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Ordinanza

Ordinanza n. 3032/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma ​dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima) n. 63/2026;​

Giustizia amministrativa202606016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare. Nella comparazione degli interessi contrapposti, ha ritenuto prevalente, allo stato, l'interesse pubblico rispetto all'interesse dell'appellante, qualificato come esclusivamente economico e quindi eventualmente ristorabile mediante equivalente monetario. La domanda di tutela cautelare è stata pertanto rigettata. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Umbria, Sez. I, n. 63/2026, di rigetto della domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. contro l'ordinanza con cui il TAR Umbria aveva respinto la domanda di sospensione cautelare. Dal testo non risultano specificati i motivi di illegittimità dedotti contro l'atto amministrativo presupposto né le censure rivolte all'ordinanza di primo grado. In sede cautelare, l'appellante ha chiesto la riforma dell'ordinanza reiettiva.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze cautelari dei tribunali amministrativi regionali; il Consiglio di Stato lo ha deciso respingendo l'impugnazione.

Massime di principio

  • In sede cautelare, quando l'interesse azionato dal privato è esclusivamente economico e può essere reintegrato mediante risarcimento o equivalente monetario, esso può recedere, nella comparazione degli interessi, rispetto a un prevalente interesse pubblico.
  • La tutela cautelare deve essere negata quando, allo stato degli atti, la comparazione degli interessi contrapposti depone per la prevalenza dell'interesse pubblico e il pregiudizio allegato dal privato non presenta carattere irreparabile, essendo suscettibile di ristoro per equivalente.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppello
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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