Cassazione Civile, Ordinanza n. 05045/2023 del 17/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società finanziaria e organi sociali)
La controversia
Quattro soggetti avevano investito somme rilevanti in operazioni di pronti contro termine aventi ad oggetto obbligazioni emesse da una società finanziaria, convertibili in azioni, con impegno di riacquisto allo stesso prezzo entro breve termine. Il riacquisto non avvenne e la società fallì. Gli investitori citarono in giudizio vari soggetti: l'amministratore delegato, alcuni componenti del consiglio di amministrazione senza deleghe, i direttori generali addetti all'amministrazione/finanza, e la società di revisione, chiedendo il risarcimento del danno patrimoniale in solido. La Corte d'appello, dopo aver dichiarato la nullità della sentenza di primo grado per errata composizione del tribunale, accolse la domanda solo nei confronti dell'amministratore delegato, ritenendo che il danno derivasse dalla sua condotta dolosa e che gli altri convenuti non fossero responsabili, per assenza di colpa o di nesso causale. I ricorrenti hanno proposto otto motivi: 1) violazione delle norme sul concorso di cause e motivazione contraddittoria nel negare la corresponsabilità degli amministratori senza deleghe; 2) omesso esame di fatti decisivi circa oggetto sociale, fallimento e prevedibilità della mancata restituzione; 3) violazione della regola di composizione del giudice e omesso esame della censura sulla vigilanza ex art. 2392 c.c.; 4) violazione delle norme sulla responsabilità degli amministratori e sul dovere di vigilanza; 5) violazione dell'art. 2410 c.c. per aver preso a base dell'emissione un bilancio asseritamente errato e per la cronologia dell'approvazione del bilancio; 6) vizi motivazionali e violazione dell'art. 2055 c.c. con riguardo ai direttori generali; 7) motivazione apparente, violazione dell'art. 2410 c.c., omessa pronuncia e omesso esame in relazione alla società di revisione; 8) illegittima condanna alle spese del primo grado dopo la declaratoria di nullità della sentenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto non necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'amministratore delegato non ricorrente, perché la controversia riguardava una responsabilità solidale per fatti distinti e scindibili. Nel merito, ha dichiarato inammissibili o infondati i motivi: ha confermato che la Corte d'appello aveva accertato in fatto l'assenza di colpa e di nesso causale per amministratori senza deleghe, direttori generali e società di revisione; ha escluso che l'oggetto sociale o il fallimento della società fossero decisivi nel modo prospettato; ha ritenuto non correttamente censurata la valutazione sulla prevedibilità del dissesto, basata sul fatto che gli altri amministratori non erano stati messi in condizione di percepire i falsi e le alterazioni contabili operate dall'amministratore delegato; ha considerato inammissibili le doglianze sulla violazione dell'art. 2410 c.c. e sui vizi motivazionali in quanto non supportate da specifiche allegazioni di fatto e perché il riferimento al "bilancio 1995" era plausibilmente un lapsus calami riferibile al bilancio 1994; ha infine confermato la condanna alle spese del primo grado, affermando che il giudice d'appello, riformando la decisione, deve provvedere d'ufficio alla regolazione delle spese. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti.
Norme richiamate
art. 2395 c.c.
Consente l'azione del socio o del terzo contro amministratori e soggetti apicali per il danno diretto loro cagionato da atti commissivi o omissivi, purché il danno non sia mero riflesso di quello sociale.
art. 2392, secondo comma, c.c.
La responsabilità degli amministratori può fondarsi anche sulla violazione degli obblighi di vigilanza e controllo, ma occorre che la mancata vigilanza abbia un effettivo nesso causale con il danno e che vi siano segnali percepibili con la diligenza professionale.
art. 2381 c.c.
Rileva per il sistema delle deleghe e dei poteri gestori, nel quale gli amministratori privi di deleghe conservano obblighi di vigilanza nei limiti propri dell'assetto organizzativo.
art. 2410 c.c.
Nel testo ratione temporis applicabile, l'emissione di obbligazioni era limitata dal capitale versato ed esistente secondo l'ultimo bilancio approvato; la censura sul punto è stata ritenuta inammissibile per difetto di specifica allegazione e per l'inconducenza della doglianza rispetto alla motivazione di merito.
art. 2055 c.c.
