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Sentenza

Sentenza del 09/04/2018 n. 1536 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

IRPEF - avviso di accertamento - diritto al contraddittorio - mancata presentazione di documenti per impedimento del contribuente - non comporta sospensione del procedimento amministrativo da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava la legittimità dell'avviso di accertamento, sostenendo che la mancata sospensione del procedimento amministrativo, dovuta al proprio impedimento a presentare documenti, avesse leso il diritto al contraddittorio e alla difesa. La questione riguardava se l'Amministrazione fosse obbligata a sospendere il procedimento in attesa della produzione documentale del contribuente.

La decisione

La contestazione è stata respinta. Il diritto al contraddittorio richiede che il contribuente sia posto concretamente in condizione di difendersi già nella fase amministrativa, ma non impone all'Amministrazione finanziaria di sospendere il procedimento in caso di impedimento del contribuente, poiché tale sospensione non è prevista dalla legge. La mancata sospensione non comporta una lesione del diritto di difesa, anche perché i documenti non prodotti in sede amministrativa possono, nei limiti previsti dalla legge, essere fatti valere successivamente in giudizio.

Norme richiamate

  • Art. 32, ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La norma disciplina gli effetti della mancata produzione di documenti richiesti dall'Amministrazione finanziaria e il loro eventuale utilizzo nella fase contenziosa. Nel caso esaminato, è stata interpretata nel senso che l'impedimento del contribuente non obbliga l'Amministrazione a sospendere il procedimento amministrativo, ferma restando la possibilità di far valere in giudizio la documentazione non presentata, secondo le condizioni previste dalla legge.

Massime di principio

  • Il diritto al contraddittorio impone che il contribuente riceva una concreta possibilità di partecipare e difendersi, ma non garantisce automaticamente la sospensione del procedimento amministrativo.
  • Un impedimento personale del contribuente, in assenza di una specifica previsione normativa, non obbliga l'Amministrazione finanziaria a rinviare o sospendere l'accertamento.
  • La mancata produzione di documenti nella fase amministrativa non determina necessariamente la perdita definitiva della possibilità di utilizzarli, poiché essi possono essere prodotti in giudizio nei limiti stabiliti dalla normativa processuale e tributaria.
  • Il contribuente deve attivarsi tempestivamente per chiedere proroghe o rappresentare formalmente l'impedimento, documentandolo e indicando con precisione la documentazione che intende produrre.
  • La validità dell'accertamento dipende soprattutto dal fatto che l'Amministrazione abbia garantito un'effettiva possibilità di interlocuzione; non è invece sufficiente invocare genericamente l'impedimento per ottenere la sospensione del procedimento.

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