Sentenza n. 6084/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 3744/2025, resa tra le parti, che ha respinto il ricorso proposto per accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti, tutti iscritti nel ruolo dei non direttivi e non dirigenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, inquadrati con la qualifica di Ispettori Antincendi ovvero di Ispettori Antincendi Esperti, ai sensi delle norme di cui al d.lgs. n.217/2005, all'inquadramento nella neo categoria istituita dei direttivi speciali, ai sensi dello stesso d.lgs. n.127/2018, con la conseguente eliminazione di qualsiasi disparità di trattamento, sia dal punto di vista giuridico, sia dal punto di vista economico, con ogni ulteriore statuizione di legge, previa rimessione alla Corte Costituzionale delle questioni incidentali di costituzionalità sollevate nel giudizio di primo grado, considerata la loro rilevanza ai fini del decidere, poiché il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione delle questioni stesse, e ritenuta la loro non manifesta infondatezza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio n. 3744/2025, che aveva respinto la domanda di inquadramento nel ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti contestavano la sentenza del TAR che aveva respinto la domanda di accertamento del diritto all'inquadramento nel ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali, istituito dall'art. 13-ter del d.lgs. n. 97/2017 e modificato dal d.lgs. n. 127/2018. Sostenevano di dover essere equiparati al personale già appartenente agli ex assistenti tecnici antincendi, in possesso della qualifica di ispettore antincendi esperto al 1° gennaio 2006 e ammesso al ruolo speciale, denunciando una disparità di trattamento sotto il profilo giuridico ed economico. In via preliminare lamentavano che il TAR non avesse esaminato le eccezioni processuali formulate dal Ministero. Nel merito deducevano la peculiarità della propria situazione rispetto a quella esaminata dalla precedente sentenza del Consiglio di Stato n. 3511/2022 e sostenevano l'illegittimità costituzionale dell'art. 13-ter, comma 2, del d.lgs. n. 97/2017, prospettando la violazione del principio di uguaglianza e dell'art. 36 Cost.; chiedevano quindi la rimessione delle questioni alla Corte costituzionale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Il motivo preliminare è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse: l'eventuale accoglimento delle eccezioni processuali non esaminate dal TAR avrebbe prodotto soltanto una pronuncia in rito, senza alcuna utilità per gli appellanti rispetto alla pretesa sostanziale. Nel merito, il Collegio ha ritenuto sostanzialmente sovrapponibile la questione a quella già decisa dalla Sezione con la sentenza n. 3511/2022, pur riguardando la censura costituzionale il comma 2 anziché il comma 3 dell'art. 13-ter. Il legislatore dispone di ampia discrezionalità nell'articolazione delle carriere e nei passaggi di qualifica dei dipendenti pubblici, comprese le forze di polizia e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, discrezionalità sindacabile soltanto in presenza di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà. Il ruolo ad esaurimento per i direttivi speciali è stato ritenuto funzionale a valorizzare l'esperienza maturata in una qualifica inferiore, mediante il criterio oggettivo della posizione posseduta al 1° gennaio 2006, e a coordinare tale valorizzazione con il diverso canale concorsuale ordinario riservato agli ispettori in possesso di anzianità e laurea. La differenziazione è stata quindi giudicata razionale e non lesiva del principio di uguaglianza. È stata esclusa anche la violazione dell'art. 36 Cost., poiché le funzioni degli ispettori non sono identiche a quelle dei direttivi speciali e le diverse connotazioni dei ruoli giustificano il differente trattamento economico. La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta manifestamente infondata e non è stata rimessa alla Corte costituzionale. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
art. 13-ter d.lgs. n. 97/2017
La disposizione, come modificata dal d.lgs. n. 127/2018, istituisce il ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali e prevede criteri differenziati di accesso fondati sull'esperienza professionale, sull'anzianità e, per alcuni canali, sul possesso della laurea. Il criterio temporale del 1° gennaio 2006 è stato ritenuto oggettivo e razionale.
art. 213 d.lgs. n. 217/2005
Prevede il ruolo ordinario dei direttivi, con accesso mediante concorso interno riservato agli appartenenti al ruolo degli ispettori antincendi in possesso dei requisiti di anzianità e del titolo di studio richiesto; costituisce il canale ordinario distinto dal ruolo speciale ad esaurimento.
art. 18 d.lgs. n. 217/2005
Individua le funzioni del ruolo degli ispettori antincendi, ritenute non perfettamente sovrapponibili a quelle dei direttivi speciali; tale differenza esclude l'identità di mansioni posta a fondamento della pretesa parità di trattamento economico.
art. 13-ter, comma 17, d.lgs. n. 97/2017
Individua le funzioni del ruolo dei direttivi speciali, diverse da quelle del ruolo degli ispettori e idonee a giustificare una differenziazione ordinamentale ed economica.
art. 36 Cost.
Non impone l'equiparazione economica tra ruoli pubblici diversi quando le funzioni e le responsabilità non siano identiche; il diverso trattamento è legittimo se coerente con le differenti connotazioni ordinamentali.
art. 3 Cost.
Il principio di uguaglianza non è violato da una disciplina differenziata fondata su criteri oggettivi e razionali, quali l'esperienza professionale, l'anzianità, la data di appartenenza alla qualifica e il possesso di un titolo di studio superiore.
Massime di principio
- Nell'organizzazione delle carriere e nei passaggi di qualifica dei dipendenti pubblici, il legislatore gode di ampia discrezionalità, sindacabile dal giudice soltanto quando la scelta risulti manifestamente irragionevole o arbitraria.
- L'istituzione di un ruolo speciale o ad esaurimento, destinato a valorizzare l'esperienza maturata in una qualifica inferiore, può legittimamente riservare l'accesso a categorie individuate mediante criteri oggettivi, anche temporali, senza violare il principio di uguaglianza.
- La fissazione di una data certa quale criterio di accesso a una qualifica superiore costituisce, di per sé, un valido elemento di differenziazione delle situazioni giuridiche e non determina una disparità di trattamento incostituzionale in assenza di arbitrarietà o manifesta irragionevolezza.
- La diversa disciplina economica di ruoli pubblici è legittima quando le relative funzioni non siano perfettamente sovrapponibili; l'art. 36 Cost. non impone la parificazione retributiva tra qualifiche caratterizzate da differenti mansioni e responsabilità.
- È inammissibile per carenza di interesse il motivo con cui una parte censura l'omessa pronuncia su eccezioni preliminari quando l'eventuale accoglimento di tali eccezioni comporterebbe soltanto una pronuncia in rito priva di utilità concreta per la parte stessa.
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