Cassazione Civile, Ordinanza n. 22807/2024 del 13/08/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento in materia di imposta di registro con cui l'Ufficio aveva rettificato in aumento il valore dichiarato di un terreno edificabile sito in Civitavecchia oggetto di compravendita. I contribuenti avevano impugnato l'atto, ma sia la CTP di Roma sia la CTR Lazio avevano respinto le doglianze. In cassazione erano stati proposti quattro motivi: con il primo si denunciava la violazione di norme codicistiche sulla nullità e sull'inalienabilità dei beni demaniali, sostenendo che, essendo la compravendita nulla per avere ad oggetto terreni demaniali gravati da uso civico, non poteva essere tassata una mera occupazione di fatto; con il secondo si lamentava la violazione degli artt. 51 e 52 del d.P.R. n. 131/1986, assumendo che i terreni, incommerciabili perché gravati da uso civico, non avessero valore commerciale e non fossero tassabili; con il terzo si deduceva la violazione del giudicato, invocando una precedente sentenza della medesima Commissione divenuta definitiva, relativa ad altra compravendita nello stesso comprensorio, che aveva accolto il ricorso della società per accertata demanialità; con il quarto si deduceva nullità della sentenza d'appello per omessa pronuncia su ulteriori motivi di gravame. Nel corso del giudizio di cassazione, tuttavia, i ricorrenti hanno rappresentato che la sentenza impugnata era stata revocata e che, nel giudizio rescissorio, l'avviso di rettifica e liquidazione era stato annullato, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha rilevato che la sentenza d'appello impugnata era stata revocata, con sostituzione delle statuizioni di merito da parte della decisione resa nel giudizio di revocazione e conseguente annullamento dell'avviso di rettifica e liquidazione. Ha quindi applicato il principio per cui la revocazione della sentenza impugnata in cassazione determina la caducazione dell'oggetto del ricorso e il sopravvenuto difetto di interesse a impugnare. Per tale ragione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ha compensato integralmente le spese di lite e ha escluso l'obbligo di versamento del doppio contributo unificato, trattandosi di pronuncia conseguente a sopravvenuto difetto di interesse.
Norme richiamate
art. 823 c.c.
richiamato dai ricorrenti per sostenere l'inalienabilità e la nullità dell'atto avente ad oggetto bene demaniale
art. 825 c.c.
richiamato dai ricorrenti in tema di diritti reali su beni demaniali e uso civico
art. 1418 c.c.
richiamato dai ricorrenti per la nullità del contratto
art. 1421 c.c.
richiamato dai ricorrenti per la rilevabilità d'ufficio della nullità
art. 1423 c.c.
richiamato dai ricorrenti per gli effetti della nullità
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale evocata per denunciare violazioni di legge nei primi tre motivi
art. 51 d.P.R. n. 131/1986
richiamato per contestare i criteri di rettifica del valore ai fini dell'imposta di registro
art. 52 d.P.R. n. 131/1986
richiamato per contestare la rettifica e liquidazione dell'imposta di registro
art. 2909 c.c.
richiamato per dedurre l'efficacia del giudicato formatosi su altra sentenza relativa a terreni dello stesso comprensorio
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
norma processuale evocata per denunciare nullità della sentenza d'appello
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato per l'obbligo di motivazione della sentenza
art. 112 c.p.c.
richiamato per omessa pronuncia sui motivi di appello
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
esclusa l'applicazione del raddoppio del contributo unificato per sopravvenuto difetto di interesse
art. 83, terzo comma, c.p.c.
richiamato solo per la procura su fogli separati
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato anche quale parametro del vizio motivazionale dedotto
Massime di principio
- Se, nelle more del giudizio di cassazione, la sentenza impugnata viene revocata e sostituita da una decisione resa nel giudizio di revocazione, il ricorso per cassazione proposto contro la sentenza revocata diventa privo di oggetto e va dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse.
- L'interesse all'impugnazione deve sussistere non solo al momento della proposizione del ricorso, ma anche al momento della decisione; la sopravvenuta caducazione della sentenza impugnata elimina l'utilità concreta della pronuncia di cassazione.
- La cessazione della materia del contendere, quando discende dall'annullamento dell'atto impositivo nel giudizio rescissorio conseguente alla revocazione, comporta la chiusura del giudizio di legittimità per inammissibilità del ricorso, senza che rilevi la sola astratta impugnabilità della sentenza di revocazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, le spese possono essere integralmente compensate e non opera automaticamente il raddoppio del contributo unificato previsto per l'esito sfavorevole del ricorso.
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