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Sentenza

Sentenza n. 2106/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento - della nota della Prefettura di Napoli – Sportello Unico per l'Immigrazione del 26 maggio 2025, Prot. Uscita n. 0200172; - del provvedimento esplicito, implicito e/o tacito di revoca del Nulla Osta al lavoro subordinato n. P-NA/L/Q/2024/143197, rilasciato in data 17/04/2024 dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Napoli in favore del lavoratore Sig. Lemghari Naji, mai comunicato al datore di lavoro ricorrente; - del provvedimento esplicito, implicito e/o tacito di revoca del Nulla Osta al lavoro subordinato rilasciato il 17/4/2024 dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Napoli in favore del lavoratore Sig. Rahimi Mohamed, mai comunicato al datore di lavoro ricorrente. - di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale e/o comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202503593

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota della Prefettura di Napoli che ha ritenuto rinunciate per decorrenza dei termini le richieste di nulla osta al lavoro subordinato, nonché i conseguenti provvedimenti di revoca dei nulla osta

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva ottenuto il 17 aprile 2024 due nulla osta al lavoro subordinato e i lavoratori avevano presentato le domande di visto presso il Consolato Generale d’Italia a Casablanca nell’aprile 2024. L’Amministrazione ha successivamente ritenuto rinunciate le richieste per mancata conferma da parte del datore di lavoro, applicando l’art. 22, comma 5-quinquies, d.lgs. 286/1998, introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. e), n. 4, d.l. 145/2024. Il ricorrente ha dedotto, in via principale, violazione e falsa applicazione della disciplina transitoria del d.l. 145/2024 e difetto dei presupposti, poiché il nuovo obbligo di conferma si applica soltanto alle domande di visto nazionale presentate dal novantesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto, mentre le domande in esame erano state presentate nell’aprile 2024. Sono stati inoltre dedotti la violazione delle garanzie procedimentali, la violazione dell’art. 21-bis l. 241/1990 e l’inefficacia della revoca per mancata comunicazione, la lesione del diritto di difesa, il travisamento dei fatti, il difetto assoluto di istruttoria e di motivazione, nonché la violazione del legittimo affidamento e della buona fede.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo fondato e assorbente il primo motivo. L’art. 22, comma 5-quinquies, d.lgs. 286/1998 impone al datore di lavoro di confermare la richiesta di nulla osta entro sette giorni dalla comunicazione della conclusione degli accertamenti sulla domanda di visto e stabilisce che, in mancanza di conferma, la richiesta si intende rifiutata e il nulla osta è revocato. Tuttavia, la disciplina transitoria dell’art. 1, comma 2, d.l. 145/2024 limita l’applicazione della modifica alle domande di visto nazionale presentate a partire dal novantesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto. Poiché le domande di visto erano state presentate nell’aprile 2024, prima del termine previsto dalla disciplina transitoria, l’obbligo di conferma non era applicabile. Ne consegue l’illegittimità della nota prefettizia e dei provvedimenti di revoca, che sono stati annullati. L’Amministrazione è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori, con restituzione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 5-quinquies, d.lgs. 286/1998

    Il datore di lavoro è tenuto a confermare la richiesta di nulla osta al lavoro allo sportello unico per l'immigrazione entro sette giorni dalla comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore. In assenza di conferma entro il suddetto termine, la richiesta si intende rifiutata e il nulla osta, ove già rilasciato, è revocato.

    La disposizione introduce un obbligo di conferma a carico del datore di lavoro e collega alla mancata conferma il rifiuto della richiesta e la revoca del nulla osta, ma non è applicabile alle domande di visto presentate prima del termine stabilito dalla disciplina transitoria.

  • art. 1, comma 1, lett. e), n. 4, d.l. 145/2024

    Ha introdotto nell’art. 22 d.lgs. 286/1998 il comma 5-quinquies relativo alla conferma della richiesta di nulla osta.

  • art. 1, comma 2, d.l. 145/2024

    Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), numero 1), ed e), numero 4), si applicano alle domande di visto nazionale presentate a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

    La disciplina transitoria individua il momento di applicazione delle nuove disposizioni nelle domande di visto nazionale presentate dal novantesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto; le domande anteriori restano sottratte al nuovo obbligo di conferma.

  • art. 21-bis l. 241/1990

    Il ricorrente ne ha dedotto la violazione con riferimento alla mancata comunicazione dei provvedimenti di revoca, ma il TAR ha deciso la controversia sulla base del motivo assorbente relativo all’inapplicabilità temporale dell’art. 22, comma 5-quinquies, d.lgs. 286/1998.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990

    Il ricorrente ne ha richiamato il principio di buona fede e correttezza della pubblica amministrazione; il TAR non ha esaminato autonomamente tale censura, ritenendo assorbente il primo motivo.

Massime di principio

  • L’obbligo del datore di lavoro di confermare la richiesta di nulla osta entro sette giorni dalla comunicazione della conclusione degli accertamenti sulla domanda di visto, previsto dall’art. 22, comma 5-quinquies, d.lgs. 286/1998, si applica soltanto alle domande di visto nazionale presentate a partire dal novantesimo giorno successivo all’entrata in vigore del d.l. 145/2024, secondo la disciplina transitoria dell’art. 1, comma 2, del medesimo decreto.
  • È illegittimo ritenere rinunciata una richiesta di nulla osta o revocare un nulla osta già rilasciato per mancata conferma del datore di lavoro quando la relativa domanda di visto è stata presentata anteriormente alla decorrenza temporale fissata dalla disciplina transitoria del d.l. 145/2024.
  • La mancata effettuazione di un adempimento introdotto da una disciplina sopravvenuta non può produrre gli effetti decadenziali o revocatori previsti da tale disciplina se, in base alle disposizioni transitorie, la nuova disciplina non era applicabile alla fattispecie concreta.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla osta
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimo affidamentoBuona fede e correttezza della PA

Testo integrale

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