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Sentenza

Sentenza del 01/12/2015 n. 6364 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Condono - Mancato integrale pagamento - Inefficacia della sanatoria - Nullità diniego non motivato - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente sosteneva l'illegittimità, o comunque la nullità per difetto di motivazione, del diniego di condono, ritenendo che il pagamento parziale potesse conservare l'efficacia della definizione agevolata. La questione riguardava in particolare l'interpretazione dell'art. 12 della legge n. 289/2002 e le conseguenze del mancato versamento integrale della somma richiesta.

La decisione

La contestazione è stata respinta. La definizione prevista dall'art. 12 della legge n. 289/2002 è subordinata al pagamento integrale della somma stabilita dalla legge; il versamento parziale comporta quindi l'inefficacia della sanatoria. Non è stata ritenuta sussistente la dedotta nullità del diniego per difetto di motivazione. La Corte ha distinto i condoni premiali, che consentono un accertamento straordinario del rapporto tributario, dai condoni clemenziali, come quello dell'art. 12, che incidono soltanto su sanzioni relative a un rapporto tributario già definitivo e non sono conservabili in caso di mancato puntuale pagamento.

Norme richiamate

  • Art. 12 della legge n. 289/2002

    La definizione è condizionata al versamento integrale della somma indicata dalla legge.

    La norma disciplina un condono clemenziale: il beneficio, consistente nell'eliminazione o riduzione delle sanzioni relative a un rapporto tributario già definito, si perfeziona soltanto con il pagamento integrale e tempestivo dell'importo dovuto.

  • Artt. 7, 8, 9, 15 e 16 della legge n. 289/2002

    Tali disposizioni riguardano condoni premiali, nei quali il contribuente esercita un diritto potestativo volto a sottoporre il rapporto tributario a un accertamento straordinario; la relativa disciplina non è automaticamente applicabile al condono clemenziale dell'art. 12.

  • Art. 9-bis della legge n. 289/2002

    È ricondotto, insieme all'art. 12, ai condoni clemenziali, che non comportano un nuovo accertamento fiscale ma incidono sulle sanzioni di un rapporto ormai definitivo.

Massime di principio

  • Quando una sanatoria fiscale richiede espressamente il pagamento integrale dell'importo dovuto, il pagamento parziale normalmente non conserva il beneficio e determina l'inefficacia della definizione.
  • Occorre distinguere tra condoni premiali, che possono ridefinire o accertare straordinariamente il rapporto tributario, e condoni clemenziali, che si limitano a ridurre o eliminare sanzioni su un rapporto già definitivo.
  • Nei condoni clemenziali il beneficio non deve essere considerato proporzionalmente acquisito in base a quanto versato: salvo diversa previsione normativa, l'adempimento parziale non è sufficiente.
  • Il diniego della sanatoria non è nullo per difetto di motivazione quando espone, anche sinteticamente, il presupposto decisivo costituito dal mancato pagamento integrale richiesto dalla legge.
  • La verifica dell'efficacia di una definizione agevolata deve concentrarsi sui requisiti e sui termini previsti dalla specifica norma, senza estendere automaticamente principi propri di altre forme di condono.

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