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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-487/19

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 ottobre 2021. — Causa promossa da W.Ż. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy. — Rinvio pregiudiziale – Stato di diritto – Tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Principi di inamovibilità e di indipendenza dei giudici – Trasferimento, senza il suo consenso, di un giudice di un organo giurisdizionale ordinario – Ricorso – Ordinanza di irricevibilità adottata da un giudice del Sąd Najwyższy (Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych) [Corte suprema (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche), Polonia)] – Giudice nominato dal presidente della Repubblica di Polonia sulla base di una delibera del Consiglio nazionale della magistratura nonostante una decisione giurisdizionale che dispone la sospensione dell’esecuzione di tale delibera in pendenza di una sentenza pregiudiziale della Corte – Giudice che non costituisce un “giudice indipendente e imparziale precostituito per legge” – Primato del diritto dell’Unione – Possibilità di considerare inesistente tale ordinanza di irricevibilità. — Causa C-487/19

Giurisprudenza europea62019CJ0487

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia ha affrontato una controversia sulla legittimità di un’ordinanza della Corte suprema polacca resa da un giudice unico nominato in circostanze controverse, mentre era pendente un ricorso contro la delibera della KRS e il relativo effetto era stato sospeso. Ha affermato che, se le irregolarità nella nomina sono di tale gravità da mettere in discussione l’integrità del processo di nomina e l’indipendenza del giudice, il giudice nazionale deve poter disapplicare ogni ostacolo interno e considerare l’ordinanza inesistente. La pronuncia rafforza il controllo europeo sulle garanzie di indipendenza del giudice, soprattutto nei procedimenti che incidono sullo status dei magistrati.

Tutela giurisdizionale effettiva e primato del diritto dell’Unione: possibilità di considerare inesistente un’ordinanza resa da un giudice nominato in violazione manifesta delle regole fondamentali di nomina, in un procedimento relativo al trasferimento senza consenso di un giudice.

La questione giuridica

Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto con l’articolo 47 della Carta, l’articolo 267 TFUE e il principio del primato, osti a che un organo giurisdizionale nazionale consideri giuridicamente esistente un’ordinanza con cui un giudice unico della Corte suprema ha dichiarato irricevibile il ricorso di un giudice contro il proprio trasferimento senza consenso, quando la nomina di quel giudice unico sia avvenuta mentre era pendente un ricorso contro la delibera della KRS che lo proponeva e nonostante la sospensione cautelare dell’esecuzione di tale delibera; e se tali circostanze impongano di trattare l’ordinanza come inesistente.

Principio di diritto

L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, interpretato alla luce dell’articolo 47 della Carta e del principio del primato, impone al giudice nazionale, se ciò è necessario per garantire l’effetto utile del diritto dell’Unione, di considerare inesistente un’ordinanza di rigetto pronunciata da un giudice unico la cui nomina sia avvenuta in palese violazione di norme fondamentali sulla nomina dei giudici e in circostanze tali da compromettere l’integrità del processo di nomina e suscitare dubbi legittimi sulla sua indipendenza e imparzialità, cosicché tale ordinanza non può essere ritenuta proveniente da un giudice "indipendente, imparziale e precostituito per legge".

Norme richiamate

  • Articolo 2 TUE
  • Articolo 6, paragrafi 1 e 3, TUE
  • Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE
  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 52, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 105 del regolamento di procedura della Corte

Tutela giurisdizionale effettiva e giudice nominato in violazione delle regole di nomina

La causa C-487/19 riguarda un rinvio pregiudiziale proposto dal Sąd Najwyższy (Izba Cywilna), Corte suprema polacca, nell’ambito di un contenzioso promosso dal giudice W.Ż. contro il proprio trasferimento, senza consenso, da una sezione all’altra del medesimo tribunale. La Corte è stata chiamata a stabilire se, alla luce dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e del principio del primato del diritto dell’Unione, un’ordinanza di irricevibilità resa da un giudice unico della Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche possa essere considerata giuridicamente inesistente, in ragione delle modalità della nomina di quel giudice.

Fatti e procedimento principale

W.Ż., giudice del Sąd Okręgowy w K., era stato trasferito d’ufficio a un’altra sezione del tribunale. Contro tale trasferimento egli aveva adito la Krajowa Rada Sądownictwa (KRS), che aveva concluso per il non luogo a statuire. W.Ż. aveva quindi proposto ricorso dinanzi al Sąd Najwyższy, accompagnandolo con una domanda di ricusazione di tutti i giudici della Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche, sezione competente a decidere sul ricorso.

Nel frattempo, la KRS aveva adottato la delibera n. 331/2018 proponendo la nomina di alcuni candidati, poi nominati dal Presidente della Repubblica. Tale delibera era però stata impugnata dinanzi al Naczelny Sąd Administracyjny, che ne aveva sospeso l’esecuzione con ordinanza definitiva del 27 settembre 2018. Nonostante ciò, il Presidente della Repubblica aveva proceduto alla nomina e uno dei giudici così nominati aveva poi, in composizione monocratica, respinto il ricorso di W.Ż. con ordinanza dell’8 marzo 2019, dichiarandolo irricevibile.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:

  • se un’ordinanza resa da un giudice unico nominato in tali circostanze fosse giuridicamente esistente e idonea a definire il procedimento;
  • se fosse rilevante il fatto che, al momento della nomina, fosse pendente un ricorso contro la delibera della KRS e che l’esecuzione di tale delibera fosse stata sospesa dal giudice amministrativo.

Il giudice del rinvio collegava tali dubbi ai requisiti di giudice indipendente, imparziale e precostituito per legge, richiamando l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, l’articolo 47 della Carta e l’articolo 267 TFUE.

