Cassazione Penale, Sentenza n. 25125/2025 del 08/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente deduceva la violazione del principio "ne bis in idem" e dell'art. 669 c.p.p., sostenendo che la sentenza di assoluzione e il decreto penale di condanna riguardassero il medesimo fatto. La questione verteva sul reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002 (false attestazioni nelle dichiarazioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato). Si sosteneva che la condotta punita è la sottoscrizione dell'atto contenente false dichiarazioni e che la presentazione successiva dello stesso documento, nel medesimo procedimento, non integra pluralità di reati. Il Tribunale di L'Aquila aveva invece ritenuto che i fatti fossero commessi in date e procedimenti diversi e quindi non coincidenti. Il ricorso contestava la carenza motivazionale del giudice dell'esecuzione, poiché non risultava che avesse confrontato il contenuto concreto delle dichiarazioni, le imputazioni nei due provvedimenti e l'effettiva autonomia delle domande di ammissione al patrocinio
La decisione
La decisione impugnata è stata annullata e il provvedimento rimesso al Tribunale di L'Aquila perché riesamini la questione attenendosi ai principi indicati: verificare la corrispondenza storico-naturalistica delle condotte, confrontare l'imputazione nei due provvedimenti e accertare se le attestazioni si riferiscano alla stessa domanda nel medesimo procedimento o a istanze autonome in procedimenti distinti. La motivazione del giudice dell'esecuzione è stata ritenuta carente
Norme richiamate
art. 669 cod. proc. pen.
Se più sentenze di condanna divenute irrevocabili sono state pronunciate contro la stessa persona per il medesimo fatto, il giudice ordina l'esecuzione della sentenza con cui si pronunciò la condanna meno grave, revocando le altre (comma 1)
La norma opera quando sussiste identità del fatto: il giudice dell'esecuzione deve accertare la corrispondenza storico-naturalistica delle fattispecie (condotta, evento, nesso causale, circostanze di tempo, luogo e persona) e decidere l'esecuzione della pronuncia meno grave revocando le altre
art. 95 d.P.R. 115/2002
La falsità o le omissioni nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni e nelle comunicazioni previste dall'articolo 79, comma 1, lettere b), c) e d), sono punite con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa... La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca, con efficacia retroattiva, e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato
Il reato si consuma con la sottoscrizione dell'atto contenente le false attestazioni o, al più tardi, con la presentazione della domanda di ammissione al beneficio; la presentazione successiva dello stesso documento nel medesimo procedimento non configura plurime condotte penalmente rilevanti, mentre la presentazione in procedimenti diversi può integrare reati distinti
principio giurisprudenziale sull'identità del fatto ("ne bis in idem")
Giurisprudenza di legittimità: l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona
Per applicare il divieto di doppia punizione occorre verifica puntuale della coincidenza delle componenti della fattispecie concreta; il giudice dell'esecuzione deve prendere in considerazione l'imputazione formale e gli elementi fattuali accertati dalle pronunce di merito
Massime di principio
- Per valutare la preclusione per "ne bis in idem" è necessario accertare la corrispondenza storico-naturalistica delle fattispecie: condotta, evento, nesso causale e circostanze di tempo, luogo e persona devono coincidere
- Nel reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002 la condotta rilevante è la sottoscrizione dell'atto con false dichiarazioni; la presentazione successiva dello stesso documento nel medesimo procedimento non costituisce un nuovo reato, mentre la presentazione in procedimenti distinti può dar luogo a fatti autonomi
- Il giudice dell'esecuzione, investito di una istanza di riconoscimento della coincidenza dei fatti, deve confrontare il contenuto concreto delle dichiarazioni, il perimetro dell'imputazione nei provvedimenti di cognizione e gli accertamenti di fatto già compiuti; la mancata comparazione e la motivazione generica sono viziate
- Se la motivazione del giudice dell'esecuzione è carente rispetto alla verifica richiesta, il provvedimento è annullabile e la questione va rimessa al giudice competente perché esegua un esame completo e motivato
- Per prevenire contestazioni future, quando si presenta istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è importante documentare chiaramente annualità, contenuti reddituali e l'eventuale ripresentazione nello stesso procedimento, così da consentire al giudice di valutare se si tratti della stessa autocertificazione o di atti distinti
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