Sentenza n. 130/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'ottemperanza - alla sentenza n. 2083/2024 del 27 giugno2024 del Tribunale di Firenze (RG n. 10698/2023), con riferimento alla condanna del Ministero dell’Interno al pagamento delle spese di lite in favore del difensore dichiaratosi antistatario, Avv. Antonio Lorito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Firenze che aveva condannato il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese di lite con distrazione in favore del difensore antistatario
Esito
Favorevole al ricorrente (difensore antistatario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza, notificato il 17 ottobre 2025 e depositato il 18 ottobre 2025, per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 2083/2024 del Tribunale di Firenze, divenuta definitiva. La sentenza aveva condannato il Ministero dell’Interno al pagamento di euro 1.452,00 per compensi, euro 545,00 per esborsi, spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione delle somme in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Il titolo esecutivo era stato notificato al Ministero il 4 aprile 2025, ma, decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione non aveva provveduto al pagamento. Il ricorrente ha chiesto anche l’applicazione della penalità di mora.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l’obbligo del Ministero dell’Interno di pagare, ove non ancora corrisposte, le somme dovute in esecuzione della sentenza del Tribunale di Firenze, comprensive degli ulteriori accessori di legge, entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Ha previsto che, in caso di ulteriore inadempimento, il dirigente ministeriale preposto alla Direzione Generale per le libertà civili e l’immigrazione provveda nei successivi trenta giorni quale commissario ad acta, con obbligo di relazione al Tribunale. Il giudice ha inoltre riconosciuto la penalità di mora di euro 20,00 per ogni giorno di ritardo, decorrente dalla scadenza del termine assegnato per l’adempimento e fino all’insediamento del commissario ad acta, ritenendo non manifestamente iniqua la relativa domanda. È stato richiamato anche l’obbligo di eseguire la sentenza mediante pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei capitoli di bilancio. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori, con restituzione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997
termine di centoventi giorni
Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, l’Amministrazione è soggetta all’azione di ottemperanza per l’esecuzione della condanna pecuniaria.
art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997
l’esecuzione delle sentenze deve avvenire anche in caso di incapienza degli appositi capitoli di bilancio, attraverso l’utilizzo dell’istituto del pagamento in conto sospeso
L’eventuale incapienza dei capitoli di bilancio non giustifica il mancato adempimento dell’obbligo di pagamento derivante dal titolo giudiziale.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
€. 20,00 a titolo di penalità di mora ex art. 114 comma 4 lettera ‘e’ c.p.a., per ciascun giorno di ritardo
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può applicare una penalità di mora, ove la relativa domanda non sia manifestamente iniqua, quale misura coercitiva diretta a garantire l’adempimento del giudicato.
Massime di principio
- Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il creditore può agire in ottemperanza per ottenere l’esecuzione della condanna pecuniaria pronunciata nei confronti di una pubblica amministrazione.
- L’Amministrazione condannata al pagamento di somme in forza di una sentenza deve adempiere anche quando i relativi capitoli di bilancio siano incapienti, potendo ricorrere al pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all’Amministrazione un termine per adempiere e nominare, per l’eventuale successivo inadempimento, un commissario ad acta incaricato dell’esecuzione sostitutiva.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere liquidata per ogni giorno di ritardo quando la domanda sia concretamente finalizzata a garantire l’adempimento del giudicato e non risulti manifestamente iniqua.
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