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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35879/2023 del 28/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Bari che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo (19/10/2022) relativo a somme ritenute profitto del reato di riciclaggio (importo complessivo 980.814 euro, con 400.000 euro su conto della Calefati s.r.l.). Il ricorrente deduceva violazione di legge e difetto di motivazione (art. 321, comma 2, cod. proc. pen., art. 240 e art. 648-quinquies/quater cod. pen.), sostenendo la buona fede della società e dell'amministratore, la regolarità della proposta di acquisto ricevuta tramite agenzia immobiliare, la data certa degli atti (proposta del 14/09/2021, accettazione 05/10/2021) e la restituzione della caparra (bonifico del 16/09/2022). Inoltre si eccepiva che il sequestro sul conto intestato alla Calefati non era stato specificamente motivato dal GIP nella convalida.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso infondato e ha respinto le doglianze. Ha confermato che il sequestro è stato legittimamente disposto ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. in relazione all'art. 648-quater cod. pen. (profitto del reato di riciclaggio). Il Collegio ha motivato che la Calefati s.r.l. non poteva considerarsi 'estranea al reato' alla luce dei fatti emersi: contatti e incontri tra Lezzi, Trerotoli e Canosino dall'inizio delle trattative; conoscenza dell'operazione anche da parte di Trerotoli, soggetto poi perquisito e coinvolto in indagini; assenza di atti aventi "data certa" anteriori al sequestro (salvo la transazione del 13/09/2022, successiva all'emergere dell'indagine); la società trattenne 400.000 euro in esito alla transazione stragiudiziale senza quantificazione contraddittoria dei danni; la tempistica e le modalità delle operazioni negoziali risultano "fortemente sospette" e non soddisfano l'onere probatorio del terzo circa l'incolpevole affidamento. Per tali ragioni il provvedimento impugnato è stato ritenuto immune da vizi e il ricorso rigettato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 321, comma 2, cod. proc. pen.

    Consente il sequestro preventivo dei beni corrispondenti al profitto del reato; applicato per congelare somme ritenute provento di riciclaggio in vista della confisca

  • art. 648-bis cod. pen.

    Delitto di riciclaggio; contesto fattuale nel quale sono state individuate le operazioni sospette che hanno portato al sequestro

  • art. 648-ter cod. pen.

    Delitto di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita; collegato alla contestazione principale e al presupposto del sequestro

  • art. 648-quater cod. pen.

    Norma richiamata per qualificare le somme come profitto del reato di riciclaggio e giustificare il sequestro preventivo ex art. 321, comma 2

  • art. 240 cod. proc. pen.

    Richiamato nel rilievo di violazione di legge (motivo formale del ricorso); il Collegio non ha ravvisato vizio di applicazione rispetto alla disciplina del sequestro e della confisca

  • art. 1, 5, 25-octies D.lgs. n. 231/2001

    Norme in materia di responsabilità amministrativa degli enti citate nel contesto del procedimento a carico di Dalia s.r.l.; richiamate le responsabilità d'impresa correlate ai reati presunti

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese del ricorrente a seguito del rigetto del ricorso

  • Giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n.2/1987; n.232/1998)

    Richiamate per affermare i limiti della confisca rispetto a terzi e per sostenere che la 'estraneità' non può essere riconosciuta quando il terzo abbia tratto vantaggio dall'illecito; sottolineano l'esigenza di valutare anche la buona fede del terzo

  • Giurisprudenza di legittimità (es. Italfondiario, Longo, Falcone, Consoli, Razzano)

    Richiamata per precisare che il terzo ha l'onere di provare la titolarità e la data certa del titolo anteriore al sequestro e l'incolpevole affidamento; orientamento secondo cui la prova dell'assenza di collegamento con il reato grava sul terzo

Massime di principio

  • Il sequestro preventivo ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen. può essere adottato per somme ritenute profitto di riciclaggio e non richiede, nella fase cautelare, la prova piena della colpevolezza del terzo che detiene le somme
  • La nozione di "estraneità al reato" non è puramente oggettiva: richiede sia l'assenza di un vantaggio derivante dall'attività criminale sia la dimostrazione della buona fede/incolpevole affidamento del terzo
  • Il terzo che pretende l'esclusione dal sequestro ha l'onere di provare, con atti di data certa anteriori al sequestro, la propria titolarità e l'assenza di collegamento con l'illecito, ovvero l'incolpevole affidamento generato da fatti oggettivamente idonei a giustificarlo
  • Tempistiche anomale, modalità di pagamento inconsuete, la mancanza di documentazione contrattuale con "data certa" e il trattenimento di somme a titolo di transazione stragiudiziale possono costituire indizi idonei a escludere la buona fede del terzo
  • La mera esecuzione di bonifici con causali generiche e l'intermediazione tramite agenzia immobiliare non esonerano automaticamente l'acquirente dall'obbligo di diligenza: operazioni rilevanti per importo richiedono un livello maggiore di verifiche
  • In casi analoghi è prudente per il terzo conservare e produrre atti con data certa anteriori, documentare l'origine lecita dei fondi e, se del caso, restituire pro-tempore gli importi fino alla definizione dell'accertamento per evitare che il sequestro sia confermato

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