Parere n. 839/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza cautelare, proposto con deposito diretto ex art. 11, d.P.R. n. 1199/1971, dal Gruppo di Intervento Giuridico ODV contro la Regione Puglia e nei confronti di Progetto Gestione Bacino Bari 5 s.r.l., di Progetto Ambiente Bacino Lecce 2 s.r.l., della Città Metropolitana di Bari, dell’AGER Puglia, dell’Acquedotto Pugliese s.p.a. e dell’ARPA Puglia per l’annullamento: - della delibera di Giunta regionale n. 1691 dell’8 novembre 2016 - avvio dell’aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti; - della delibera di Giunta regionale n. 551 dell’11 aprile 2017 - approvazione delle linee di indirizzo strategico e rapporto preliminare di orientamento; - della delibera della Giunta regionale n. 1482 del 2 agosto 2018 - adozione della proposta di Piano regionale di gestione di rifiuti urbani; - dell’avvio delle consultazioni pubbliche del 4 ottobre 2018 in BURP n. 128 del 4 ottobre 2018; - della delibera di Giunta regionale n. 1651 del 15 ottobre 2021 - adozione definitiva della proposta di Piano; - della delibera del Consiglio regionale della Puglia n. 68 del 14 dicembre 2021, con la quale è stato approvato il “Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani comprensivo della sezione gestione fanghi di depurazione del servizio idrico integrato e della proposta di Piano delle bonifiche delle aree inquinate”, quest’ultima, in uno a sedici allegati, pubblicata in BURP n. 162 del 28 dicembre 2021; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale ai predetti provvedimenti, ancorché non conosciuti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso straordinario per l’annullamento degli atti regionali di aggiornamento, adozione e approvazione del Piano regionale pugliese di gestione dei rifiuti urbani, nonché degli atti connessi
Esito
La questione giuridica
Il ricorrente, associazione di protezione ambientale riconosciuta ai sensi dell’art. 13 della legge n. 349/1986, ha impugnato una serie di atti della Regione Puglia relativi al procedimento di aggiornamento, consultazione, adozione e approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, deducendo plurime violazioni del d.lgs. n. 152/2006, della normativa regionale pugliese, della disciplina sulla VAS e sulla valutazione di incidenza, della normativa europea sui rifiuti e sulle discariche, nonché vizi di incompetenza, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorietà, illogicità e violazione degli artt. 97 e 117 Cost. Il ricorso era corredato da istanza cautelare. Nel corso del procedimento consultivo, una società controinteressata ha proposto opposizione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale. Il gravame è stato quindi riassunto davanti al T.A.R. Puglia - Bari e successivamente deciso in primo grado e in appello dal Consiglio di Stato.
Il parere
La Sezione non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso, poiché ha rilevato che il ricorso straordinario era stato trasposto in sede giurisdizionale a seguito dell’opposizione della controinteressata ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971. Poiché il giudizio giurisdizionale è stato riassunto davanti al T.A.R. Puglia - Bari, definito con sentenza n. 968/2023 e successivamente deciso in appello dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2319/2026 del 18 marzo 2026, il procedimento consultivo è divenuto improcedibile. La Sezione ha pertanto espresso parere nel senso della dichiarazione di improcedibilità per avvenuta trasposizione in sede giurisdizionale.
Osservazioni
Trasposizione in sede giurisdizionale
L’opposizione proposta dalla società controinteressata ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 ha determinato la trasposizione del ricorso straordinario davanti al giudice amministrativo. L’avvenuta riassunzione del gravame davanti al T.A.R. Puglia - Bari e la successiva definizione del giudizio hanno reso improcedibile il ricorso straordinario, senza necessità di esaminare i motivi di merito.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. n. 1199/1971
deposito diretto del ricorso al Consiglio di Stato
La disposizione è richiamata quale base procedurale del deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.
art. 10 d.P.R. n. 1199/1971
opposizione al ricorso straordinario e trasposizione in sede giurisdizionale
L’opposizione della controinteressata comporta la trasposizione del ricorso straordinario nella sede giurisdizionale amministrativa; la successiva definizione del giudizio determina l’improcedibilità del procedimento consultivo.
art. 13 legge n. 349/1986
riconoscimento delle associazioni di protezione ambientale
La disposizione è richiamata per qualificare la legittimazione dell’associazione ricorrente quale associazione di protezione ambientale riconosciuta.
art. 15 d.lgs. n. 152/2006
È richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina della pianificazione e delle consultazioni ambientali; il Consiglio di Stato non ne esamina il merito a causa dell’improcedibilità.
art. 10 d.lgs. n. 152/2006
È richiamato dal ricorrente con riguardo al coordinamento tra VAS e valutazione di incidenza; il motivo non è esaminato.
art. 5 d.P.R. n. 357/1997
È richiamato dal ricorrente in materia di valutazione di incidenza; il Consiglio di Stato non si pronuncia sulla fondatezza della censura.
artt. 177, 179, 184-ter e 196 d.lgs. n. 152/2006
Sono richiamati nei motivi concernenti la gestione dei rifiuti, la cessazione della qualifica di rifiuto e il riparto delle competenze; tali questioni restano assorbite dall’improcedibilità.
art. 30 d.lgs. n. 152/2006
È richiamato dal ricorrente con riguardo alla pianificazione regionale dei rifiuti; il motivo non è esaminato.
art. 199 d.lgs. n. 152/2006
È richiamato in relazione al contenuto del piano regionale di gestione dei rifiuti; il Consiglio di Stato non valuta la censura nel merito.
d.lgs. n. 36/2003 e d.lgs. n. 121/2020
Sono richiamati per le censure relative alla disciplina delle discariche e ai relativi allegati tecnici; anche tali motivi non sono esaminati.
