Sentenza n. 417/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Vibo Valentia l’11 febbraio 2013, n. 27.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di un decreto ingiuntivo definitivo del Tribunale di Vibo Valentia
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice privata)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Vibo Valentia l’11 febbraio 2013, n. 27, con il quale il Comune di Cessaniti era stato condannato al pagamento di € 13.644,70, oltre alle spese del procedimento monitorio, pari a € 111,00 per esborsi e € 616,00 per competenze, oltre IVA e CPA. Il decreto non è stato opposto, è divenuto definitivamente esecutivo ed è stato notificato al Comune il 18 dicembre 2013. Nonostante ciò, il Comune non ha integralmente adempiuto. Il ricorso per ottemperanza è stato notificato e depositato l’8 maggio 2025. Il Comune non si è costituito e non ha fornito prova dell’avvenuta esecuzione del titolo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. Il Comune è stato dichiarato obbligato a dare integrale esecuzione al decreto ingiuntivo, detraendo le somme eventualmente già corrisposte, mediante pagamento entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, è stato nominato Commissario ad acta il Segretario generale del Comune di Vibo Valentia, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario, affinché provveda entro i successivi 90 giorni decorrenti dall’istanza della ricorrente. L’eventuale compenso del Commissario sarà liquidato con separato decreto e posto a carico dell’amministrazione inadempiente. Il Comune è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 1.286,00, oltre contributo unificato, spese generali, IVA e CPA.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
L’azione di ottemperanza è stata ritenuta esperibile per ottenere l’integrale esecuzione del giudicato nascente dal decreto ingiuntivo divenuto definitivamente esecutivo; in mancanza di prova dell’adempimento da parte dell’amministrazione, il giudice può ordinare l’esecuzione e nominare un Commissario ad acta.
art. 114 c.p.a.
Richiamato quale fondamento processuale del giudizio di ottemperanza e dei poteri esercitati dal TAR.
Massime di principio
- Il decreto ingiuntivo non opposto e divenuto definitivamente esecutivo costituisce titolo giudiziale suscettibile di ottemperanza nei confronti dell’amministrazione obbligata al pagamento.
- Nel giudizio di ottemperanza, l’amministrazione deve fornire la prova dell’integrale esecuzione del titolo giudiziale; in mancanza, il giudice può dichiararne l’obbligo di adempimento, detraendo le somme eventualmente già corrisposte.
- Quando l’amministrazione permane inerte, il giudice dell’ottemperanza può assegnare un termine per l’adempimento e nominare contestualmente un Commissario ad acta incaricato di provvedere in caso di ulteriore inerzia.
- Le spese dell’intervento del Commissario ad acta possono essere poste a carico dell’amministrazione inadempiente.
Come è indicizzato
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