Sentenza n. 152/2026 - Firenze, Sezione 3
per la declaratoria del silenzio assenso formatosi a seguito della presentazione dell'istanza di permesso di costruire del 15.10.2021; e per il conseguente annullamento - della comunicazione di rigetto prot. n. 43252 del 04.12.2023; - del diniego di permesso di costruire n. 1/2024, prot. n. 7833 del 08.01.2024; - di ogni altro provvedimento preordinato, presupposto, collegato, connesso o dipendente, precedente o successivo, anche se non conosciuto, medio tempore eventualmente intervenuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rifiuto di attestazione della formazione del silenzio assenso, diniego di permesso di costruire e annullamento d’ufficio del silenzio assenso relativo a un intervento di ristrutturazione edilizia ricostruttiva in area paesaggisticamente vincolata
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario richiedente)
Prevale il privato
La controversia
La società ha chiesto il rilascio di un permesso di costruire per un intervento di ristrutturazione edilizia ricostruttiva su un immobile situato in area sottoposta a vincolo paesaggistico. L’autorizzazione paesaggistica è stata richiesta e prodotta nel corso del procedimento edilizio. Decorso il termine per la conclusione del procedimento, la società ha chiesto l’attestazione della formazione del silenzio assenso. Il Comune ha negato tale attestazione, ritenendo che l’istanza originaria fosse incompleta per la mancanza dell’autorizzazione paesaggistica, e ha successivamente riavviato il procedimento, adottando un diniego di permesso di costruire contenente anche l’annullamento dell’eventuale silenzio assenso formatosi. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 20, comma 8, d.P.R. 380/2001, sostenendo che, una volta ottenuta l’autorizzazione paesaggistica e decorso il termine procedimentale, il silenzio assenso si fosse perfezionato. Ha inoltre contestato la tesi comunale secondo cui il silenzio assenso sarebbe precluso dall’assenza dei presupposti sostanziali urbanistici e che, prima della novella legislativa richiamata dal Comune, esso non potesse formarsi nelle aree vincolate. La ricorrente ha dedotto altresì l’illegittimità dell’annullamento d’ufficio per carenza di motivazione sull’interesse pubblico concreto e attuale e sulla comparazione con l’affidamento privato.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto che il silenzio assenso si perfezioni quando ricorrono gli elementi costitutivi della fattispecie, mentre la mancanza di requisiti sostanziali di validità non impedisce, di per sé, la formazione dell’atto tacito. In area vincolata, il silenzio assenso sul permesso di costruire può formarsi quando sia stata rilasciata l’autorizzazione paesaggistica. La circostanza che quest’ultima sia stata acquisita e comunicata durante il procedimento non è ostativa: l’incompletezza documentale può essere sanata dall’interessato e il termine per la formazione del titolo tacito decorre da quando la pratica diviene completa. Il diniego postumo del permesso di costruire è stato quindi dichiarato nullo ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, l. 241/1990, con assorbimento degli ulteriori motivi. È stato inoltre annullato l’annullamento d’ufficio del silenzio assenso, poiché il Comune aveva motivato solo sull’assenza dei presupposti urbanistici, senza esplicitare un interesse pubblico concreto e attuale ulteriore rispetto al mero ripristino della legalità né compararlo con l’affidamento del destinatario. Il TAR ha escluso che fossero ravvisabili, nel caso concreto, interessi pubblici autoevidenti idonei ad attenuare l’onere motivazionale. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 20, comma 8, d.P.R. 380/2001
Il silenzio assenso sul permesso di costruire può formarsi, in presenza dei requisiti procedimentali, anche per interventi in area paesaggisticamente vincolata quando sia stata rilasciata l’autorizzazione paesaggistica; se la documentazione inizialmente manca, il termine decorre dal momento in cui la pratica diviene completa.
art. 2, comma 8-bis, l. 241/1990
Il provvedimento tardivo adottato dopo la formazione del silenzio assenso è nullo.
art. 21-nonies l. 241/1990
L’annullamento d’ufficio di un titolo edilizio richiede la motivazione su un interesse pubblico concreto e attuale ulteriore rispetto al mero ripristino della legalità, nonché sulla comparazione con l’affidamento del privato.
art. 136 e ss. d.lgs. 42/2004
Il vincolo paesaggistico non esclude, di per sé, la formazione del silenzio assenso sul permesso di costruire, una volta intervenuta l’autorizzazione paesaggistica.
Massime di principio
- Il silenzio assenso si perfeziona quando ricorrono gli elementi costitutivi della fattispecie legale, mentre la mancanza di requisiti sostanziali di validità dell’atto non impedisce, di per sé, la formazione del titolo tacito.
- Per un permesso di costruire relativo a un intervento in area paesaggisticamente vincolata, il silenzio assenso può formarsi quando sia stata rilasciata l’autorizzazione paesaggistica; non è necessario che tale autorizzazione fosse già allegata all’istanza originaria.
- Quando la domanda iniziale è incompleta, ma la documentazione mancante viene successivamente acquisita, il termine per la formazione del silenzio assenso decorre dal momento in cui la pratica diviene completa.
- Dopo la formazione del silenzio assenso, l’amministrazione non può adottare un diniego tardivo; tale provvedimento è nullo ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, l. 241/1990.
- L’annullamento d’ufficio di un titolo edilizio tacito richiede l’individuazione e la motivazione di un interesse pubblico concreto e attuale, ulteriore rispetto al mero ripristino della legalità, nonché la comparazione con l’affidamento del privato; la sola deduzione dell’illegittimità originaria non è sufficiente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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