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Ordinanza

Ordinanza n. 482/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601552

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di nulla osta ANAS relativo alla richiesta di autorizzazione per la realizzazione di due fabbricati nel Comune di Trabia

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietaria)

Prevale il privato

La controversia

La proprietaria ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento finale di diniego del nulla osta ANAS, relativo alla richiesta di autorizzazione per la realizzazione di due fabbricati su un'area sita nel Comune di Trabia. Il testo dell'ordinanza non espone il contenuto dei motivi di ricorso, ma precisa che il primo motivo presenta, anche alla luce di un precedente della stessa Sezione, una prognosi di favorevole accoglimento.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare esclusivamente ai fini dell'art. 55, comma 10, c.p.a., ritenendo probabile il favorevole accoglimento del primo motivo di ricorso. Tuttavia, il pericolo allegato dalla ricorrente è stato ritenuto tutelabile mediante la sollecita definizione del giudizio di merito, senza una sospensione immediata dell'efficacia del diniego. Per tale ragione il Collegio ha fissato l'udienza pubblica del 20 ottobre 2026. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda è stata valutata alla luce dei presupposti cautelari.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    accoglie la domanda cautelare ai limitati fini di cui all’art. 55, comma 10 c.p.a.

    Consente di tutelare il pericolo nel ritardo mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, quando tale misura è sufficiente e non occorre disporre la sospensione immediata dell'atto.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo ravvisa una prognosi favorevole sull'accoglimento di almeno un motivo di ricorso, ma ritiene che il pericolo nel ritardo possa essere adeguatamente tutelato attraverso la rapida definizione del merito, può accogliere la domanda cautelare ai limitati fini dell'art. 55, comma 10, c.p.a., fissando sollecitamente l'udienza pubblica senza sospendere immediatamente l'efficacia dell'atto impugnato.
  • L'accoglimento della domanda cautelare ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. non equivale necessariamente alla sospensione dell'atto amministrativo, potendo consistere nella sola anticipazione della trattazione del giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieGrandi opere e infrastrutture strategicheTutela cautelare
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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