Cassazione Penale, Ordinanza n. 18316/2025 del 15/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna per il reato contestato è rimasta ferma, non essendo stata incisa dall'esame del ricorso, che verteva solo sul trattamento sanzionatorio in punto di attenuanti generiche.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 391-ter c.p. Il ricorso per cassazione si limitava a censurare il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, senza articolare un confronto effettivo con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e, soprattutto, del tutto generico, perché non si confrontava con le ragioni poste a base del diniego delle attenuanti.
Norme richiamate
Richiamato come norma incriminatrice per il fatto oggetto di condanna in appello, senza ulteriori approfondimenti nel provvedimento.
circostanze attenuanti generiche
Il loro mancato riconoscimento è stato impugnato, ma la censura è stata ritenuta manifestamente infondata e generica perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata.
Cassa delle ammende
Somma irrogata al ricorrente quale conseguenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a contestare il diniego delle circostanze attenuanti generiche senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La censura è generica quando non indica puntualmente gli errori logici o giuridici della decisione e si risolve in una mera richiesta di rivalutazione del merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- Quando il ricorso attiene esclusivamente al trattamento sanzionatorio o al diniego di attenuanti, l'esame di legittimità resta circoscritto alla tenuta logico-giuridica della motivazione, non potendo tradursi in una nuova valutazione del merito.
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