Cassazione Penale, Sentenza n. 32385/2023 del 26/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Genova del 27/03/2023 che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura della custodia in carcere con gli arresti domiciliari presso l'abitazione di un conoscente a Torino. Il Tribunale aveva motivato il rigetto con l'assenza di vincoli di parentela tra ospitante e cautelato (mancanza di un presunto "controllo sociale"), la possibile revoca della disponibilità dell'ospitante, la potenziale violazione del contratto di locazione da parte dell'ospitante e l'irregolare posizione del ricorrente sul territorio nazionale (assenza di permesso di soggiorno) ritenuta incompatibile con la misura domiciliare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata. Ha stabilito che l'art. 284 c.p.p. ammette espressamente l'applicazione degli arresti domiciliari anche presso dimora di soggetti diversi dai familiari e non richiede la presenza di conviventi o di parenti per garantire la misura; ha affermato che la condizione di irregolarità del soggiorno non determina di per sé l'incompatibilità con la misura domiciliare; ha rilevato il difetto di motivazione del Tribunale in relazione alla valutazione della misura alternativa accompagnata da congegni elettronici di controllo a distanza. Ha quindi annullato l'ordinanza e rinviato il procedimento al Tribunale di Genova per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 275 cod. proc. pen.
La custodia in carcere va intesa come extrema ratio; le misure diverse dalla custodia carceraria devono essere preferite salvo che non risultino inadeguate a soddisfare le esigenze cautelari.
art. 275-bis cod. proc. pen.
Richiamato in quanto oggetto della censura di insufficienta motivazione del giudice del riesame nella valutazione delle esigenze cautelari; la Corte evidenzia l'obbligo di motivare adeguatamente il rifiuto di misure meno afflittive.
art. 284 cod. proc. pen.
Gli arresti domiciliari possono essere eseguiti presso l'abitazione di terzi privati; la norma non richiede la coabitazione con persone legate da vincoli familiari e contempla la possibilità di autorizzare temporanee uscite per esigenze essenziali, il che implica che non è necessaria la presenza di un "controllo sociale" permanente.
art. 309 c.p.p.
Norma richiamata per la competenza cui rinviare il procedimento dopo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
giurisprudenza menzionata
Sez.1, n.31769 del 25/09/2020; Sez.1, n.10315 del 30/01/2020; S.U., n.14500 del 28/03/2006
Richiami giurisprudenziali usati per confermare che la custodia carceraria è extrema ratio e che la situazione amministrativa del soggetto non può automaticamente precludere l'applicazione di misure cautelari meno afflittive.
Massime di principio
- La misura degli arresti domiciliari può essere concessa presso l'abitazione di un soggetto terzo non legato da vincoli di parentela: la presenza di familiari non è requisito necessario.
- La custodia in carcere va considerata extrema ratio (art.275 c.p.p.); il giudice deve preferire misure non detentive salvo che siano inidonee a soddisfare specifiche esigenze cautelari.
- La condizione di "irregolarità" del soggiorno non esclude automaticamente la possibilità degli arresti domiciliari; occorre valutare concretamente il rischio di fuga o di reiterazione del reato e l'idoneità di misure alternative, compresi i sistemi di controllo elettronico.
- Il rifiuto di una misura cautelare meno afflittiva deve essere motivato in modo specifico e non con conclusioni generiche o basate su premesse non pertinenti (es. timori astratti sulla revoca della ospitalità).
- Il giudice deve considerare, quando rilevante per le esigenze cautelari, l'uso di congegni elettronici di controllo a distanza come integrazione della misura domiciliare e motivare la loro idoneità o inidoneità rispetto alle esigenze cautelari concrete.
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