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Sentenza

Sentenza n. 6537/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento - della Determinazione Dirigenziale n. DD 2426/A1400A/2022 in data 14 dicembre 2022, avente ad oggetto “Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell''articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente anche non conosciuto, ivi incluse le deliberazioni delle Aziende Sanitarie Regionali con le quali è stato individuato e certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singolo fornitore di dispositivi medici; nonché, in seguito alla proposizione di motivi aggiunti: per l’annullamento - della Determinazione Dirigenziale n. DD 2426/A1400A/2022 in data 14 dicembre 2022, avente ad oggetto “Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente anche non conosciuto, ivi incluse le deliberazioni delle Aziende Sanitarie Regionali con le quali è stato individuato e certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singolo fornitore di dispositivi medici.

Giustizia amministrativa202303654

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione dirigenziale regionale di approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per gli anni 2015-2018, nonché gli atti presupposti relativi alla determinazione e certificazione del fatturato

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni coinvolte nel payback)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa fornitrice di dispositivi medici ha impugnato la determinazione dirigenziale regionale che approvava gli elenchi delle aziende soggette al meccanismo del payback per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, contestando anche gli atti presupposti, inclusi quelli delle aziende sanitarie regionali relativi all'individuazione e certificazione del fatturato imputato al singolo fornitore. Il testo della sentenza non riporta l'articolazione dei motivi di ricorso e dei motivi aggiunti. Nel corso del giudizio la ricorrente ha aderito al meccanismo di risoluzione delle controversie in materia di payback previsto dall'art. 7, commi 1 e 1-bis, del d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla l. 8 agosto 2025, n. 118, dichiarando l'avvenuto pagamento.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. L'adesione della ricorrente al meccanismo transattivo o definitorio previsto dalla normativa sopravvenuta e la dichiarazione di avvenuto pagamento hanno fatto venir meno l'interesse attuale alla decisione sulle domande di annullamento. Le spese di lite sono state compensate, in conformità alla disciplina richiamata. La sentenza è definitiva e ordina all'autorità amministrativa di eseguirla.

Norme richiamate

  • art. 7, commi 1 e 1-bis, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, conv. con mod. dalla l. 8 agosto 2025, n. 118

    la ricorrente ha aderito al meccanismo di risoluzione delle controversie relative al c.d. payback

    L'adesione al meccanismo di risoluzione delle controversie e la dichiarazione di avvenuto pagamento determinano la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio di annullamento e giustificano la compensazione delle spese.

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    Richiamato nel provvedimento quale base processuale della decisione di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.

Massime di principio

  • L'adesione del ricorrente a un meccanismo normativo di definizione delle controversie e l'avvenuto pagamento dell'importo dovuto fanno venir meno l'interesse attuale alla decisione sull'impugnazione degli atti relativi alla medesima pretesa, determinando l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Quando la sopravvenuta carenza di interesse deriva dall'adesione a un meccanismo legislativo di risoluzione della controversia, le spese di lite possono essere compensate nei termini previsti dalla disciplina speciale applicabile.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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