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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20907/2023 del 18/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società di capitali in liquidazione, cancellata dal registro delle imprese nel 2009 e poi reiscritta a seguito di provvedimento del giudice del registro che aveva ordinato la cancellazione della precedente cancellazione. Il Tribunale aveva dichiarato il fallimento su istanza del creditore; il reclamo del già socio e liquidatore era stato rigettato dalla corte d'appello. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con due motivi, che: (1) la società si era estinta definitivamente con la cancellazione dal registro e non poteva "rivivere" per effetto della cancellazione della cancellazione, se non in ipotesi di fittizietà della cancellazione stessa; inoltre, il provvedimento del giudice del registro sarebbe stato non definitivo e non decisorio, e non avrebbe potuto incidere sul decorso del termine annuale di cui all'art. 10 l. fall.; (2) la corte d'appello avrebbe erroneamente applicato gli artt. 1 e 5 l. fall., ritenendo irrilevante la documentazione contabile del trust liquidatorio istituito dalla società e ritenendo provato lo stato di insolvenza e la fallibilità, nonostante un precedente giudicato sulla validità del trust e sull'assenza di insolvenza al momento della sua istituzione.

La decisione

La Corte ha respinto entrambi i motivi. Ha affermato che il provvedimento del giudice del registro ex art. 2191 c.c., con cui si ordina la cancellazione della precedente cancellazione della società, ha natura dichiarativa ed efficacia retroattiva: fa presumere, sino a prova contraria, la continuazione dell'attività d'impresa e ripristina la situazione anteriore all'indebita iscrizione. Di conseguenza, non è preclusa la dichiarazione di fallimento e il termine annuale dell'art. 10 l. fall. va valutato tenendo conto di tale assetto. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della corte territoriale: il trust non è sovrapponibile alla società, sicché la documentazione del trust non prova i requisiti di esenzione dal fallimento della società; inoltre, per una società in liquidazione, l'insolvenza va misurata sulla capacità del patrimonio sociale di soddisfare integralmente i creditori, e risultavano valorizzabili la liquidazione in corso e l'ammissione della società di non avere risorse per pagare i debiti. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del ricorrente alle spese.

Norme richiamate

  • art. 10 l. fall.

    termine di un anno per la dichiarazione di fallimento dalla cancellazione dal registro delle imprese

    Il termine annuale non osta alla dichiarazione di fallimento quando la cancellazione della società sia stata rimossa con effetto retroattivo dal giudice del registro e vi sia presunzione di continuazione dell'impresa, salvo prova contraria.

  • art. 2191 c.c.

    ordine del giudice del registro di cancellazione della pregressa cancellazione

    L'iscrizione del provvedimento ha natura dichiarativa, è reclamabile, non è decisoria né definitiva e fa presumere la continuazione dell'attività d'impresa sino a prova contraria.

  • art. 2192 c.c.

    reclamo avanti al tribunale

    Il provvedimento del giudice del registro è reclamabile secondo la disciplina speciale, ma non è idoneo a formare giudicato.

  • art. 2495 c.c.

    cancellazione della società dal registro delle imprese

    La cancellazione produce in via generale l'estinzione della società, ma tale effetto resta superabile se risulti che l'impresa era continuata di fatto o che la cancellazione era stata iscritta senza i presupposti di legge.

  • art. 2945 c.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma la Corte non ne fonda la decisione; la questione centrale resta l'efficacia del provvedimento del giudice del registro e del termine di cui all'art. 10 l. fall.

  • art. 1 l. fall.

    requisiti soggettivi di fallibilità

    L'onere di provare i requisiti di esenzione dal fallimento grava sul debitore; la prova deve riguardare la società stessa e non un diverso soggetto, come un trust.

  • art. 5 l. fall.

    Per una società in liquidazione, l'insolvenza va accertata verificando se il patrimonio sociale consenta di soddisfare integralmente i creditori.

Massime di principio

  • L'iscrizione del provvedimento del giudice del registro che cancella la precedente cancellazione della società ha efficacia dichiarativa e retroattiva: ripristina la situazione anteriore e consente di presumere la prosecuzione dell'attività d'impresa, salvo prova contraria.
  • La cancellazione della società dal registro delle imprese non impedisce in assoluto la dichiarazione di fallimento quando intervenga un provvedimento che ne rimuova retroattivamente gli effetti, perché il termine annuale dell'art. 10 l. fall. va coordinato con l'effetto della reiscrizione.
  • Il provvedimento del giudice del registro non ha natura decisoria né formativa di giudicato; la parte interessata può contestarne gli effetti con gli strumenti previsti o con autonoma azione di cognizione, ma deve allegare e provare i fatti contrari alla presunzione che ne deriva.
  • La documentazione relativa a un trust istituito dalla società non è automaticamente utilizzabile per dimostrare i requisiti di non fallibilità della società stessa, poiché trust e società restano soggetti giuridicamente distinti.
  • Per la società in liquidazione, lo stato di insolvenza si valuta in base alla capacità del patrimonio sociale di soddisfare integralmente i creditori, non in base alla mera esistenza formale della liquidazione o a dati concernenti altri soggetti o momenti diversi.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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