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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20087/2025 del 29/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso straordinario ex art. 625‑bis c.p.p. volto a correggere un errore di fatto della Corte di Cassazione che, nell'ordinanza del 13/09/2024, aveva dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione ritenendo che il reato contestato fosse quello previsto dall'art. 291‑bis, comma 1, d.lgs. 43/1973 (contrabbando oltre 10 kg, pena 2‑5 anni). Il ricorrente deduceva invece che la condotta contestata riguardava la detenzione per la vendita di 5.960 g di tabacco lavorato estero (T.L.E.) sotto la soglia di 10 kg, cioè la fattispecie di cui al comma 2 dell'art. 291‑bis punita solo con la multa, con conseguente diversa determinazione del termine di prescrizione (ordinario 6 anni). Il vizio denunciato è un errore percettivo nella lettura del capo di imputazione che ha determinato un calcolo errato della prescrizione.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso straordinario per errore di fatto, revocando l'ordinanza n.37016/2024 della Cassazione. Ha quindi esaminato il ricorso principale: ha dichiarato che la condotta contestata rientrava nel comma 2 dell'art. 291‑bis (quantitativo inferiore a 10 kg, pena principale pecuniaria) e, tenuto conto della recidiva specifica infraquinquennale, ha quantificato la pena risultante (minimo 1 anno e 6 mesi; massimo 1 anno e 8 mesi). Sulla base del corretto inquadramento della fattispecie e del calcolo dei termini, ha ritenuto che, tra la sentenza di primo grado (16/09/2016) e la sentenza di appello (30/10/2023), fosse trascorso il termine ordinario di prescrizione di 6 anni; pertanto la sentenza di appello del 30/10/2023 è annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 625‑bis cod. proc. pen.

    Consente il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto nei provvedimenti della Corte di Cassazione; l'errore di fatto è un errore percettivo o di lettura degli atti che ha inciso sul processo formativo della volontà del giudice e che, se corretto, avrebbe determinato decisione diversa.

  • art. 291‑bis d.lgs. 23/01/1973 n.43

    Prevede due fattispecie: comma 1 per quantitativi >10 kg (pena reclusione 2‑5 anni + euro 5 per grammo) e comma 2 per quantitativi fino a 10 kg (pena solo multa, minimo euro 516); la corretta individuazione del comma è decisiva per la determinazione della pena e quindi dei termini di prescrizione.

  • art. 296 d.lgs. 43/1973

    Disciplina la recidiva nel settore del contrabbando: quando il recidivo commette un reato per il quale la legge prevede solo la multa, la legge prevede un aumento della sanzione pecuniaria con l'aggiunta di reclusione fino a un anno e, in presenza di specifiche aggravanti di recidiva, un aumento fino alla metà o ai due terzi; incidendo sulla pena influisce sui termini di prescrizione.

  • art. 157 cod. pen.

    Stabilisce il termine ordinario di prescrizione in relazione alla pena applicabile; nel caso concreto il termine ordinario è stato individuato in anni 6 in presenza della pena risultante.

  • art. 161 cod. pen.

    Fissa il termine massimo di prescrizione, che non può essere superato anche se più atti interruttivi si susseguono; nel caso è stato richiamato per distinguere termine ordinario e massimo.

  • art. 160 cod. pen.

    Prevede che la prescrizione interrotta ricomincia a decorrere dal giorno dell'interruzione; inoltre chiarisce che, in presenza di più atti interruttivi, i termini ordinario e massimo vanno computati secondo le regole dettate dalla norma.

  • art. 442 cod. proc. pen.

    Norma sul giudizio abbreviato (richiamata per descrivere la sentenza di primo grado emessa con tale rito), con le conseguenze sul trattamento della pena (es. diminuzione per il rito).

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario ex art. 625‑bis c.p.p. è utilizzabile per correggere errori percettivi della Corte di Cassazione nella lettura degli atti (ad es. travisamento del capo di imputazione), ma non per rimettere in discussione valutazioni giuridiche o apprezzamenti probatori.
  • Nelle ipotesi di reati con più fattispecie alternative (es. contrabbando oltre/sotto soglia), la corretta qualificazione normativa del fatto è determinante per il calcolo della pena e quindi dei termini di prescrizione; un errore di lettura del capo di imputazione che abbia portato a qualificare il fatto in modo diverso può costituire errore di fatto rettificabile.
  • Il calcolo della prescrizione va fatto tenendo distinti termine ordinario e massimo (artt. 157 e 161 c.p.) e computando le interruzioni secondo l'art. 160 c.p.; se tra atti interruttivi è già decorso il termine ordinario, il reato può essere estinto anche se non è ancora maturato il termine massimo.
  • Quando si prospetta un errore di fatto in Cassazione, il ricorrente deve dimostrare che l'errore è meramente percettivo e incontrovertibile (es. indicazione del quantitativo oggetto di imputazione), non richiedendo rivalutazioni probatorie o interpretative.
  • Se il rimedio di cui all'art. 625‑bis è accolto, la Corte che revoca l'ordinanza può decidere immediatamente sul merito del ricorso originario e adottare i provvedimenti necessari (es. annullamento senza rinvio) se il corretto inquadramento porta a una conclusione definita come la prescrizione.
  • In casi analoghi occorre verificare con attenzione le fonti documentali (capo d'imputazione, verbali, sentenze di merito) e le date degli atti interruttivi per un calcolo preciso della prescrizione; una documentazione chiara sul quantitativo o sulla qualificazione giuridica del fatto è fondamentale per il successo del rimedio.

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