Sentenza n. 842/2026 - Salerno, Sezione 2
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) dell'atto prot. n. 19827 del 04.11.2022 – notificato successivamente - (ordinanza di demolizione e ripristino n. 49/E.U./2022 — Reg. Ord. n. 56/2022), a firma del Responsabile dell'U.T.C. del Comune di Amalfi, recante “Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi”; 2) del verbale di accertamento prot. n. 623/2-1 del 19.10.2016, redatto a seguito di sopralluogo della Responsabile della P.M. del Comune di Amalfi, non conosciuto; 3) degli atti connessi, collegati, presupposti e consequenziali, anche non conosciuti; nonché per l’accertamento e per la declaratoria della non sottoponibilità dell’abuso contestato all’eventuale procedimento ex art. 31 ed alle sanzioni ivi previste, sia in tema di inottemperanza e conseguente acquisizione gratuita, sia in tema di sanzione pecuniaria di cui all’art. 31, comma 4 bis, del D.P.R. 380/2001. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Bottone Giuseppe il 7/11/2023: Per l’annullamento: - della nota comunale prot. n. 13903 del 14.7.2023 avente ad oggetto diniego definitivo dell'istanza di permesso di costruire in sanatoria acquisita al prot. n. 3312 del 17.2.2023 per la realizzazione di opere contestate con ordinanza di demolizione ripristino n. 49/E.U./2022 — Reg. Ord. n. 56/2022); - del preavviso di diniego ex art. 10 bis prot. n. 11880 del 19.6.2023, ove necessario; - del verbale del 21.2.2023 di presunta inottemperanza dell'ordinanza di demolizione comunale predisposto dalla Polizia Municipale, ove necessario Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Bottone Giuseppe il 14/2/2024: Per l’annullamento - dell’atto prot. n. 22543 del 22.11.2023 recante “ingiunzione al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 31, comma 4 bis, DPR 380/2001”; - degli atti connessi, collegati, presupposti e consequenziali, ivi compresi i provvedimenti comunali già impugnati con il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti, tra cui il verbale del 21.2.2023 di presunta inottemperanza dell’ordinanza di demolizione comunale predisposto dalla Polizia Municipale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza di demolizione e ripristino relativa a una tettoia, diniego di permesso di costruire in sanatoria e ingiunzione al pagamento della sanzione pecuniaria per inottemperanza all’ordine demolitorio
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale di demolizione e ripristino di una tettoia realizzata nell’area cortilizia antistante un fabbricato, costituita da travi in legno lamellare e copertura in lamiere coibentate, di circa 2,90 per 2,50 metri, con altezza variabile tra 2,50 e 2,70 metri. Ha dedotto la violazione delle garanzie partecipative, difetti di istruttoria e motivazione, l’erronea qualificazione dell’opera come nuova costruzione e la sua riconducibilità a una tettoia leggera o a un intervento soggetto a regime autorizzativo semplificato, anche in ragione della risalenza e della modesta consistenza del manufatto. Con il primo atto di motivi aggiunti ha impugnato il diniego dell’istanza di permesso di costruire in sanatoria e di compatibilità paesaggistica, lamentando l’insufficienza dell’istruttoria e la mancata considerazione delle caratteristiche dell’opera. Con il secondo atto di motivi aggiunti ha impugnato l’ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001, deducendo l’assenza di un formale e tipico accertamento dell’inottemperanza, non potendo il verbale della Polizia Municipale valere come provvedimento amministrativo conclusivo.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo, ritenendo legittima l’ordinanza di demolizione. La tettoia è stata qualificata come nuova costruzione, poiché presenta stabilità e immobilizzazione, ricopre l’intera superficie del terrazzo, sporge sull’area antistante per 1,35 metri e incide sull’assetto edilizio e sulla prospettiva del fabbricato. Per tali caratteristiche era necessario il permesso di costruire. Sono state quindi respinte le censure relative alla qualificazione dell’intervento, ai deficit istruttori e motivazionali e alla violazione del contraddittorio procedimentale; in materia di sanzioni edilizie è infatti riconosciuta un’attenuazione dell’onere motivazionale e non operano le ordinarie garanzie partecipative. È stato respinto anche il primo atto di motivi aggiunti: il diniego di sanatoria è stato ritenuto congruamente motivato, poiché l’opera non costituisce mera rinnovazione o sostituzione di un elemento architettonico, ma aggiunge un elemento strutturale e modifica il prospetto, con conseguente esclusione della qualificazione come manutenzione straordinaria. È stato invece accolto il secondo atto di motivi aggiunti e annullata l’ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria. Il verbale della Polizia Municipale del 21 febbraio 2023 costituisce un atto endoprocedimentale e meramente ricognitivo, non un provvedimento tipico di accertamento dell’inottemperanza. L’irrogazione della sanzione richiedeva un formale atto dell’autorità comunale competente che recepisse gli esiti del sopralluogo; tale atto non risultava adottato, peraltro mentre era pendente la domanda di sanatoria. Le spese sono state compensate in ragione dell’esito complessivo.
