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Sentenza

Sentenza del 06/03/2015 n. 4585 - Corte di Cassazione

Imposte sui redditi - Accertamento - Accesso ai conti correnti bancari - Imputazione ai ricavi - Presunzione - Prova contraria.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia contestava la decisione della CTR, che aveva escluso dal reddito i prelevamenti effettuati sui conti correnti cointestati, sostenendo che la presunzione dell'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 imponesse di imputare a ricavi sia i versamenti sia i prelevamenti, salvo prova contraria specifica del contribuente. La contribuente contestava invece l'inclusione dei versamenti, anche se effettuati dal coniuge cointestatario, e lamentava l'applicazione retroattiva della disciplina sui prelievi dei lavoratori autonomi, oltre all'omessa valutazione della documentazione e dei costi non dichiarati.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto sia il ricorso principale dell'Agenzia sia quello incidentale della contribuente. Ha ritenuto corretta l'esclusione dei prelevamenti dal reddito, ma non per la mera cointestazione del conto: la ragione è che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014, la presunzione dei prelievi come ricavi non si applica ai lavoratori autonomi. Ha invece confermato che tutti i versamenti effettuati su un conto riferibile all'attività professionale, anche se materialmente eseguiti dal coniuge cointestatario, si presumono professionalmente rilevanti, salvo prova contraria concreta e analitica. È rimasta quindi ferma la rideterminazione del reddito operata dai giudici di merito in Euro 79.213,68. Le spese del giudizio sono state integralmente compensate per soccombenza reciproca.

Norme richiamate

  • Art. 32 del D.P.R. n. 600/1973

    In tema di accertamento delle imposte sui redditi ... è prevista una presunzione legale in base alla quale i prelevamenti operati sui conti correnti bancari devono imputarsi a ricavi.

    La norma pone una presunzione legale di riferibilità dei movimenti bancari all'attività imponibile, con inversione dell'onere della prova. Per i versamenti la presunzione opera anche nei confronti dei lavoratori autonomi; per i prelevamenti dei lavoratori autonomi, invece, la presunzione è stata esclusa dalla Corte costituzionale.

  • Sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014

    Illegittimità costituzionale ... nella parte in cui estende ai compensi dei lavoratori autonomi la presunzione in forza della quale ... il prelevamento dal conto bancario corrisponderebbe ad un costo a sua volta produttivo di un ricavo.

    È arbitrario equiparare lavoratori autonomi e imprenditori quanto alla presunzione sui prelievi, poiché l'attività professionale è caratterizzata prevalentemente dall'apporto personale e da una struttura organizzativa più limitata.

  • Art. 2697 c.c.

    Il contribuente, a fronte della presunzione bancaria, deve dimostrare i fatti impeditivi o contrari, indicando la natura, la causale e la riferibilità dei singoli movimenti.

  • Artt. 2727 e 2728 c.c.

    Le presunzioni semplici possono essere utilizzate dal contribuente per fornire la prova contraria, ma devono essere valutate analiticamente dal giudice sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, collegati ai singoli movimenti bancari.

  • Art. 2729 c.c.

    La prova presuntiva dei costi o dell'estraneità dei movimenti è ammissibile solo se fondata su elementi specifici e idonei; una contestazione generica o il semplice richiamo a documenti non descritti non è sufficiente.

  • Art. 1854 c.c.

    La cointestazione del conto corrente non esclude automaticamente la riferibilità dei versamenti al contribuente sottoposto a verifica, se il conto risulta collegato alla sua attività professionale.

  • Art. 53 della Costituzione

    Il principio di capacità contributiva non consente di presumere automaticamente costi non contabilizzati: il contribuente deve fornire elementi concreti per dimostrarne l'esistenza e l'ammontare.

  • Art. 11 delle preleggi

    La questione dell'eventuale irretroattività della modifica normativa sui lavoratori autonomi non è stata esaminata nel merito, poiché il motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità.

Massime di principio

  • Nei controlli bancari, i versamenti su conti riferibili all'attività professionale o imprenditoriale possono essere presunti ricavi imponibili, anche quando il conto è cointestato e i versamenti sono materialmente effettuati da un familiare.
  • La prova contraria deve essere analitica: per ogni movimento occorre indicare causale, provenienza, destinatario, documentazione e ragioni per cui il movimento è estraneo all'attività imponibile.
  • La cointestazione del conto non basta, da sola, a escludere la riferibilità dei versamenti al contribuente; è necessario dimostrare concretamente che le somme appartengono all'altro cointestatario o hanno natura non reddituale.
  • Per i lavoratori autonomi non opera la presunzione secondo cui i prelievi bancari costituiscono costi non contabilizzati produttivi di ricavi, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014.
  • La documentazione prodotta in giudizio deve essere descritta e collegata ai singoli movimenti contestati; il richiamo generico a documenti o costi non è sufficiente.
  • Il giudice deve valutare i movimenti nel loro contesto complessivo, considerando tempi, importi, frequenza e coerenza con l'attività esercitata, ma deve comunque correlare gli indizi alle singole operazioni.
  • In presenza di soccombenza reciproca, le spese processuali possono essere integralmente compensate.

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