Cassazione Penale, Sentenza n. 17238/2026 del 13/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello di Messina del 16/09/2024 che aveva respinto la richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena (4 mesi di reclusione e 200 euro di multa) concessa con sentenza irrevocabile del 25/11/2014. L'istanza di revoca era stata proposta ex art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen. per la commissione di un ulteriore reato (conseguente condanna definitiva emessa il 03/04/2023 per reato commesso nel 2018, con pena 6 mesi e 15 giorni). La Corte d'appello aveva rifiutato la revoca ritenendo che la convenienza di una seconda sospensione potesse essere valutata perché la pena complessiva rimaneva entro i limiti di due anni. Il Procuratore generale ha dedotto violazione di legge sostenendo che, se il secondo delitto è stato commesso nei cinque anni dall'irrevocabilità della prima sentenza, la valutazione della "meritevolezza" per una seconda concessione compete soltanto al giudice della cognizione e il cumulo delle pene sotto i due anni è irrilevante ai fini della revoca.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore generale ritenendo fondato il motivo. Ha affermato il principio consolidato secondo cui, ove si tratti di revoca della sospensione condizionale a seguito della commissione di un secondo delitto per il quale sia stata riportata una condanna non sospesa, è irrilevante che il cumulo delle sanzioni inflitte con le diverse condanne sia inferiore ai due anni: la "salvezza" prevista dal primo comma dell'art. 168 cod. pen. riguarda il caso di due condanne entrambe sospese, mentre l'ultimo comma dell'art. 168 si riferisce alla seconda condanna per delitto anteriormente commesso. Ne consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio alla Corte d'appello di Messina per nuovo giudizio sul punto.
Norme richiamate
L'art. 168 viene interpretato nel senso che la "salvezza" del primo comma trova applicazione solo quando si tratta di due condanne entrambe sospese; invece, se la seconda condanna riguarda un delitto commesso nei cinque anni dall'irrevocabilità della prima sospensione, la possibilità di mantenere la sospensione è esclusa ai fini della revoca dell'originaria sospensione, indipendentemente dal cumulo delle pene inferiore ai due anni
Giurisprudenza della Corte di cassazione (precedenti citati)
La Corte richiama orientamenti consolidati (tra cui sentenze Sez. 1, n. 49807/2023; Sez. 1, n. 30001/2013 e altri) che confermano il principio che la commissione di un secondo delitto nei cinque anni rende irrilevante il mero cumulo delle pene ai fini della revoca della sospensione condizionale
Massime di principio
- Se il condannato commette un nuovo delitto nei cinque anni dall'irrevocabilità di una sospensione condizionale, la revoca della sospensione vigente va valutata senza considerare che il cumulo delle pene risultanti dalle due condanne sia inferiore ai due anni
- La previsione del primo comma dell'art. 168 (la 'salvezza' per cumulo sotto i due anni) riguarda il caso di due condanne entrambe sospese e non si applica quando la seconda condanna è non sospesa per delitto commesso nei cinque anni
- La valutazione della meritevolezza per una eventuale seconda concessione della sospensione condizionale è competenza del giudice della cognizione (cioè del giudice che decide sulla sospensione in sede di merito), non sostituibile dal giudice dell'esecuzione che procede alla revoca
- In procedura esecutiva, la richiesta di revoca presentata dal pubblico ministero deve essere accolta quando ricorre il presupposto temporale dei cinque anni e la seconda condanna è definitiva e non sospesa, a prescindere dal totale complessivo delle pene
- In caso di decisioni contrastanti sulla revoca, è possibile l'annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione per consentire alla Corte d'appello di valutare la questione alla luce del principio consolidato
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