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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10609/2023 del 13/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Ragusa per nuovo esame, in diversa composizione, affinché il giudice dell'esecuzione riesamini la quantificazione della pena del reato continuato attenendosi ai principi di diritto richiamati (calcolo e motivazione distinti degli aumenti per i reati satellite, proporzionalità, rispetto dei limiti dell'art. 81 c.p.).

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza ex art. 671 c.p.p. per vizio di motivazione nella quantificazione dell'aumento di pena per il reato continuato: il giudice dell'esecuzione ha riconosciuto la continuazione e ha confermato per il reato satellite la stessa pena detentiva fissata nella sentenza unificata (7 mesi) senza fornire specifica motivazione sulle ragioni dell'entità dell'aumento, in violazione dei principi delle Sezioni Unite circa la necessità di calcolare e motivare distintamente l'aumento per ciascun reato satellite.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma processuale che consente al giudice dell'esecuzione di intervenire sulla esecuzione della pena e di operare ricognizioni sulla continuazione; utilizzata come titolo dell'istanza proposata dal ricorrente.

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato come limite alla determinazione dell'aumento di pena nella continuazione: il giudice deve verificare che la somma degli aumenti non ecceda i limiti normativi e che non si configuri un cumulo materiale surrettizio.

  • Sez. U., n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone), Rv. 282269

    Sezioni Unite, n. 47127/2021, Pizzone, Rv. 282269

    Principio applicato: nel reato continuato il giudice deve individuare il reato più grave, stabilire la pena base e poi calcolare e motivare distintamente l'aumento di pena per ciascun reato satellite; la motivazione sul singolo aumento deve essere adeguata alla sua entità e consentire la verifica della proporzionalità tra le pene.

Massime di principio

  • In caso di continuazione il giudice deve individuare il reato più grave, fissare la pena base e calcolare separatamente l'aumento di pena per ciascun reato satellite, motivando specificamente ogni aumento.
  • La motivazione relativa all'aumento per un reato satellite deve essere proporzionata all'entità dell'aumento stesso e consentire la verifica che non si sia realizzato un cumulo materiale di pene.
  • Il riconoscimento del medesimo disegno criminoso può ridurre l'offensività delle condotte aggiuntive e dunque giustificare aumenti di pena più contenuti rispetto a quanto irrogato in primo grado; tale circostanza va espressamente considerata nella motivazione.
  • La mancata o insufficiente motivazione sulla quantificazione degli aumenti per i reati satellite può determinare l'annullamento dell'atto e il rinvio per nuovo esame da parte di diversa composizione.
  • Nel procedimento ex art. 671 c.p.p. il giudice dell'esecuzione deve applicare i principi di diritto consolidati dalla giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite) e rispettare i limiti posti dall'art. 81 c.p.

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