Norme richiamate
art. 10, comma 1, lett. a), d.P.R. 380/2001
La realizzazione di una tettoia con caratteri di solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo integra una nuova costruzione subordinata al permesso di costruire.
art. 31 d.P.R. 380/2001
L’ordine di demolizione e il successivo accertamento dell’inottemperanza devono essere adottati secondo le forme e le competenze previste dalla disposizione; il verbale della Polizia Municipale non sostituisce il formale atto di accertamento dell’autorità competente.
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001
La sanzione pecuniaria per l’inottemperanza all’ordine di demolizione non può essere irrogata in assenza di un previo provvedimento tipico di accertamento dell’inottemperanza.
art. 36 d.P.R. 380/2001
Il diniego dell’accertamento di conformità è legittimo quando l’opera, per caratteristiche e incidenza sull’assetto edilizio, richiede il permesso di costruire e non può essere qualificata come manutenzione straordinaria.
art. 3, comma 1, lett. b), d.P.R. 380/2001
La tettoia che aggiunge un elemento strutturale e modifica il prospetto non rientra nella manutenzione straordinaria.
art. 10-bis l. 241/1990
La norma è richiamata in relazione al preavviso di diniego impugnato, ma la decisione non fonda su di essa una specifica statuizione autonoma.
Massime di principio
- Una tettoia integra una nuova costruzione, soggetta a permesso di costruire, quando presenta solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio o collegamento fisso a un edificio preesistente, e incide sull’assetto del territorio; sono escluse dal permesso soltanto le strutture leggere, prive di autonomia strutturale e funzionale, destinate a un riparo temporaneo e meramente accessorio.
- La tettoia di dimensioni non trascurabili che modifica il prospetto o occupa aree e volumi ulteriori rispetto all’edificio principale non può essere qualificata come mera pertinenza urbanistica, anche se funzionalmente collegata o ornamentale rispetto al fabbricato.
- Nell’ambito delle sanzioni edilizie, l’ordinanza di demolizione può essere motivata mediante il riferimento all’abusività dell’intervento e all’assenza del necessario titolo edilizio, senza che siano richiesti gli ordinari livelli di approfondimento motivazionale propri di altri procedimenti; inoltre, non trovano applicazione le ordinarie garanzie di partecipazione procedimentale.
- Il verbale della Polizia Municipale che documenta la mancata ottemperanza a un ordine di demolizione è un atto endoprocedimentale, meramente ricognitivo e non autonomamente lesivo; per produrre gli effetti tipici dell’accertamento dell’inottemperanza e consentire l’irrogazione delle conseguenti sanzioni occorre un formale provvedimento dell’autorità amministrativa competente che recepisca gli esiti del sopralluogo.
- La sanzione pecuniaria prevista per l’inottemperanza all’ordine di demolizione è illegittima se irrogata senza il previo e formale accertamento provvedimentale dell’inottemperanza, non potendo tale requisito essere sostituito da un verbale della Polizia Municipale.
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