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Sentenza

Sentenza n. 86/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza n. 195/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 462/2024 del Tribunale di Nuoro Sezione Lavoro, pubblicata in data 22.10.2024, notificata il 08.11.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 3.000,00, quale contributo per la formazione del docente.

Giustizia amministrativa202501073

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Nuoro - Sezione Lavoro che aveva riconosciuto alla ricorrente il beneficio della Carta elettronica del docente per complessivi euro 3.000,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi degli articoli 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza n. 195/2024 del Tribunale di Nuoro - Sezione Lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione. La pronuncia aveva accertato il diritto della docente a percepire euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023, tramite la Carta elettronica del docente, e aveva condannato il Ministero al pagamento complessivo di euro 3.000,00, oltre interessi legali. Nonostante la notificazione del titolo esecutivo al Ministero l'8 novembre 2024, l'Amministrazione non aveva dato esecuzione alla statuizione sostanziale, avendo provveduto soltanto al pagamento delle spese legali. Era inoltre inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. La ricorrente ha chiesto l'adozione degli atti necessari all'esecuzione e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta, oltre alle spese di lite.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il titolo giudiziale era stato notificato al Ministero, era passato in giudicato e non risultava integralmente eseguito, mentre il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo era inutilmente decorso. Ha quindi ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 120 giorni dalla comunicazione amministrativa della decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della Carta elettronica del docente secondo quanto stabilito dal giudicato. Per l'eventuale persistente inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente, anche dell'Ufficio scolastico regionale competente, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza dei fondi, al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in complessivi euro 400,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori antistatari; la riduzione è stata motivata dalla serialità e dall'elevata standardizzazione del contenzioso.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza, esperibile per ottenere l'esecuzione del giudicato nei confronti dell'Amministrazione inadempiente.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza definito dal TAR, con possibilità di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di agire per l'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione statale.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    In caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione soccombente, consente il ricorso al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile, quale strumento per dare esecuzione al giudicato.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    È la disposizione richiamata dal giudicato presupposto quale base del beneficio economico della Carta elettronica del docente.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato notificato all'Amministrazione e l'obbligo conformativo o di pagamento non risulta integralmente adempiuto.
  • Per i titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni dello Stato, il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 consente al creditore di promuovere il giudizio di ottemperanza.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare all'Amministrazione un termine per l'esecuzione e nominare sin da subito un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'inutile scadenza del termine assegnato.
  • Il commissario ad acta, quale organo ausiliario del giudice, può essere individuato in un dirigente dell'Amministrazione debitrice, anche con facoltà di delega, e può utilizzare il pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996 quando risultino incapienti i pertinenti fondi di bilancio.
  • Quando il giudizio presenta natura seriale e l'attività difensiva è caratterizzata da elevata ripetitività e standardizzazione, il giudice può ridurre equitativamente la liquidazione delle spese pur ponendole a carico dell'Amministrazione soccombente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolasticoSpese di lite
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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