Sentenza del 20/02/2015 n. 3428 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso 52 avvisi di liquidazione relativi a preliminari non registrati per la cessione di azioni collegate al diritto di godimento esclusivo di specifici posti barca. Gli avvisi comprendevano l'imposta fissa di registro sui preliminari, l'imposta proporzionale sulle somme versate come caparra confirmatoria, l'imposta di bollo, sanzioni e interessi. La società contestava, tra l'altro, l'applicazione dell'imposta proporzionale sulla caparra e sosteneva che l'operazione potesse rientrare nel principio di alternatività tra imposta di registro e IVA.
La decisione
La CTP aveva riconosciuto dovuta l'imposta fissa sui preliminari, escludendo però l'imposta proporzionale sulle caparre. La CTR aveva invece accolto l'appello dell'Ufficio, ritenendo legittima la tassazione proporzionale delle somme versate a titolo di caparra confirmatoria, e aveva respinto l'appello incidentale della società. In Cassazione, tuttavia, la società ha aderito alla definizione agevolata della lite prevista dal D.L. n. 98 del 2011, effettuando il pagamento integrale e presentando le relative istanze. L'Agenzia ha attestato la regolarità della definizione. La Corte ha quindi dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e ha compensato integralmente le spese tra le parti.
Norme richiamate
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40
La società invocava il principio di alternatività tra imposta di registro e IVA, ma la CTR aveva ritenuto non applicabile tale principio perché l'indeterminatezza delle azioni e del loro valore nominale non consentiva di qualificare l'operazione come negoziazione di azioni.
D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, convertito dalla L. n. 111 del 2011
La norma ha consentito la definizione agevolata delle liti fiscali mediante pagamento dell'importo previsto e presentazione dell'istanza. L'avvenuto pagamento integrale e la regolarità della domanda hanno determinato l'estinzione del giudizio.
L. n. 289 del 2002, art. 16
La disposizione è richiamata quale base normativa della definizione agevolata delle controversie tributarie e della conseguente estinzione del processo.
Codice di procedura civile, art. 378
La documentazione relativa alla definizione della lite è stata depositata dalla società con la memoria presentata ai sensi di tale disposizione.
Massime di principio
- Quando una controversia tributaria viene definita mediante una procedura agevolata prevista dalla legge, con pagamento integrale e presentazione tempestiva dell'istanza, il giudizio può essere dichiarato estinto senza che il giudice debba decidere nel merito delle questioni fiscali.
- L'estinzione per definizione agevolata non equivale necessariamente a una pronuncia di vittoria nel merito: in questo caso la Corte non ha stabilito definitivamente se fosse corretta la tassazione proporzionale della caparra confirmatoria.
- La regolarità della definizione deve risultare sia dal pagamento degli importi dovuti sia dalla presentazione dell'istanza nei termini; l'attestazione dell'Amministrazione finanziaria costituisce elemento decisivo per dichiarare l'estinzione.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese possono essere compensate tra le parti, con ciascuna parte che sostiene i propri costi.
- Sul piano sostanziale, una somma qualificata come caparra confirmatoria può essere distinta da un acconto sul prezzo e può essere soggetta a un trattamento fiscale autonomo; la qualificazione dipende dalla funzione concretamente attribuita alla somma nel contratto.
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