Richiamato per il concorso di responsabili nel danno; la Corte distingue tra accertamento del nesso causale e riparto interno della responsabilità tra coobbligati.
art. 41 cod. pen.
Invocato dai ricorrenti sul concorso di cause; la Corte non ne ha fatto applicazione autonoma, ritenendo che la responsabilità degli altri convenuti fosse esclusa per assenza di un loro contributo causale rilevante.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato per denunciare motivazione apparente; la Corte ha escluso che la motivazione della sentenza d'appello fosse nulla, perché comprensibile e logicamente intellegibile.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato all'omesso esame di fatti decisivi e non consente più la censura di mera insufficienza o apoditticità della motivazione nei termini dedotti dai ricorrenti.
art. 50-bis c.p.c.
La controversia sulle azioni di responsabilità verso organi sociali richiede, nel regime temporale applicabile, la composizione collegiale del tribunale in primo grado.
art. 50-quater c.p.c.
La nullità della sentenza pronunciata dal giudice monocratico in materia riservata al collegio impone al giudice d'appello di decidere sul merito e di regolare anche le spese del primo grado.
art. 331 c.p.c.
Non trova applicazione quando la controversia è scindibile e non vi è causa inscindibile o dipendente che imponga l'integrazione del contraddittorio in cassazione.
art. 332 c.p.c.
L'omessa notificazione a un litisconsorte non impugnato integra solo una litis denuntiatio, inefficace quando siano scaduti i termini di impugnazione.
art. 336 c.p.c.
La riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado comporta la caducazione della statuizione sulle spese e la necessità di una nuova regolazione.
art. 91 c.p.c.
Il regolamento delle spese segue la soccombenza e va disposto d'ufficio dal giudice.
art. 93 c.p.c.
Le spese liquidate in favore di una parte possono essere distratte al difensore che ne abbia fatto richiesta ed abbia dichiarato di averle anticipate.
Massime di principio
- Nelle azioni di responsabilità promosse da soci o terzi contro amministratori e altri soggetti apicali, il giudice deve distinguere con precisione tra danno diretto e danno riflesso della società, potendo accogliere la domanda solo per il pregiudizio immediatamente subito dall'attore.
- La responsabilità degli amministratori privi di deleghe può fondarsi sulla violazione dei doveri di vigilanza, ma occorre un concreto profilo di colpa e un nesso causale effettivo con l'evento dannoso; non basta la mera appartenenza all'organo gestorio.
- Quando la condotta dolosa di un amministratore delegato occulta ai consiglieri privi di deleghe la reale situazione patrimoniale della società, la mancata percezione del rischio può escludere la colpa degli altri amministratori, se non risultano segnali di allarme a loro conoscibili con la diligenza esigibile.
- Il concorso di cause e la solidarietà passiva ex art. 2055 c.c. non vanno confusi: prima si accerta se ciascun convenuto abbia causalmente contribuito al danno; solo dopo, eventualmente, si affronta il riparto interno della responsabilità.
- In cassazione il vizio motivazionale è oggi censurabile soltanto nei limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo, non potendo il ricorrente limitarsi a contestare la sufficienza o la maggiore o minore persuasività della motivazione.
- La nullità della sentenza di primo grado per errata composizione del giudice non impedisce al giudice d'appello di esaminare il merito e di provvedere d'ufficio alla regolazione delle spese del primo grado, se riforma la decisione impugnata.
- In caso di causa scindibile e solidarietà passiva, l'omessa notificazione del ricorso per cassazione a uno dei coobbligati non impugnanti non determina integrazione necessaria del contraddittorio quando siano già spirati i termini per l'impugnazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 17 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05017/2023 del 17/02/2023
- ordinanza_civile · 17 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05018/2023 del 17/02/2023
- ordinanza_civile · 17 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05019/2023 del 17/02/2023
- ordinanza_civile · 17 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05020/2023 del 17/02/2023
- ordinanza_civile · 17 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05038/2023 del 17/02/2023
- ordinanza_civile · 17 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05039/2023 del 17/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →