Cassazione Civile, Ordinanza n. 06238/2023 del 02/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (riscossore)
La controversia
La parte ricorrente aveva proposto opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. contro due atti di pignoramento presso terzi emessi dall'agente della riscossione: il primo per diciotto cartelle relative a tributi e sanzioni del codice della strada, il secondo per venti cartelle. Deduceva, tra l'altro, la mancanza degli atti prodromici (proposta di compensazione ex art. 28-ter d.P.R. n. 602/1973 e intimazione di pagamento ex art. 50 d.P.R. n. 602/1973), l'inesistenza o nullità delle notifiche dei pignoramenti e delle cartelle, nonché l'omessa pronuncia su varie eccezioni. La Corte di cassazione, però, non è entrata nel merito di tali censure perché ha verificato preliminarmente la tempestività del ricorso per cassazione e lo ha ritenuto tardivo, in quanto notificato oltre il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., applicato con la sola sospensione Covid e senza sospensione feriale, trattandosi di materia esecutiva.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività della notificazione. La Corte ha calcolato il termine di impugnazione dalla pubblicazione della sentenza del Tribunale, ha applicato la sospensione dei termini processuali dovuta all'emergenza Covid e ha escluso la sospensione feriale perché il giudizio riguardava una materia di esecuzione forzata. Conseguentemente, il ricorso notificato il 16 novembre 2020 è stato ritenuto oltre termine. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 617 c.p.c.
richiamato come base dell'opposizione agli atti esecutivi proposta contro i pignoramenti
art. 615 c.p.c.
richiamato come base dell'opposizione all'esecuzione proposta contro i pignoramenti
art. 72-bis d.P.R. n. 602/1973
richiamato quale modalità del pignoramento presso terzi dell'agente della riscossione
art. 28-ter d.P.R. n. 602/1973
richiamato dalla ricorrente come atto prodromico asseritamente mancante
art. 50 d.P.R. n. 602/1973
richiamato dalla ricorrente come intimazione di pagamento asseritamente mancante
art. 19 d.lgs. n. 546/1992
richiamato per affermare che talune contestazioni sui crediti tributari dovevano essere fatte valere davanti al giudice tributario
art. 112 c.p.c.
richiamato nei motivi di ricorso per omessa pronuncia e ultrapetizione
artt. 138 e ss. c.p.c.
richiamati nei motivi relativi alla validità della notificazione
art. 156 c.p.c.
richiamato nei motivi relativi alla sanatoria della notificazione
art. 543 c.p.c. e ss.
richiamati in relazione al pignoramento presso terzi
art. 3-bis l. n. 53/1994
richiamato per contestare la notificazione a mezzo posta elettronica certificata
art. 11 l. n. 53/1994
richiamato per contestare la notificazione a mezzo posta elettronica certificata
artt. 2, 24 e 43 d.lgs. n. 82/2005
richiamati per contestare la validità della notificazione telematica
art. 23, 24 e 43 d.lgs. n. 82/2005
richiamati per contestare la validità della notificazione telematica
art. 327 c.p.c.
applicato nel termine semestrale per l'impugnazione della sentenza
art. 83, comma 2, d.l. n. 18/2020
richiamato per la sospensione dei termini processuali per emergenza Covid
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità
d.l. n. 23/2020
richiamato come modifica della disciplina della sospensione dei termini processuali
l. n. 27/2020
richiamata quale legge di conversione del decreto-legge sulla sospensione dei termini processuali
l. n. 40/2020
richiamata quale legge di conversione del decreto-legge sulla sospensione dei termini processuali
l. n. 69/2009
richiamata per la formulazione dell'art. 327 c.p.c. applicabile al caso
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la tempestività dell'impugnazione va verificata preliminarmente: se il ricorso è notificato oltre il termine applicabile, la Corte deve dichiararlo inammissibile senza esaminare i motivi di merito.
- Per i giudizi in materia di esecuzione forzata non si applica la sospensione feriale dei termini processuali; opera invece, se prevista, la sospensione straordinaria dei termini disposta per specifiche emergenze normative.
- La mancata deduzione tempestiva delle doglianze contro atti esecutivi o contro la notificazione di atti prodromici può precludere l'esame del merito se l'impugnazione è proposta oltre i termini di legge.
- Quando la controversia riguarda atti dell'agente della riscossione, le eccezioni relative alla validità del titolo, alla ritualità delle notifiche e alla correttezza del procedimento devono essere fatte valere nei rimedi e nei termini propri, altrimenti resta preclusa la loro discussione successiva.
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