Cassazione Penale, Ordinanza n. 21964/2025 del 11/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità per una richiesta estorsiva. Con il primo motivo si è censurata la motivazione sulla responsabilità, sostenendo che il giudice di merito avesse errato nel ritenere l'imputato parte attiva della condotta e non mero spettatore passivo. Con il secondo motivo si è chiesta la riqualificazione del fatto dall'estorsione al cosiddetto esercizio arbitrario delle proprie ragioni, assumendo che la pretesa avanzata fosse riconducibile a un credito. Con il terzo motivo si è contestata l'entità della pena e la configurabilità dell'aggravante indicata dal ricorrente, deducendo anche genericamente l'eccessività del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto non specifico il primo motivo perché sostanzialmente riproduttivo delle censure già formulate in appello e già disattese con motivazione puntuale. Ha giudicato manifestamente infondato il secondo motivo, osservando che la Corte di merito aveva correttamente escluso l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni in ragione della natura illecita della pretesa, non azionabile davanti al giudice. Ha considerato il terzo motivo generico e comunque infondato, richiamando la discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena nel rispetto degli artt. 132 e 133 c.p. e rilevando che la motivazione della corte territoriale era adeguata. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 629 c.p.
norma incriminatrice dell'estorsione, correttamente mantenuta perché la pretesa fatta valere era illecita e non azionabile in via giudiziaria
art. 393 c.p.
richiamato come possibile riqualificazione in esercizio arbitrario delle proprie ragioni, esclusa perché presuppone una pretesa creditoria azionabile in giudizio
art. 112 c.p.
menzionato dal ricorrente in relazione all'aggravante, ma la censura è stata ritenuta generica e infondata
art. 132 c.p.
richiamato come criterio di esercizio della discrezionalità giudiziale nella determinazione della pena
art. 133 c.p.
richiamato come parametro per la commisurazione della pena e per la valutazione degli elementi rilevanti
art. 616 c.p.p.
base della condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende conseguente all'inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già dedotte in appello senza confrontarsi in modo argomentato con le ragioni della decisione impugnata, poiché difetta del requisito di specificità.
- La riqualificazione dell'estorsione in esercizio arbitrario delle proprie ragioni è esclusa quando la pretesa fatta valere sia intrinsecamente illecita o comunque non azionabile davanti all'autorità giudiziaria.
- La valutazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché sia sorretta da motivazione congrua e ancorata ai criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p.; in cassazione non è censurabile una diversa graduazione della sanzione se la motivazione è adeguata.
- La deduzione di una circostanza aggravante non contestata o non correttamente individuata non può essere utilmente proposta in modo generico in sede di legittimità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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