Ordinanza n. 12/2026 - Perugia, Sezione 1
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del decreto prot. Cat. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-, con il quale veniva respinta la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro e revocato detto permesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di diniego del rinnovo e contestuale revoca del permesso di soggiorno per motivi di lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto con cui l’Amministrazione ha respinto la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro e ha revocato il titolo già rilasciato, chiedendone in via cautelare la sospensione. Il provvedimento era fondato sulla valutazione della pericolosità sociale collegata a precedenti penali contestati dalla ricorrente. In sede cautelare è emersa inoltre la necessità di verificare l’effettiva sussistenza di tutti i precedenti penali considerati dall’Amministrazione. È stata altresì rilevata l’assenza, nel provvedimento impugnato, di un espresso riferimento alla valutazione della situazione familiare della richiedente, inclusa la presenza di figli minori, circostanza non evidenziata nella domanda di rinnovo.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare. Ha rilevato che il quadro istruttorio necessita di ulteriori approfondimenti, soprattutto quanto all’effettiva sussistenza dei precedenti penali posti a base della valutazione di pericolosità sociale. Ha inoltre ritenuto necessario che la nuova valutazione consideri l’attuale situazione complessiva della richiedente, anche sotto il profilo familiare, nonostante tale situazione non fosse stata indicata nella domanda di rinnovo. Ha quindi ordinato alla Questura di Perugia di riesaminare l’istanza sulla base di una nuova istruttoria e di depositare entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza un nuovo provvedimento, adeguatamente motivato, di conferma o di revoca dell’atto impugnato. Nelle more, ha sospeso l’efficacia del provvedimento gravato e ha fissato la prosecuzione della trattazione alla camera di consiglio del 26 maggio 2026. L’inottemperanza all’ordine istruttorio potrà essere valutata ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda cautelare è stata accolta con sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato e adozione di una misura di riesame.
art. 64, comma 4, c.p.a.
L’eventuale inottemperanza dell’Amministrazione all’ordine di riesame e di deposito del nuovo provvedimento potrà essere valutata dal Collegio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata in relazione ai dati personali.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando emergano contestazioni attendibili sulla effettiva sussistenza dei precedenti penali utilizzati per fondare una valutazione di pericolosità sociale dello straniero, il giudice può sospendere il provvedimento e ordinare all’Amministrazione un riesame preceduto da un’istruttoria completa.
- Il riesame del diniego o della revoca del permesso di soggiorno deve fondarsi su una valutazione complessiva e attuale della posizione dello straniero, comprendente anche la situazione familiare e la presenza di figli minori.
- L’assenza, nel provvedimento di diniego o revoca, di un espresso riferimento alla valutazione della situazione familiare rilevante impone una nuova valutazione amministrativa adeguatamente motivata, anche quando tale situazione non sia stata evidenziata nella domanda originaria.
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