Cassazione Civile, Ordinanza n. 22988/2021 del 17/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Ufficio, ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale, aveva riqualificato come costituzione di diritto di superficie un atto formalmente titolato dalle parti come contratto di affitto di un terreno destinato alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico. La CTR del Lazio aveva respinto l'appello dell'Agenzia, ritenendo che, interpretando il contratto nel suo insieme e secondo la comune intenzione delle parti, l'operazione avesse contenuto ed effetti obbligatori propri di un affitto/locazione atipica e non di un diritto reale di superficie. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con unico motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 20 d.P.R. n. 131/1986 e degli artt. 952, 953, 1571, 1576, 1587, 1590 e 1615 c.c., sostenendo che la CTR aveva errato nel qualificare l'atto come locazione/affitto e non come negozio costitutivo di superficie, trascurando elementi come lo ius aedificandi, gli oneri di manutenzione straordinaria a carico dell'utilizzatore e il trasferimento gratuito dell'impianto al termine del rapporto.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato il motivo, osservando che la censura mirava in sostanza a proporre una diversa ricostruzione del contenuto negoziale, senza specificare adeguatamente i canoni ermeneutici violati né trascrivere integralmente le clausole rilevanti, in violazione dell'onere di autosufficienza. La Corte ha confermato che, ai fini dell'art. 20 d.P.R. n. 131/1986, l'imposta di registro si applica secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto desumibili dal suo testo, senza ricorso a elementi extra testuali o a collegamenti negoziali, e che l'eventuale finalità antielusiva è estranea a tale norma. Ha inoltre ritenuto non confutata la valutazione della CTR secondo cui le pattuizioni considerate non snaturavano la causa obbligatoria del contratto né imponevano necessariamente la qualificazione come superficie. Le spese di legittimità sono state compensate per la mancanza di un orientamento consolidato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
la censura viene proposta per violazione e falsa applicazione di legge, ma il motivo è ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato perché mira a contestare l'apprezzamento di merito sulla qualificazione del contratto.
d.P.R. n. 131 del 1986, art. 20
l'imposta di registro va applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto desumibili dal testo, prescindendo da elementi extra testuali e da atti collegati; la norma non consente una lettura in chiave antielusiva.
art. 952 c.c.
richiamato dall'Agenzia per sostenere la sussistenza di un diritto reale di superficie, ma la Corte non ritiene decisiva tale ricostruzione nel caso concreto.
art. 953 c.c.
richiamato dall'Agenzia in relazione al preteso diritto di superficie; la Corte non ne accoglie l'applicazione al rapporto controverso.
art. 1571 c.c.
richiamato per la disciplina della locazione; la Corte ritiene compatibile la qualificazione del rapporto come affitto/locazione atipica.
art. 1576 c.c.
richiamato per gli obblighi del locatore; la Corte reputa che le pattuizioni sui lavori e sulla manutenzione non snaturino la causa del contratto.
art. 1587 c.c.
richiamato per gli obblighi del conduttore/affittuario; la Corte lo utilizza come riferimento alla struttura obbligatoria del rapporto.
art. 1590 c.c.
richiamato in tema di restituzione della cosa locata; non è ritenuto sufficiente a sovvertire la qualificazione negoziale operata dalla CTR.
art. 1615 c.c.
richiamato dall'Agenzia; la Corte non vi ravvisa un ostacolo alla configurazione di un rapporto obbligatorio atipico.
art. 1362 c.c.
i canoni ermeneutici del contratto devono essere specificamente indicati e dedotti in cassazione se si contesta la qualificazione del negozio.
art. 1322 c.c.
le parti possono perseguire interessi meritevoli di tutela mediante contratti atipici e scegliere tra effetti reali ed effetti obbligatori.
art. 10-bis l. n. 212 del 2000
la disciplina dell'abuso del diritto/elusione fiscale è estranea all'art. 20 del d.P.R. n. 131/1986 e non può essere surrettiziamente introdotta nella qualificazione dell'atto.
art. 53 Cost.
richiamato quale fondamento del principio di capacità contributiva e dell'indisponibilità dell'obbligazione tributaria.
L. n. 205 del 2017, art. 1, comma 87, lett. a), nn. 1) e 2)
ha modificato l'art. 20 d.P.R. n. 131/1986, esplicitando la rilevanza esclusiva degli elementi desumibili dall'atto.
L. n. 145 del 2018, art. 1, comma 1084
richiamata come disposizione di interpretazione autentica delle modifiche all'art. 20 d.P.R. n. 131/1986.
artt. 952, 953, 1571, 1576, 1587, 1590 e 1615 c.c.
norme civilistiche invocate dal ricorrente per sostenere la diversa qualificazione dell'atto, ma non ritenute decisive dalla Corte.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione contro la qualificazione di un contratto, non è sufficiente contrapporre una diversa lettura del contenuto negoziale: occorre indicare specificamente quali canoni ermeneutici siano stati violati e in che modo.
- L'interpretazione dell'atto ai fini dell'imposta di registro deve essere compiuta sulla base degli elementi desumibili dal solo testo negoziale, senza ricorrere a elementi extra testuali o ad atti collegati, salvo diversa previsione di legge.
- L'art. 20 d.P.R. n. 131/1986 non può essere utilizzato come clausola generale antielusiva: la possibile finalità di risparmio d'imposta, da sola, non consente di riqualificare l'atto in senso difforme dal suo contenuto giuridico risultante dalle clausole.
- La qualificazione tra contratto ad effetti reali e contratto ad effetti obbligatori dipende dalla concreta struttura dell'operazione negoziale e dalla sua causa, non dal mero nomen iuris attribuito dalle parti né da singole pattuizioni isolate, se non idonee a mutarne l'essenza.
- In cassazione, la critica alla ricostruzione della volontà negoziale è ammissibile solo nei limiti del controllo sulla motivazione e sulla corretta applicazione dei criteri legali di interpretazione; non è consentito un nuovo apprezzamento del merito.
- Le parti possono scegliere, nell'ambito dell'autonomia contrattuale, tra modelli negoziali diversi e anche atipici per perseguire interessi meritevoli di tutela, purché l'assetto concreto non sia incoerente con la causa del contratto prescelto.
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