016 con condanna in appello. Ha lamentato che la permanenza online delle notizie, facilmente reperibili tramite motore di ricerca, gli causa un rilevante pregiudizio reputazionale non più giustificato da un interesse pubblico attuale.

Posizione di Google LLC

Google LLC ha opposto il mancato accoglimento della richiesta, richiamando un precedente provvedimento dell’Autorità sul medesimo interessato, la gravità dei fatti e la natura giornalistica dei contenuti. Ha anche sostenuto che la professione attuale del reclamante, a contatto con il pubblico e con accessi presso abitazioni private, renderebbe ancora attuale l’interesse alla conoscibilità delle notizie. La Società ha inoltre osservato che alcuni URL non sarebbero stati oggetto di previo esercizio dei diritti da parte dell’interessato.

Quadro giuridico e competenza

L’Autorità richiama l’art. 3, par. 1, GDPR per la soggezione del trattamento al Regolamento e l’art. 55, par. 1, GDPR per la propria competenza a decidere il reclamo. Ai fini del diritto all’oblio vengono richiamati gli artt. 17, par. 1, lett. c), e 21, par. 1, GDPR, nonché le Linee guida del WP29 del 26 novembre 2014 e le Linee guida n. 5/2019 dell’EDPB del 7 luglio 2020.

Valutazione del Garante

Il Garante rileva che le notizie sono risalenti di oltre dieci anni, che il procedimento penale si è concluso nel 2016 con una condanna in appello e che la loro reperibilità tramite associazione nominativa determina un pregiudizio per l’interessato non più compatibile con la sua attuale condizione personale e professionale. L’Autorità ritiene sproporzionato l’impatto della deindicizzazione mancata rispetto all’interesse collettivo all’accesso alla notizia, evidenziando l’assenza di un interesse pubblico attuale.

Esito e misure ordinate

Il reclamo viene dichiarato fondato e Google LLC viene ingiunta, ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. c) e g), GDPR, di rimuovere entro venti giorni dalla ricezione del provvedimento gli URL indicati quali risultati di ricerca associati al nome e cognome dell’interessato. Viene inoltre disposta l’annotazione nel registro interno dell’Autorità delle misure adottate, specificando che tale annotazione non vale come precedente ai fini dell’art. 83, par. 2, lett. c), GDPR in eventuali futuri procedimenti.

Come è indicizzato

Materiediritti dell'interessatomotori di ricerca e deindicizzazionediritto all'obliosanzioni gdprpubblica amministrazione

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