Direttiva 2001/42/CE
È richiamata dal ricorrente in materia di valutazione ambientale strategica; la questione non viene decisa per l’improcedibilità.
Direttiva 92/43/CE "Habitat"
È richiamata dal ricorrente in materia di valutazione di incidenza; il Consiglio di Stato non esamina il motivo.
Direttiva 2008/98/CE
È richiamata con riferimento alla disciplina europea dei rifiuti; la censura resta priva di esame nel procedimento consultivo.
Direttiva (UE) 2018/851
È richiamata dal ricorrente in relazione alla disciplina europea dei rifiuti; il merito non viene affrontato.
art. 46 c.p.a.
atto di costituzione in giudizio e riassunzione davanti al giudice amministrativo
È richiamato per la riassunzione del ricorso trasposto davanti al T.A.R. Puglia - Bari.
Massime di principio
- L’opposizione proposta da un controinteressato ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 determina la trasposizione del ricorso straordinario nella sede giurisdizionale amministrativa.
- Quando il ricorso straordinario è stato trasposto e il relativo giudizio è stato riassunto davanti al giudice amministrativo, il procedimento consultivo non può proseguire nella sede straordinaria.
- La definizione del giudizio giurisdizionale derivante dalla trasposizione rende improcedibile il ricorso straordinario, senza che il Consiglio di Stato debba esaminare i motivi di merito o l’istanza cautelare già definita.
Improcedibilità del ricorso straordinario sul Piano regionale pugliese dei rifiuti
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un’associazione di protezione ambientale contro la Regione Puglia, avente a oggetto gli atti di aggiornamento, adozione e approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, comprensivo della gestione dei fanghi di depurazione e della proposta di Piano delle bonifiche.
Premesse e domanda
Il ricorrente aveva impugnato le delibere della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Puglia adottate tra il 2016 e il 2021, nonché l’avvio delle consultazioni pubbliche e ogni atto presupposto, connesso o consequenziale. Era stata proposta anche un’istanza cautelare di sospensione dell’efficacia degli atti.
Le censure riguardavano, tra l’altro, la violazione della disciplina statale e regionale sulla pianificazione dei rifiuti, della VAS e della valutazione di incidenza, della normativa europea in materia di rifiuti e discariche, nonché l’incompetenza, il difetto di istruttoria e motivazione, la contraddittorietà e l’illogicità dell’azione amministrativa.
Svolgimento del procedimento consultivo
La Sezione aveva inizialmente sollecitato il Ministero competente a trasmettere la relazione ministeriale e la documentazione necessaria per l’esame dell’affare. L’istanza cautelare era stata respinta con precedente parere interlocutorio del 6 ottobre 2022.
La Sezione aveva inoltre reiterato la richiesta di acquisire la relazione definitiva sul merito, poiché il Ministero aveva inizialmente trasmesso una relazione riferita alla sola domanda cautelare, già definita.
Trasposizione in sede giurisdizionale
La Regione Puglia ha comunicato che la società controinteressata Progetto Gestione Bacino Bari 5 s.r.l. aveva proposto opposizione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale.
Il ricorso è stato riassunto davanti al T.A.R. Puglia - Bari, Sezione II, dove è stato iscritto al n. 630/2022 e definito con sentenza n. 968/2023. La pronuncia è stata successivamente appellata dal ricorrente davanti alla Sezione Quarta del Consiglio di Stato, che ha definito il giudizio con sentenza n. 2319/2026 del 18 marzo 2026.
Valutazione del Consiglio di Stato
La Sezione ha ritenuto decisiva l’avvenuta trasposizione del ricorso straordinario nella sede giurisdizionale. Tale circostanza impedisce la prosecuzione dell’affare nella sede consultiva, mentre la definizione del giudizio davanti al giudice amministrativo esclude ogni ulteriore utilità del parere straordinario.
Di conseguenza, la Sezione non ha esaminato nessuno dei motivi riguardanti la pianificazione regionale dei rifiuti, la VAS, la valutazione di incidenza, la gestione dei rifiuti, le discariche o i vizi di istruttoria e motivazione.
Conclusione
Il Consiglio di Stato ha espresso parere nel senso che il ricorso straordinario debba essere dichiarato improcedibile per avvenuta trasposizione dello stesso in sede giurisdizionale.
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