Sentenza n. 2177/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15; e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a. nonché per la nomina di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia serbata dalla Amministrazione intimata;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di riconoscimento in Italia di un titolo conseguito in Spagna per l'insegnamento di sostegno
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente riconoscimento)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha presentato il 24 aprile 2025 un'istanza per il riconoscimento in Italia di un titolo ritenuto valido per l'insegnamento di sostegno, conseguito in Spagna ai sensi della disciplina sul riconoscimento delle qualifiche professionali. Ha dedotto l'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito e ha chiesto che fosse ordinata l'adozione di un provvedimento espresso entro il termine fissato dal giudice, nonché la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile. Il termine applicabile, pari a quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa, risultava scaduto alla data di proposizione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando la sussistenza del silenzio-inadempimento. Ha rilevato che la competenza a concludere il procedimento appartiene al Ministero dell'Istruzione, oggi denominato Ministero dell'Istruzione e del Merito, e che il termine di quattro mesi previsto dall'art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007, come modificato dal d.lgs. 15/2016, era decorso senza l'adozione di un provvedimento. Il Ministero è stato ordinato di esaminare la documentazione relativa al percorso di studi e ai titoli conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea e di concludere il procedimento entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Nell'esercizio del potere amministrativo, il Ministero dovrà considerare l'intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificare durata, livello e qualità della formazione, valutare l'equipollenza del titolo e, se necessario, disporre misure compensative proporzionate. Per il caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il responsabile del Dipartimento ministeriale competente, con facoltà di delega, cui è assegnato un ulteriore termine di 90 giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 117, comma 2, c.p.a.
Consente al giudice, in caso di accertato silenzio-inadempimento, di ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine e di prevedere, in caso di ulteriore inerzia, l'intervento di un commissario ad acta.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
l'autorità competente deve adottare il provvedimento di riconoscimento nel termine di quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato
Il termine di quattro mesi per concludere il procedimento di riconoscimento del titolo abilitante estero era decorso senza provvedimento, determinando il silenzio-inadempimento.
d.lgs. 15/2016
Ha modificato il d.lgs. 206/2007 in attuazione della direttiva 2013/55/UE.
art. 14 direttiva 2005/36/CE
Consente, ove necessario, la previsione di misure compensative proporzionate nell'ambito della valutazione dell'equipollenza della formazione professionale acquisita in altro Stato membro.
art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 604/2022
Rileva ai fini dell'attuale denominazione del Ministero competente, indicato come Ministero dell'Istruzione e del Merito.
Massime di principio
- Quando la normativa sul riconoscimento delle qualifiche professionali estere stabilisce un termine di quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa, il suo decorso senza provvedimento espresso integra silenzio-inadempimento dell'amministrazione competente.
- In caso di silenzio-inadempimento sul riconoscimento di un titolo professionale conseguito in altro Stato membro dell'Unione europea, il giudice può ordinare all'amministrazione di concludere il procedimento entro un termine specifico e nominare contestualmente un commissario ad acta per l'ulteriore inerzia.
- Nel valutare una domanda di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita all'estero, l'amministrazione deve considerare complessivamente competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificando durata, livello e qualità della formazione, senza limitarsi a un confronto meramente formale dei titoli.
- L'amministrazione deve valutare l'equipollenza della formazione estera e, ove sussistano differenze rilevanti, considerare l'adozione di misure compensative opportune e proporzionate.
- Nella verifica dell'equivalenza di una qualifica professionale estera devono essere considerate, anche parzialmente, le conoscenze certificate dal diploma e le qualifiche o esperienze professionali maturate nello Stato di formazione e nello Stato in cui è richiesto il riconoscimento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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