Cassazione Penale, Sentenza n. 26005/2025 del 15/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente denunciava la violazione del divieto di reformatio in peius di cui all'art. 597, comma 3, c.p.p.: pur avendo la Corte d'Appello riconosciuto le circostanze attenuanti generiche e ritenuto equivalenti le aggravanti (n. 2 e 7 dell'art. 625 c.p.) rispetto alle attenuanti, ha però mantenuto un trattamento sanzionatorio fondato su una pena base superiore al minimo edittale (quindi più grave rispetto alla determinazione del Tribunale), aggravando di fatto la posizione dell'imputato nonostante l'impugnazione fosse stata promossa solo dal difensore dell'imputato
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Richiamata la giurisprudenza di legittimità (Sez. U., William Morales, e successivi orientamenti), ha affermato che il giudice d'appello non può, nel caso di impugnazione proposta dal solo imputato, individuare una pena base in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado. Ha quindi annullato la sentenza impugnata e disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Bari.
Norme richiamate
art. 597, comma 3, cod. proc. pen.
Vieta la reformatio in peius; interpretato in senso analitico dalla Corte di Cassazione: non riguarda solo l'entità complessiva della pena ma tutti gli elementi autonomi (es. pena base) che possono peggiorare la posizione dell'imputato quando l'appellante è solo l'imputato
art. 625 cod. pen. (n. 2 e n. 7)
Le circostanze aggravanti indicate sono state ritenute dal primo giudice senza bilanciamento con le attenuanti generiche; la Corte d'Appello le ha poi bilanciate con le attenuanti riconoscendo equivalenza, ma senza ridurre il trattamento sanzionatorio complessivo
art. 624-bis cod. pen.
Citato solo per chiarire che il ricorrente era stato processato per il furto semplice e non per il furto aggravato di cui all'art. 624-bis; serve a qualificare la fattispecie rispetto al minimo edittale
Sez. U., n. 40910 del 27/09/2005 (William Morales)
Principio di diritto richiamato: la reformatio in peius va intesa in modo analitico; il giudice d'appello non può individuare una pena base maggiore rispetto a quella di primo grado quando l'appellante è il solo imputato
Sez. 4, n. 34342 del 24/06/2021 (Bovati)
Conferma che, in caso di accoglimento dell'impugnazione proposta solo dall'imputato per il riconoscimento di una attenuante, il giudice d'appello non può aumentare la pena base sulla quale applicare la diminuzione
Sez. U., n. 38809 del 31/03/2022 (Miraglia)
Richiamata per differenziare i casi in cui il dovere del giudice di rilevare d'ufficio l'illegalità della pena consente interventi: ciò opera solo in presenza di pena di specie diversa o superiore al massimo edittale e a favore del condannato
Massime di principio
- Quando l'impugnazione è proposta solo dall'imputato, la Corte d'appello non può aumentare alcun elemento autonomo della pena (es. pena base) che peggiori la posizione dell'imputato rispetto al primo grado: il divieto di reformatio in peius ha portata analitica
- Se la Corte d'appello riconosce attenuanti e le ritiene equivalenti alle aggravanti, il trattamento sanzionatorio complessivo non deve risultare più grave rispetto a quello applicato in primo grado; in caso contrario si configura reformatio in peius
- Se il pubblico ministero intende ottenere un inasprimento della pena deve proporre impugnazione: non può essere sostituito dall'appellante-difensore che chiede miglior trattamento
- Il giudice ha l'obbligo di correggere d'ufficio le illegittimità della pena solo in casi particolari (pena di diversa specie o oltre il massimo edittale) e tali correzioni operano a favore dell'imputato
- In caso di violazione del divieto di reformatio in peius la Cassazione annulla la pronuncia e dispone il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello
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