Ordinanza n. 482/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del Direttore generale della Lombardia di Agenzia delle Entrate del 23.2.2026 che ha disposto la revoca dell’abilitazione al servizio telematico ENTRATEL di Agenzia delle Entrate.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revoca dell'abilitazione al servizio telematico ENTRATEL
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore abilitato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento del Direttore regionale dell'Agenzia delle Entrate del 23 febbraio 2026, con cui è stata revocata l'abilitazione al servizio telematico ENTRATEL. Dal testo emerge che l'amministrazione aveva mosso contestazioni nei confronti del ricorrente e che quest'ultimo aveva articolato dettagliate difese. Il giudice ha ritenuto necessario un approfondimento in fatto e in diritto incompatibile con la fase cautelare e ha ravvisato il pericolo di un pregiudizio grave e irreparabile nelle more della decisione di merito.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti per la tutela cautelare. In particolare, ha rilevato che le contestazioni dell'amministrazione e le difese del ricorrente richiedono approfondimenti non definibili nella fase cautelare; ha inoltre ritenuto prevalente, allo stato, il pericolo di un pregiudizio grave e irreparabile prospettato dal ricorrente rispetto alle esigenze di tutela dell'interesse pubblico sotteso al provvedimento. Ha quindi accolto la domanda cautelare e sospeso l'efficacia del provvedimento di revoca. Le spese della fase cautelare sono state compensate. La trattazione di merito è stata fissata per il 20 novembre 2026.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base normativa della domanda e della decisione cautelare; il giudice ha ravvisato il periculum in mora e ha effettuato il bilanciamento tra il pregiudizio grave e irreparabile prospettato dal ricorrente e l'interesse pubblico sotteso al provvedimento.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando le contestazioni dell'amministrazione e le difese del privato richiedono approfondimenti in fatto e in diritto incompatibili con la cognizione sommaria, il giudice può adottare una misura interinale senza definire anticipatamente il merito della controversia.
- La sospensione cautelare di un provvedimento è concedibile quando il pericolo di un pregiudizio grave e irreparabile nelle more della decisione di merito risulti, allo stato, prevalente rispetto all'interesse pubblico all'esecuzione dell'atto impugnato.
Come è indicizzato
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