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Sentenza

Sentenza del 27/04/2018 n. 10211 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva escluso o limitato diverse riprese fiscali relative a IVA, IRPEG e IRAP. Le questioni principali riguardavano: la corretta classificazione dei beni ai fini delle aliquote di ammortamento; la deducibilità di quote di ammortamento anticipato o accelerato; la deducibilità di perdite su crediti derivanti da rinunce unilaterali; l'inerenza e la prova degli sconti concessi per merce scaduta; la deducibilità di costi documentati da fatture generiche emesse da Provitaly; l'imputazione temporale di determinati costi; e la prova dell'effettività di sconti e premi di fine anno ai fini IVA.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi dodici motivi del ricorso principale dell'Agenzia, ritenendo insufficiente o erronea la motivazione della Commissione regionale su classificazione e ammortamento dei beni, ammortamenti accelerati, perdite su crediti derivanti da rinunce e sconti per merce scaduta. La sentenza è stata cassata limitatamente a tali profili, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese. È stato invece rigettato il tredicesimo motivo dell'Agenzia, relativo alla prova degli sconti e premi di fine anno ai fini IVA, poiché il giudice di merito aveva valorizzato specifiche pattuizioni contrattuali e una verifica, anche a campione, dell'effettività delle operazioni. Il ricorso incidentale della società è stato integralmente dichiarato inammissibile o respinto, sia per la genericità delle fatture Provitaly sia per l'insufficiente allegazione degli accordi rilevanti ai fini della competenza temporale. È stato inoltre dichiarato inammissibile il controricorso nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Norme richiamate

  • Codice civile, art. 2124-ter

    La violazione degli obblighi civilistici relativi alla contabilizzazione delle rimanenze non determina automaticamente l'emersione di maggiore materia imponibile se l'Amministrazione non dimostra che le rimanenze siano state sottratte a imposizione; può tuttavia comportare l'applicazione di sanzioni.

  • D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), art. 102

    "la deducibilità fiscale delle quote d'ammortamento continua ad essere consentita al massimo entro il limite stabilito per ciascuna categoria di beni dal D.M. 31 dicembre 1988"

    La classificazione fiscale del bene deve essere concretamente individuata dal giudice e determina l'aliquota massima di ammortamento applicabile. Non è legittimo risolvere l'incertezza con valutazioni meramente probabilistiche o richiamando il favor rei.

  • D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), art. 102, comma 3

    La deducibilità di maggiori quote di ammortamento accelerato o anticipato richiede la prova, a carico del contribuente, di un'utilizzazione dei beni più intensa rispetto a quella normale del settore. L'iscrizione delle quote nel libro cespiti non sostituisce tale prova né sana l'omessa indicazione delle variazioni fiscali necessarie.

  • D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), art. 101, comma 5

    "elementi certi e precisi"

    Le perdite su crediti sono deducibili solo quando l'inesigibilità risulta da elementi certi e precisi. Una rinuncia unilaterale al credito deve essere giustificata da un'effettiva irrecuperabilità; il mero richiamo alla logica imprenditoriale non è sufficiente e, in assenza di prova, la rinuncia può essere qualificata come liberalità indeducibile.

  • D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), art. 109, comma 5

    La deducibilità dei costi presuppone la loro inerenza all'attività d'impresa. Quando l'Amministrazione contesta l'inerenza, spetta al contribuente dimostrare la concreta correlazione del costo con l'attività e con la produzione di ricavi; la generica invocazione della libertà delle scelte imprenditoriali non è sufficiente.

  • D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), art. 109, commi 1 e 2

    I componenti di reddito devono essere imputati all'esercizio di competenza. Se un costo diventa certo e oggettivamente determinabile dopo la chiusura dell'esercizio, ma prima dell'approvazione del bilancio, deve incidere sul bilancio dell'esercizio precedente; il contribuente deve provare l'eventuale maturazione successiva dei requisiti di certezza e determinabilità.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21

    La fattura deve contenere elementi formali e sostanziali idonei a documentare l'operazione. Una fattura generica, priva della descrizione concreta dei servizi o dei corrispettivi, perde la presunzione di veridicità e può rendere indeducibile il costo e contestabile la relativa operazione IVA.

  • Codice civile, art. 2697

    La parte che intende far valere la deducibilità di un costo deve fornire la prova dei fatti costitutivi del proprio diritto, inclusi effettività, inerenza, certezza e determinabilità del componente negativo.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5

    Il ricorso per cassazione può fondarsi su violazione o falsa applicazione di legge, nullità della sentenza o del procedimento e vizi rilevanti della motivazione. La Corte non può però essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione dei fatti già esaminati dal giudice di merito.

Massime di principio

  • In materia tributaria, la scelta contabile del contribuente non è automaticamente vincolante: la classificazione dei beni deve essere coerente con la loro funzione e natura effettiva e deve condurre all'applicazione dell'aliquota fiscale corretta.
  • La deduzione di ammortamenti accelerati o maggiorati richiede una documentazione concreta dell'utilizzo più intenso del bene rispetto alla normale operatività del settore; la sola registrazione contabile o l'annotazione nel libro cespiti non è sufficiente.
  • Le rinunce a crediti e gli sconti commerciali sono fiscalmente deducibili solo se sostenuti da ragioni economiche verificabili e da elementi documentali che dimostrino l'inesigibilità, l'effettività e l'inerenza. La generica evocazione della logica imprenditoriale non impedisce il controllo fiscale.
  • Fatture e contratti devono descrivere con precisione prestazioni, periodi, criteri di determinazione e corrispettivi. Documenti generici possono comportare la negazione della deduzione anche se il contribuente sostiene che il servizio sia stato realmente svolto.
  • Il contribuente deve provare i presupposti della deducibilità e, quando invoca una deroga al principio di competenza, deve dimostrare quando il costo è divenuto certo e oggettivamente determinabile.
  • Ai fini IVA, sconti e premi sono più facilmente riconoscibili quando risultano da clausole contrattuali predeterminate e da riscontri documentali dell'effettiva realizzazione delle operazioni; una verifica a campione può essere sufficiente se non vengono indicati fatti specifici contrari.
  • Nel giudizio di cassazione non è possibile chiedere una nuova valutazione del merito: occorre indicare una concreta violazione di legge o un vizio motivazionale rilevante, dimostrando che la sentenza abbia omesso elementi decisivi o adottato un ragionamento logicamente carente.

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