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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01115/2025 del 10/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado e pronunciando ex art. 599-bis c.p.p., aveva rideterminato la pena in anni 2 e mesi 6 di reclusione per due reati tributari, unificati con fatti di bancarotta già giudicati in altro procedimento. La difesa ha dedotto il difetto di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui non aveva prosciolto l'imputato ai sensi dell'art. 129 c.p.p., assumendo che tale mancato proscioglimento fosse da rivalutare anche alla luce dell'assoluzione di due coimputati. La Corte di cassazione ha ritenuto la doglianza non ammissibile, perché estranea ai motivi deducibili contro una sentenza resa a seguito di concordato in appello: sono infatti deducibili solo questioni relative alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della decisione; non sono invece proponibili censure sui motivi rinunciati, sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. e su vizi della pena che non si traducano in illegalità della sanzione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, in materia di concordato in appello, la censura sulla mancata verifica del proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non rientra tra i motivi consentiti in cassazione. Ha inoltre osservato che l'assoluzione dei coimputati non incideva automaticamente sulla posizione del ricorrente, trattandosi di pronuncia riferita soprattutto alla loro specifica posizione soggettiva e alla mancanza di prova del loro coinvolgimento. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    La sentenza emessa a seguito di concordato in appello è impugnabile in cassazione solo per specifici profili, non potendo il ricorso trasformarsi in una revisione delle questioni oggetto di rinuncia o del merito non devoluto.

  • art. 129 c.p.p.

    La mancata declaratoria di proscioglimento immediato non è deducibile come motivo di ricorso contro la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., salvo i limiti del controllo consentito dalla disciplina del concordato.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Il ricorso è stato trattato in forma semplificata e dichiarato inammissibile perché le censure dedotte non rientravano tra quelle scrutinabili in questa sede.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità conseguono la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000

    Uno dei reati tributari oggetto della condanna di merito e della rideterminazione della pena.

  • art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000

    Altro reato tributario oggetto della condanna di merito e della rideterminazione della pena.

Massime di principio

  • Nel concordato in appello, il ricorso per cassazione è limitato a vizi attinenti alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e alla corrispondenza tra accordo e decisione del giudice.
  • Non sono ammissibili censure che investano motivi rinunciati, la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. o la mera determinazione della pena, se la sanzione resta nei limiti di legge.
  • L'assoluzione di coimputati non determina automaticamente il proscioglimento di altro imputato, quando la pronuncia assolutoria si fondi su profili soggettivi e sulla mancata prova del loro specifico coinvolgimento.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma equitativamente fissata in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativiDichiarazione fraudolentaFatture falseBancarotta fraudolenta
RamiProcesso penaleReati tributariReati fallimentari
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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