Cassazione Civile, Ordinanza n. 10889/2025 del 24/04/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2010, notificato a una società a responsabilità limitata e concernente IVA e sanzioni. L'Amministrazione finanziaria ha ritenuto che una persona fisica fosse amministratore di fatto della società e, in tale veste, l'ha chiamata a rispondere del mancato versamento dell'IVA connesso a operazioni soggettivamente inesistenti, nonché delle sanzioni, sul presupposto che la società fosse una cartiera e che l'attività fosse stata gestita nell'esclusivo interesse personale del medesimo soggetto. La CTR ha respinto l'appello, affermando sia la prova della qualità di amministratore di fatto, sia la responsabilità dello stesso per le violazioni commesse dalla società, anche in deroga all'art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, e ha ritenuto non radicale il difetto di motivazione dell'atto impositivo. In cassazione il ricorrente ha dedotto: nullità della sentenza per motivazione apparente e ultrapetizione, perché l'avviso non avrebbe mai contestato la responsabilità personale nella forma dell'utilizzo della società come schermo; violazione delle norme che limitano la responsabilità sanzionatoria alla società e dei principi in tema di motivazione dell'atto impositivo; ulteriori censure sulla mancata pronuncia o mancata motivazione in tema di cumulo giuridico e sanzioni per annualità pregresse. La Corte ha ritenuto fondati i primi due motivi: la CTR ha deciso sulla base di uno schema fattuale diverso da quello effettivamente posto dall'avviso di accertamento, attribuendo rilievo alla figura dell'amministratore di fatto-beneficiario dell'attività illecita, mentre l'atto impositivo imputava le sanzioni al ricorrente in quanto autore delle violazioni, senza richiamare tale specifica fattispecie né l'art. 7 del d.l. n. 269 del 2003. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Il rinvio è stato disposto per un nuovo esame coerente con il contenuto dell'atto impositivo, poiché il giudice di merito aveva fondato la decisione su una qualificazione della responsabilità non corrispondente alla pretesa originaria.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
usato come parametro per denunciare violazione e falsa applicazione di legge sostanziale
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
usato come parametro per denunciare nullità della sentenza per vizi motivazionali e ultrapetizione
art. 112 c.p.c.
richiamato come norma sul divieto di ultrapetizione e sull'obbligo di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato per il requisito della motivazione della sentenza
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato per il contenuto della motivazione
art. 111, sesto comma, Cost.
richiamato per il dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 1, comma 2, 36, comma 2, e 61
richiamati come norme sul processo tributario e sulla motivazione della decisione
art. 2462, primo comma, c.c.
richiamato nel motivo di ricorso relativo alla soggettività e responsabilità nel contesto societario
art. 7, comma 1, d.l. 30 settembre 2003, n. 269
norma centrale: la Corte rileva che il giudice di merito l'ha applicata in relazione a una fattispecie non corrispondente a quella contestata nell'avviso; la disposizione è richiamata dalla giurisprudenza per affermare che, in linea generale, le sanzioni amministrative tributarie colpiscono la società e non la persona fisica
l. 24 novembre 2003, n. 326
norma di conversione del d.l. n. 269 del 2003
art. 7, comma 1, l. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato in relazione agli obblighi di motivazione dell'atto impositivo
art. 56 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato nel motivo relativo alla motivazione e all'accertamento IVA
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione dell'atto impositivo, il giudice non può fondare la decisione su un diverso titolo di responsabilità o su una diversa fattispecie rispetto a quella specificamente contestata nell'avviso di accertamento.
- Sussiste nullità per motivazione apparente quando la sentenza, pur esistendo graficamente, non consente di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e quindi impedisce il controllo sulla decisione.
- La pronuncia ultra petita ricorre quando il giudice attribuisce rilievo a un fatto costitutivo o a una qualificazione della pretesa non contenuti nell'atto impugnato e non devoluti dalla parte.
- In tema di sanzioni tributarie, la responsabilità del soggetto persona fisica può essere affermata solo in coerenza con la fattispecie effettivamente contestata dall'Amministrazione; non è consentito sostituire in sede giudiziale l'imputazione originaria con una diversa ricostruzione dei presupposti della pretesa.
- Quando l'accoglimento di un vizio preliminare o processuale travolge la ratio decidendi, le ulteriori censure restano assorbite.
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