Cassazione Penale, Sentenza n. 26100/2025 del 16/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Inzirillo era stato condannato in appello per i reati di falso (artt. 476 e 482 c.p.) e di cui all'art. 380 c.p.: avendo predisposto e inviato alla persona offesa un provvedimento di omologa del piano del consumatore falsificato, la vittima aveva pagato rate ridotte basandosi sul documento. In cassazione il ricorrente ha dedotto tre motivi: (1) violazione dell'art. 603 c.p.p. per omessa rinnovazione dell'istruttoria dichiarativa dopo l'appello del PM, visto che la Corte d'appello ha riformato l'assoluzione basandosi su diversa valutazione delle dichiarazioni della persona offesa; (2) errata valutazione della sussistenza del nocumento ai sensi dell'art. 380 c.p., contestando che fosse concreto e non solo potenziale; (3) vizio nella ricostruzione del falso (artt. 476 e 482 c.p.) e mancata verifica della riconoscibilità della falsità e della qualificazione dell'atto come atto pubblico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo e assorbito gli altri. Ha affermato che, trattandosi di appello del Pubblico Ministero che ha ribaltato l'assoluzione basandosi su una diversa valutazione delle dichiarazioni decisive della persona offesa, la Corte territoriale avrebbe dovuto disporre la rinnovazione dell'istruttoria (art. 603, comma 3-bis c.p.p.). Poiché la Corte d'appello ha operato una nuova lettura delle dichiarazioni della Tumino senza riassumere la prova dichiarativa, è stato ravvisato vizio di legge. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Catania per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 603, comma 3-bis c.p.p.
Obbligo di rinnovare l'istruttoria dichiarativa quando l'appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento comporta una diversa valutazione della prova dichiarativa decisiva: la rinnovazione è necessaria per rispettare i principi di oralità e immediatezza e garantire la valutazione 'oltre ogni ragionevole dubbio'.
art. 476 c.p.
Norma sul falso materiale in atto pubblico; la Corte territoriale aveva ritenuto sussistente il falso, ma la Cassazione richiama l'esigenza di valutare anche la riconoscibilità della falsità da parte della persona offesa nel quadro probatorio e procedurale corretto.
art. 482 c.p.
Norma sul falso ideologico in atto pubblico; la contestazione riguardava la qualificazione del provvedimento fornito come atto pubblico e la valutazione della sua idoneità a trarre in inganno la persona offesa.
art. 380 c.p.
Reato di infedele patrocinio o altro nocumento conseguente alla condotta dell'avvocato: la Corte d'appello aveva riconosciuto un nocumento basandosi sulle dichiarazioni della persona offesa, ma la Cassazione ha ritenuto che, siccome la diversa valutazione delle dichiarazioni era decisiva, fosse necessario rinnovare l'assunzione della prova dichiarativa.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Limiti di sintesi del ricorso per cassazione; la Corte ha comunque esaminato i motivi nei limiti consentiti e ha deciso per l'accoglimento del primo motivo con assorbimento degli altri.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)
Richiamata come fondamento dei principi di garanzia processuale, in particolare il rispetto del principio di 'oltre ogni ragionevole dubbio' e i canoni di oralità e immediatezza che giustificano l'obbligo di rinnovare la prova dichiarativa in appello.
Massime di principio
- Se in appello il Pubblico Ministero impugna una sentenza di proscioglimento e la Corte d'appello modifica la valutazione delle prove dichiarative decisive, il giudice d'appello è tenuto a disporre la rinnovazione integrale dell'istruttoria dichiarativa (art. 603 c.p.p. comma 3-bis).
- La rinnovazione non può essere parziale né limitata solo alle dichiarazioni funzionali alla condanna: la valutazione delle prove dichiarative è un confronto complessivo e richiede che il nuovo giudice possa apprezzarle direttamente.
- Non occorre rinnovare la prova dichiarativa quando il diverso esito riguarda esclusivamente una diversa qualificazione giuridica del fatto o un errore di diritto nella valutazione compiuta dal primo giudice; in tali casi l'audizione non è necessaria.
- Per il reato di falso la Corte valuta non solo la falsità materiale/ideologica e la qualificazione dell'atto come pubblico, ma anche l'idoneità del falso a trarre in inganno la persona offesa: va considerata la riconoscibilità della falsità in base alle capacità e alle conoscenze del destinatario.
- Il nocumento rilevante ai fini dell'art. 380 c.p. deve essere concreto e valutabile nel profilo patrimoniale o nella situazione giuridica della vittima; valutazioni di danno meramente potenziali possono non essere sufficienti, salvo che emergano elementi probatori tali da dimostrare il pregiudizio concreto.
- Se la Corte di cassazione riscontra la violazione dell'obbligo di rinnovazione probatoria, la sentenza di condanna o di riforma deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio, salvo che l'inammissibilità o il vizio siano tali da consentire decisione in diritto senza nuovo dibattimento.
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