Normativa nazionale richiamata

La Corte descrive il quadro costituzionale e legislativo polacco, in particolare:

  • la Costituzione polacca, specie gli articoli 7, 10, 45, 60, 77, 179 e 184;
  • la nuova legge sulla Corte suprema, con istituzione della Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche e disciplina delle nomine;
  • la legge sulla KRS, in particolare l’articolo 44, più volte modificato, che ha limitato o eliminato la possibilità di ricorso avverso le delibere della KRS nelle procedure di nomina alla Corte suprema;
  • la legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari, in particolare l’articolo 22 bis sul trasferimento del giudice senza consenso;
  • il codice di procedura civile, specie gli articoli 49, 50, 365, 388, 391 e 39821.

Valutazione della Corte su competenza e ricevibilità

La Corte respinge l’eccezione di difetto di competenza: pur spettando agli Stati membri organizzare la giustizia, essi devono rispettare il diritto dell’Unione quando stabiliscono le regole di nomina dei giudici e i relativi controlli giurisdizionali. Parimenti respinge le eccezioni di irricevibilità sollevate dal governo polacco e dal procuratore generale, osservando che la controversia principale è reale, che la risposta è necessaria per decidere sulla richiesta di ricusazione e che spetta al giudice nazionale valutare i fatti e il diritto interno.

Ragionamento della Corte nel merito

La Corte ribadisce che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE impone agli Stati membri di garantire che i giudici chiamati a statuire in settori disciplinati dal diritto dell’Unione offrano garanzie di indipendenza e imparzialità. Tali garanzie comprendono regole sulla composizione dell’organo, sulla nomina dei membri, sulla durata del mandato, sull’astensione, sulla ricusazione e sulla revoca, così da escludere sia pressioni esterne sia apparenze tali da minare la fiducia dei cittadini.

La Corte estende espressamente tali principi ai trasferimenti dei giudici senza il loro consenso: anche queste misure, pur non essendo necessariamente disciplinari, possono incidere sull’inamovibilità e sull’indipendenza, perché possono condizionare la carriera, il carico di lavoro e la percezione di neutralità del giudice. Ne deriva che un trasferimento non consensuale deve essere sorretto da motivi legittimi e poter essere oggetto di un ricorso giurisdizionale effettivo davanti a un giudice indipendente e imparziale.

Irregolarità della nomina e criteri per valutare la gravità della violazione

La Corte osserva che il giudice del rinvio ha individuato più elementi critici nella nomina del giudice unico che ha reso l’ordinanza di irricevibilità:

  • la nomina è avvenuta mentre era pendente un ricorso contro la delibera della KRS che proponeva tale nomina;
  • il Naczelny Sąd Administracyjny aveva sospeso l’esecuzione di quella delibera;
  • la nomina è avvenuta in un contesto di modifiche normative che avevano limitato il controllo giurisdizionale sulle delibere della KRS;
  • sussistevano dubbi sull’indipendenza della stessa KRS, alla luce della nuova composizione dei suoi membri.

La Corte richiama la giurisprudenza su "tribunale costituito per legge" e sottolinea che una irregolarità nella nomina diventa rilevante quando è così grave da creare un rischio reale che altri poteri, in particolare l’esecutivo, abbiano esercitato un potere discrezionale indebito, compromettendo l’integrità del processo di nomina e suscitando dubbi legittimi sull’indipendenza e imparzialità del giudice.

Il ruolo del primato del diritto dell’Unione

La Corte afferma che, se il giudice del rinvio giunge alla conclusione che la nomina è avvenuta in palese violazione di norme fondamentali del sistema giudiziario e che ciò ha compromesso l’integrità del processo di nomina, allora l’ordinanza emessa da quel giudice unico non può considerarsi proveniente da un "giudice indipendente e imparziale precostituito per legge". In tale ipotesi, per garantire il primato e l’effetto utile del diritto dell’Unione, il giudice nazionale deve considerare l’ordinanza inesistente, anche se il diritto interno o la certezza del diritto sembrerebbero ostare a una simile soluzione.

La Corte precisa inoltre che il principio del primato si impone a tutti gli organi dello Stato membro, comprese le norme costituzionali interne. La tutela effettiva del diritto dell’Unione esige quindi che il giudice nazionale disapplichi le disposizioni interne incompatibili e assicuri piena efficacia all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.

Dispositivo

La Corte dichiara che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e il principio del primato del diritto dell’Unione devono essere interpretati nel senso che un organo giurisdizionale nazionale chiamato a decidere su un’istanza di ricusazione, collegata a un ricorso contro un trasferimento non consensuale di un giudice, deve considerare inesistente un’ordinanza di rigetto resa da un organo che si pronuncia in ultimo grado e in composizione monocratica, quando dalle condizioni della nomina del giudice unico risulti una palese violazione di norme fondamentali del sistema di nomina e un serio pregiudizio all’integrità del processo di nomina.

Portata pratica della pronuncia

La sentenza rafforza il controllo della Corte sulle garanzie di indipendenza del giudice nazionale quando sono in gioco decisioni che incidono sullo status dei magistrati e, più in generale, sulla funzionalità del potere giudiziario. Per gli operatori, il punto centrale è che la validità sostanziale di un provvedimento giurisdizionale può essere negata in presenza di una nomina viziata in modo grave, con conseguente obbligo del giudice nazionale di assicurare la piena efficacia del diritto dell’Unione.

Come è indicizzato

Materiestato di dirittoindipendenza della magistraturatutela giurisdizionale effettivaprimato del diritto dell’unionetrasferimento dei giudici

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