Cassazione Penale, Sentenza n. 39667/2024 del 29/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale del riesame di Reggio Calabria del 6/6/2023 che aveva rigettato i loro appelli avverso l'ordinanza del GIP del 3/5/2023: quest'ultima aveva negato la revoca della misura cautelare della custodia in carcere disposta per reati in materia di stupefacenti, ai sensi degli artt. 73 e 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. In cassazione i ricorrenti deducevano violazione di legge e vizio di motivazione e sollecitavano questioni pregiudiziali ai sensi dell'art. 267, par. 3, TFUE.
La decisione
I ricorrenti hanno poi dichiarato formalmente la rinuncia ai ricorsi con deposito del 2/10/2024. Perciò la Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili e, richiamando la giurisprudenza costituzionale (sent. Corte cost. 13/6/2000 n.186) e l'art. 616 cod. proc. pen., ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma equitativamente fissata in euro 500,00. La cancelleria è delegata agli adempimenti previsti dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
artt. 73, 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Le norme richiamate indicano i reati in materia di stupefacenti per i quali era stata disposta la custodia cautelare; la Corte non entra nel merito della qualificazione del fatto, limitandosi a registrare che l'ordinanza impugnata riguardava misure cautelari adottate per quei reati.
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE)
I ricorrenti avevano sollecitato questioni pregiudiziali comunitarie; la Corte registra la richiesta ma la questione non viene esaminata perché i ricorsi sono stati rinunciati e quindi dichiarati inammissibili.
codice di procedura penale
La norma è stata applicata per regolare le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità: secondo l'art. 616 c.p.p. ricadono sul ricorrente le spese del procedimento e l'onere del versamento alla Cassa delle ammende, salvo specifiche condizioni di esclusione non riscontrate.
disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla sentenza (iscrizione, comunicazioni, riscossione della somma).
Corte costituzionale
sentenza 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per il principio secondo cui, in caso di inammissibilità dovuta a rinuncia, occorre valutare se la parte abbia agito con "colpa" nella determinazione della causa di inammissibilità; nella fattispecie la Corte ha ritenuto che non sussistano elementi per escludere l'imposizione delle spese e della somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso dopo il deposito comporta in genere la dichiarazione di inammissibilità e non porta all'esame del merito: il giudice pronuncia l'inammissibilità e può imporre le spese processuali.
- Anche se la rinuncia non è necessariamente "colposa", la giurisprudenza e la normativa (art. 616 c.p.p.) permettono comunque di assegnare al rinunciante l'onere delle spese e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo situazioni eccezionali che dimostrino giustificato comportamento della parte.
- Se si intende evitare conseguenze economiche dalla rinuncia, conviene motivare adeguatamente la rinuncia e, se possibile, concordare la fine del giudizio con la controparte o chiedere espressamente al giudice l'esclusione delle sanzioni per giustificato motivo.
- La sollevazione di questioni pregiudiziali comunitarie (art. 267 TFUE) resta priva di efficacia se il ricorso principale viene ritirato prima che la Corte si pronunzi sul punto; dunque bisogna valutare la strategia processuale prima di sollevare tali questioni.
- Prima di rinunciare a un ricorso importante, è opportuno verificare termini e profili di inammissibilità e consultare il difensore per valutare il rischio di condanna alle spese e di sanzioni pecuniarie.
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