Cassazione Penale, Sentenza n. 26894/2024 del 08/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza che aveva dichiarato non doversi procedere per estinzione del reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 162-ter c.p., censurando la violazione e l'erronea applicazione degli artt. 162-ter c.p. e 469 c.p.p. Sosteneva che la decisione era stata adottata senza aver sentito le parti come prescritto dall'art. 162-ter e omettendo la procedura di cui all'art. 469 c.p.p., la quale condiziona l'emanazione della declaratoria immediata di estinzione alla mancata opposizione del pubblico ministero e dell'imputato.
La decisione
Il ricorso del Procuratore Generale è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che la condotta riparatoria prevista dall'art. 162-ter c.p. fosse intervenuta prima dell'inizio del dibattimento (invio di un vaglia di 300 euro) e ha precisato che, se il giudice intende dichiarare immediatamente l'estinzione del reato subito dopo l'offerta, deve seguire la procedura di cui all'art. 469 c.p.p. condizionata alla mancata opposizione. Tuttavia, la Corte ha affermato che il giudice può anche valutare la congruità della condotta riparatoria al termine del dibattimento, alla luce delle risultanze processuali e del comportamento delle parti; in tal caso la procedura ex art. 469 c.p.p. non è richiesta perché l'imputato e il pubblico ministero hanno già avuto piena possibilità di esprimersi nel contraddittorio. Nel caso di specie il Tribunale ha valutato la congruità dopo il dibattimento, tenendo conto anche del fatto che la persona offesa non aveva chiesto la restituzione dei beni e che i beni erano stati posti sotto vincolo prima della citazione, e quindi la decisione è stata ritenuta legittima.
Norme richiamate
art. 162-ter cod. pen. (condotta riparatoria e estinzione del reato)
Richiede che la condotta riparatoria intervenga prima dell'inizio del dibattimento; la Corte ha ritenuto adempiuto tale requisito con l'invio del vaglia prima del dibattimento e ha considerato possibile valutare la congruità della riparazione sia immediatamente sia al termine del dibattimento
art. 469 cod. proc. pen. (procedura per declaratoria immediata di estinzione del reato)
La procedura di cui all'art. 469 c.p.p. deve essere seguita quando il giudice intende dichiarare immediatamente l'estinzione del reato subito dopo la presentazione dell'offerta riparatoria; la procedura è condizionata alla mancata opposizione del pubblico ministero e dell'imputato. Se la declaratoria avviene dopo il dibattimento, la procedura non è necessaria perché il contraddittorio si è già svolto
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. (motivi di ricorso per cassazione)
Norma invocata dal ricorrente per denunciare la violazione e l'erronea applicazione della legge che la Corte ha valutato e rigettato
Massime di principio
- La condotta riparatoria ai sensi dell'art. 162-ter c.p. deve essere compiuta prima dell'apertura del dibattimento; questo è requisito sostanziale per l'estinzione del reato.
- Se il giudice intende dichiarare l'estinzione del reato immediatamente dopo l'offerta riparatoria, deve seguire la procedura prevista dall'art. 469 c.p.p., che richiede l'assenza di opposizione del pubblico ministero e dell'imputato; la mancata osservanza di tale procedura può comportare vizi formali.
- Il giudice può legittimamente rinviare la valutazione della congruità della riparazione al termine del dibattimento per esaminarla alla luce delle risultanze processuali e del comportamento delle parti; in tal caso non è necessaria la procedura ex art. 469 c.p.p. perché il contraddittorio si è già svolto.
- L'ordinanza dibattimentale che rigetta la richiesta di declaratoria immediata è appellabile insieme alla sentenza di primo grado; in sede di appello il giudice può, se ritiene congrua la riparazione, dichiarare l'estinzione del reato.
- Nelle situazioni pratiche vanno valutati sia il momento in cui è intervenuta la riparazione sia la possibilità per le parti di manifestare la propria opposizione: decisioni prese dopo pieno contraddittorio sono meno esposte a vizi procedurali relativi all'art. 469 c.p.p.
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