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Sentenza

Sentenza n. 2255/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'annullamento, previa concessione della tutela cautelare, del provvedimento prot. n.-OMISSIS- del 09.07.2025 del Questore di Napoli, recante “ammonimento” ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009 n. 11, dell'atto di comunicazione di avvio del procedimento della Questura di Napoli, del verbale di notifica del provvedimento, nella parte in cui si invita il ricorrente a presentarsi alla Associazione -OMISSIS- per intraprendere un percorso rieducativo, e di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso, conseguente e/o consequenziale, comunque lesivo degli interessi del ricorrente.

Giustizia amministrativa202505891

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ammonimento del Questore ai sensi dell'art. 8 d.l. 11/2009, unitamente agli atti procedimentali e all'invito a intraprendere un percorso rieducativo presso un'associazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ammonimento sostenendo, con i primi due motivi, l'insussistenza del presupposto normativo delle condotte persecutorie e l'insufficienza dell'istruttoria, lamentando che l'amministrazione avrebbe recepito acriticamente le dichiarazioni dell'ex compagna. Ha negato condotte violente, minacciose, appostamenti o accessi presso l'abitazione della destinataria, qualificando i propri comportamenti come tentativi civili di riallacciare la relazione o di ottenere un confronto. Ha inoltre contestato la motivazione del provvedimento, ritenuta non persuasiva quanto all'idoneità delle condotte a determinare ansia, paura o modificazione delle abitudini di vita. Con ulteriore motivo ha dedotto l'illegittimità dell'invito a recarsi presso un'associazione per intraprendere un percorso rieducativo sentimentale, sostenendo che il Questore non avrebbe il potere di imporre tale percorso né di indicare l'associazione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha qualificato l'ammonimento ex art. 8 d.l. 11/2009 come misura preventiva e cautelare, fondata su un giudizio prognostico di pericolo e non sull'accertamento rigoroso della responsabilità penale o della completa integrazione del reato di atti persecutori. Ha ritenuto che la documentazione prodotta dalla controinteressata e le ammissioni del ricorrente dimostrassero una pluralità di tentativi di contatto successivi alla rottura della relazione, protrattisi per un lungo periodo e reiteratamente respinti, mediante messaggi da utenze diverse, omaggi, richieste di contatto e consegna di pacchi. Anche in assenza di violenza o minacce, tali condotte sono state ritenute obiettivamente moleste, anomale e idonee a generare ansia e preoccupazione. La durata e la reiterazione dei contatti, anziché escludere il carattere persecutorio, ne hanno evidenziato la pervicacia. Il giudizio del Questore sul pericolo per la sicurezza pubblica è stato ritenuto adeguatamente istruito e non irragionevole, essendo sindacabile solo nei limiti dell'inadeguatezza istruttoria o dell'irragionevolezza. Quanto al percorso rieducativo, il TAR ha rilevato che il presupposto dell'art. 3, comma 5-bis, d.l. 93/2013, relativo ai casi di violenza domestica o di genere, non ricorreva, non essendo contestati atti violenti o minacciosi. Tuttavia, il Questore aveva formulato un mero invito e non imposto un obbligo giuridico; pertanto, l'invito era autonomamente non lesivo e non poteva determinare l'annullamento. La precedente ordinanza cautelare, che aveva disposto un motivato riesame, non risultava essere stata eseguita. Le spese sono state integralmente compensate per la particolarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 8 d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito dalla l. 23 aprile 2009, n. 38

    L'ammonimento ha natura preventiva e cautelare, mirata a dissuadere da comportamenti persecutori e prevenire reati contro la persona.

    L'ammonimento presuppone elementi indiziari attendibili circa condotte reiterate, anomale e moleste o minacciose, ma non richiede l'accertamento rigoroso della responsabilità penale né la completa integrazione del reato di atti persecutori.

  • art. 612-bis c.p.

    condotte reiterate di minaccia o molestia tali da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ... ovvero da costringere ... ad alterare le proprie abitudini di vita

    La fattispecie penale costituisce il parametro di riferimento prognostico dell'ammonimento; la misura amministrativa può essere adottata anche senza l'esatta integrazione di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi del reato.

  • art. 3, commi 1 e 5-bis, d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119

    informa senza indugio l'autore del fatto circa i servizi disponibili sul territorio ... finalizzati ad intervenire nei confronti degli autori di violenza domestica o di genere

    L'informazione sui servizi territoriali prevista dalla disposizione presuppone fatti di violenza domestica o di genere; nel caso deciso tale presupposto non ricorreva, ma l'invito non era lesivo perché privo di efficacia obbligatoria.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    La disposizione è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è richiamata, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, ai fini della tutela dei diritti e della dignità delle parti mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • L'ammonimento del Questore ex art. 8 d.l. 11/2009 è una misura preventiva e cautelare fondata su un giudizio prognostico di pericolo: richiede elementi indiziari attendibili di condotte reiterate, anomale e moleste o minacciose, ma non l'accertamento penale della responsabilità né la completa integrazione del reato di atti persecutori.
  • La reiterazione, per un periodo prolungato, di tentativi di contatto nonostante il rifiuto chiaro e persistente della persona destinataria può integrare una condotta obiettivamente molesta e giustificare l'ammonimento anche in assenza di violenza o minacce esplicite.
  • Il sindacato giurisdizionale sulla valutazione del Questore in ordine al pericolo per la sicurezza pubblica resta circoscritto alla verifica dell'adeguatezza dell'istruttoria e della ragionevolezza della valutazione; non spetta al giudice amministrativo sostituire la propria valutazione prognostica a quella dell'autorità di pubblica sicurezza.
  • L'informazione sui servizi territoriali prevista per gli autori di violenza domestica o di genere presuppone la sussistenza di fatti riconducibili a tali categorie; tuttavia, un mero invito privo di efficacia obbligatoria non è autonomamente lesivo e non può essere annullato per assenza del relativo presupposto.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezza
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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