Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39667/2024 del 29/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale del riesame di Reggio Calabria del 6/6/2023 che aveva rigettato i loro appelli avverso l'ordinanza del GIP del 3/5/2023: quest'ultima aveva negato la revoca della misura cautelare della custodia in carcere disposta per reati in materia di stupefacenti, ai sensi degli artt. 73 e 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. In cassazione i ricorrenti deducevano violazione di legge e vizio di motivazione e sollecitavano questioni pregiudiziali ai sensi dell'art. 267, par. 3, TFUE.

La decisione

I ricorrenti hanno poi dichiarato formalmente la rinuncia ai ricorsi con deposito del 2/10/2024. Perciò la Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili e, richiamando la giurisprudenza costituzionale (sent. Corte cost. 13/6/2000 n.186) e l'art. 616 cod. proc. pen., ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma equitativamente fissata in euro 500,00. La cancelleria è delegata agli adempimenti previsti dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    artt. 73, 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Le norme richiamate indicano i reati in materia di stupefacenti per i quali era stata disposta la custodia cautelare; la Corte non entra nel merito della qualificazione del fatto, limitandosi a registrare che l'ordinanza impugnata riguardava misure cautelari adottate per quei reati.

  • Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE)

    I ricorrenti avevano sollecitato questioni pregiudiziali comunitarie; la Corte registra la richiesta ma la questione non viene esaminata perché i ricorsi sono stati rinunciati e quindi dichiarati inammissibili.

  • codice di procedura penale

    La norma è stata applicata per regolare le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità: secondo l'art. 616 c.p.p. ricadono sul ricorrente le spese del procedimento e l'onere del versamento alla Cassa delle ammende, salvo specifiche condizioni di esclusione non riscontrate.

  • disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

    art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla sentenza (iscrizione, comunicazioni, riscossione della somma).

  • Corte costituzionale

    sentenza 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per il principio secondo cui, in caso di inammissibilità dovuta a rinuncia, occorre valutare se la parte abbia agito con "colpa" nella determinazione della causa di inammissibilità; nella fattispecie la Corte ha ritenuto che non sussistano elementi per escludere l'imposizione delle spese e della somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso dopo il deposito comporta in genere la dichiarazione di inammissibilità e non porta all'esame del merito: il giudice pronuncia l'inammissibilità e può imporre le spese processuali.
  • Anche se la rinuncia non è necessariamente "colposa", la giurisprudenza e la normativa (art. 616 c.p.p.) permettono comunque di assegnare al rinunciante l'onere delle spese e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo situazioni eccezionali che dimostrino giustificato comportamento della parte.
  • Se si intende evitare conseguenze economiche dalla rinuncia, conviene motivare adeguatamente la rinuncia e, se possibile, concordare la fine del giudizio con la controparte o chiedere espressamente al giudice l'esclusione delle sanzioni per giustificato motivo.
  • La sollevazione di questioni pregiudiziali comunitarie (art. 267 TFUE) resta priva di efficacia se il ricorso principale viene ritirato prima che la Corte si pronunzi sul punto; dunque bisogna valutare la strategia processuale prima di sollevare tali questioni.
  • Prima di rinunciare a un ricorso importante, è opportuno verificare termini e profili di inammissibilità e consultare il difensore per valutare il rischio di condanna alle spese e di sanzioni pecuniarie.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.