Cassazione Penale, Sentenza n. 24340/2024 del 20/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza di patteggiamento chiedendo l'annullamento per due motivi: (1) illegittimità dell'accesso al rito del patteggiamento (art. 444 c.p.p.) per mancato rispetto del presupposto previsto dall'art. 13-bis, comma 2, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, poiché non risulta dagli atti l'integrale pagamento del debito tributario (comprensivo di sanzioni e interessi) richiesto per l'ammissibilità del patteggiamento; (2) mancata applicazione della confisca del profitto del reato prevista dall'art. 12-bis d.lgs. 74/2000.
La decisione
La Corte ha dichiarato ammissibile il ricorso del Procuratore generale. Nel merito ha ritenuto fondato il primo motivo: l'art. 13-bis, comma 2, d.lgs. n. 74/2000 limita l'accesso al patteggiamento per i reati dichiarativi più gravi (artt. 2-5) alla fattispecie in cui sia stato effettuato l'integrale pagamento del debito tributario (anche se rateale) prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado; la mera rateizzazione o accordo non è sufficiente. Dalla sentenza impugnata non risultava l'adempimento integrale, per cui la Corte ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio e ha trasmesso gli atti al Tribunale di Palermo. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito dall'accoglimento del primo.
Norme richiamate
art. 13-bis, comma 2, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
"per i delitti di cui al presente decreto (d.lgs. n. 74 del 2000) l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale può essere chiesta dalle parti solo quando ricorra la circostanza di cui al comma 1 (...) i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti"
La norma preclude l'accesso al patteggiamento per i reati tributari più gravi se non è intervenuto l'integrale pagamento del debito tributario (compresi sanzioni e interessi) prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado; la sola rateizzazione o accordo non basta.
art. 444 cod. proc. pen.
Regola il rito del patteggiamento (applicazione della pena su richiesta delle parti); per i reati tributari richiamati l'accesso è vincolato ai requisiti previsti dall'art. 13-bis d.lgs. 74/2000.
art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Prevede la confisca del profitto del reato nei reati tributari; la sua applicazione deve essere valutata dal giudice e poteva costituire motivo dell'impugnazione, ma nel caso è stato assorbito dall'accoglimento del primo motivo.
art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen.
Consente il ricorso per cassazione del Procuratore generale in presenza di acquiescenza del Procuratore della Repubblica territoriale, rendendo ammissibile il ricorso del Procuratore generale nel caso di specie.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Consente la pronuncia di cassazione nei casi di illegittimità della pena determinata attraverso una riduzione per il patteggiamento quando mancano i presupposti di legge per l'accesso al rito speciale.
art. 39, comma 1, lett. q-bis), d.l. n. 124/2019
Ha esteso la possibilità di estinzione del reato mediante integrale pagamento del debito anche ad alcune fattispecie di dichiarazione fraudolenta, rilevante per determinare quando l'adempimento può avere efficacia estintiva o attenuante.
Massime di principio
- Per i reati tributari richiamati dal d.lgs. n. 74/2000 (in particolare artt. 2-5), l'accesso al patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p. è ammissibile solo se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, è stato effettuato l'integrale pagamento del debito tributario comprensivo di sanzioni e interessi; la sola rateizzazione o un accordo con l'amministrazione finanziaria non sono sufficienti.
- L'integrale pagamento antecedente alla formale conoscenza del procedimento può integrare una causa di non punibilità; se il pagamento avviene dopo la formale conoscenza ma prima dell'apertura del dibattimento, può comunque consentire il patteggiamento solo se integra i presupposti di legge.
- Se il giudice applica il patteggiamento senza che risulti il rispetto del requisito dell'art. 13-bis, comma 2, la decisione è illegittima e può essere annullata in cassazione senza rinvio, con trasmissione degli atti al giudice competente.
- La questione della confisca del profitto (art. 12-bis) deve essere valutata indipendentemente, ma può risultare assorbita se l'illegittimità dell'accesso al patteggiamento determina l'annullamento della sentenza.
- Il Procuratore generale può proporre ricorso per cassazione, anche con il consenso del Procuratore della Repubblica territoriale, ai sensi degli strumenti processuali richiamati (art. 593-bis e art. 448 c.p.p.).
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