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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32786/2024 del 21/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione con quattro motivi principali: (1) violazione di legge processuale e vizio di motivazione per la mancata escussione del consulente tecnico di parte ai sensi dell'art. 507 c.p.p. e mancata rinnovazione dell'istruttoria ex art. 603 c.p.p., con allegata esigenza di chiarire il calcolo della velocità dell'autovettura; (2) vizio di motivazione e violazione di legge perché la condotta del conducente Nigro sarebbe stata imprevedibile ed eccezionale, sicché la sua manovra di svolta sarebbe causa esclusiva del sinistro; (3) mancata concessione delle attenuanti generiche in prevalenza rispetto alle aggravanti nonostante lo stato di "sostanziale incensuratezza" e il lieve grado della colpa; (4) vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla durata della sospensione della patente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che la richiesta di acquisizione di una prova non potesse essere trasformata in doglianza ai sensi dell'art. 606 c.p.p. quando la prova non era stata richiesta con gli strumenti previsti dall'art. 495 c.p.p., e che non fosse emersa una "manifesta assoluta necessità" di integrazione istruttoria ai sensi dell'art. 507 c.p.p.; inoltre la Corte d'appello e il Tribunale avevano ritenuto decidibile il processo con la documentazione esistente. Sul secondo motivo ha ritenuto manifestamente infondata la tesi che la condotta del Nigro fosse talmente eccezionale da interrompere il nesso causale: i giudici di merito hanno correttamente valutato la prevedibilità della svolta e il concorso di colpa del ricorrente che aveva effettuato un sorpasso vietato. Il terzo motivo è inammissibile perché il giudizio di comparazione delle circostanze è valutazione di merito non sindacabile in cassazione salvo arbitrio, e la motivazione è ritenuta congrua; il quarto motivo è inammissibile e infondato: la durata della sospensione della patente è stata motivata con riferimento ai parametri dell'art. 218 c.d.s. e rimane nelle autonome valutazioni amministrative e penali. Conseguentemente il ricorso è rigettato (inammissibile) e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria quantificata in euro 3.000.

Norme richiamate

  • Codice penale

    Reato contestato: cooperazione colposa nell'omicidio colposo (art. 589) e principio di concorso di persone nel reato (art. 113) come ricostruito dai giudici di merito

  • Codice di procedura penale

    art. 173, comma 1 disp. att.; art. 495, comma 2; art. 507; art. 603; art. 606, comma 1, lett. b, d, e; art. 190

    Regole processuali richiamate: limiti e modalità di impugnazione (173 disp. att.), ammissione e modalità delle prove (495), potere del giudice di disporre prove d'ufficio o integrazione (507), rinnovazione dell'istruttoria (603), e criteri di sindacato in Cassazione sulle omissioni probatorie e vizi di motivazione (art. 606). L'assenza di richiesta formale ex art. 495 impedisce il sindacato di mancata assunzione probatoria in Cassazione salvo manifesta necessità

  • Codice penale (pena)

    Richiamato come parametro per la comparazione delle circostanze attenuanti e aggravanti nella determinazione della pena; la Corte ricorda che il giudizio di merito ha ampia discrezionalità nella ponderazione

  • Codice della strada

    Parametri per la determinazione della durata della sanzione amministrativa (sospensione della patente): entità del danno, gravità della violazione e pericolo di ulteriore circolazione; valutazione autonoma rispetto alla pena penale

Massime di principio

  • La mancata escussione di un mezzo di prova richiesto tramite l'art. 507 c.p.p. non è automaticamente sindacabile in cassazione: per far valere la mancata assunzione probatoria in Cassazione occorre che la prova fosse stata chiesta con gli strumenti previsti dall'art. 495 c.p.p. o che nel testo della sentenza emerga la "manifesta assoluta necessità" dell'integrazione istruttoria
  • La condotta colposa di terzi non interrompe il nesso causale salvo che sia eccezionale, abnorme o straordinaria e capace di costituirsi come causa autonoma e sufficiente dell'evento; se la condotta terza era prevedibile in concreto, resta il concorso di colpa
  • Il giudizio di comparazione tra attenuanti e aggravanti (apprezzamento della pena) è di merito e viene sindacato in Cassazione solo in presenza di illogicità, contraddittorietà o manifesta arbitrarietà; non è richiesta una motivazione analitica se è comunque adeguata e congrua
  • La determinazione della durata della sospensione della patente segue i criteri del codice della strada (art. 218 c.d.s.) ed è autonoma rispetto alla motivazione penale: la discrezionalità del giudice di merito è ampia purché sia presente una motivazione sufficiente
  • In incidenti stradali con più condotte colpose, il giudice valuta la prevedibilità del comportamento altrui e l'adeguatezza della velocità rispetto alle condizioni di luogo e di traffico; la presenza di divieto di sorpasso e la necessità di adattare la velocità alle condizioni rendono meno efficace la doglianza basata su presunte piccole differenze di velocità

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