Cassazione Penale, Sentenza n. 44995/2024 del 09/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha preso atto della remissione della querela accettata e, non essendo configurabili le ipotesi ostative di cui all'art. 129, comma 2, c.p.p., ha dichiarato estinto il reato ai sensi dell'art. 152 c.p. e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. Ha inoltre posto le spese del procedimento a carico della querelata (l'imputata).
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Ancona sostenendo, con due motivi: 1) che dopo la sentenza la commessa del negozio aveva rimesso la querela (con accettazione), facendo venire meno la condizione di procedibilità del reato contestato (tentato furto aggravato dalla destrezza); 2) violazione di legge per aver ritenuto legittimata a proporre querela la commessa/ responsabile della sicurezza anziché il legale rappresentante, ai sensi dell'art. 337 c.p.p.
Norme richiamate
art. 152 c.p.
La norma viene applicata per dichiarare l'estinzione del reato in conseguenza della remissione della querela accettata.
art. 129, comma 2 c.p.p.
Richiamata come limite: la remissione della querela non produce estinzione del reato se ricorre una delle ipotesi previste da tale disposizione; nel caso di specie tali ipotesi non ricorrevano.
art. 340, comma 4 c.p.p.
Fondamento per l'imposizione delle spese processuali a carico della querelata/imputata.
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Norma relativa ai motivi di ricorso per cassazione, richiamata in relazione alla censura di violazione di legge; la Corte tuttavia ha accolto il ricorso per la remissione della querela.
art. 337 c.p.p.
Riferita alla rappresentanza per la proposizione della querela; la Corte territoriale ha fatto riferimento alla giurisprudenza che legittima anche il responsabile della sicurezza/commessa a proporre querela per i furti nel supermercato in quanto titolare della detenzione qualificata della cosa in custodia.
Giurisprudenza (Sez. U. n. 40354/2013 e Sez. 5 n. 3736/2018)
Principio consolidato secondo cui il responsabile della sicurezza o la commessa di un esercizio commerciale sono legittimati a proporre querela per furto nell'esercizio, anche se non muniti dei poteri di rappresentanza del proprietario, perché titolari della detenzione qualificata del bene in custodia.
Massime di principio
- La remissione della querela, se valida e accettata, estingue il reato perseguibile a querela di parte (art.152 c.p.), con conseguente annullamento della sentenza anche in sede di Cassazione.
- La remissione può intervenire dopo la pronuncia impugnata e prima della definizione del giudizio di legittimità; la Cassazione può ammettere il ricorso anche se il fine è solo di far valere la remissione intervenuta dopo la sentenza impugnata.
- Occorre verificare sempre la sussistenza di ipotesi ostative previste dall'art.129, comma 2, c.p.p.: se ricorrono, la remissione non determina l'estinzione del reato.
- Per i furti in esercizi commerciali la giurisprudenza ammette che soggetti diversi dal proprietario (es. responsabile della sicurezza o commessa) possano proporre querela in quanto titolari della detenzione qualificata; è comunque opportuno verificare i poteri di rappresentanza e la formalizzazione della querela per evitare contestazioni procedurali.
- Se la remissione è accettata, la sentenza deve essere annullata senza rinvio e il giudice può assegnare le spese processuali secondo le norme di rito; nel valutare la posizione da assumere è utile documentare tempestivamente la remissione e la sua accettazione.
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