Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 42/2026 - Bari, Sezione 2

per l'ottemperanza: - alla sentenza n. 1017 del 27 settembre 2024, R.G. n. 591/2024, emessa dal TAR per la Puglia, Bari, Sezione III, notificata all’Amministrazione intimata in pari data, esclusivamente riguardo all’erogazione delle spese di giudizio.

Giustizia amministrativa202500163

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Puglia n. 1017/2024 limitatamente al pagamento delle spese di giudizio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore di spese legali)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza chiedendo l'esecuzione della sentenza n. 1017 del 27 settembre 2024, passata in giudicato, nella parte relativa alla condanna del Comune al pagamento di € 1.500,00 oltre accessori e interessi moratori. Ha chiesto inoltre la nomina preventiva di un commissario ad acta per l'eventuale protrarsi dell'inadempimento. Il Comune ha eccepito la cessazione della materia del contendere, sostenendo che il debito era stato riconosciuto come debito fuori bilancio con deliberazione consiliare e successivamente liquidato con determinazione dirigenziale. Il ricorrente ha contestato l'effettivo pagamento, rilevando che il riconoscimento e la liquidazione del debito non equivalevano all'erogazione della somma.

La decisione

Il TAR ha escluso la cessazione della materia del contendere perché il riconoscimento del debito fuori bilancio costituisce soltanto un atto prodromico e non dimostra l'effettivo pagamento. Ha inoltre rilevato che il Comune non aveva prodotto la determinazione di pagamento né chiarito la sua natura e il suo contenuto. Nel merito, ha accolto il ricorso, accertando il passaggio in giudicato della sentenza azionata allo spirare del termine breve di sessanta giorni dalla notificazione e il decorso del termine di centoventi giorni previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha ordinato al Comune di dare integrale esecuzione alla sentenza, limitatamente al pagamento delle spese legali, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. La nomina del commissario ad acta è stata riservata all'eventuale protrazione dell'inadempimento oltre il termine assegnato, anche in considerazione degli atti già adottati dall'amministrazione. Il Comune è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base normativa del giudizio di ottemperanza, finalizzato a ottenere l'esecuzione del giudicato amministrativo.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    l’azione esecutiva nei confronti di una pubblica amministrazione, debitrice di somme di denaro, non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica all’amministrazione del titolo esecutivo.

    Nei confronti della pubblica amministrazione debitrice di somme di denaro deve decorrere il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'avvio dell'azione esecutiva.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna pecuniaria, il riconoscimento del debito fuori bilancio e la successiva liquidazione amministrativa non dimostrano, da soli, l'integrale esecuzione del giudicato: occorre provare l'effettivo pagamento della somma dovuta.
  • La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata soltanto quando risulti dimostrato l'integrale soddisfacimento della pretesa azionata; la mera adozione di atti interni o prodromici al pagamento non è sufficiente.
  • Per l'esecuzione di un titolo giudiziale pecuniario nei confronti di una pubblica amministrazione deve essere rispettato il termine dilatorio di centoventi giorni decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • Nel giudizio di ottemperanza il commissario ad acta può essere nominato o la relativa nomina può essere riservata all'eventualità dell'ulteriore inadempimento dell'amministrazione dopo il termine assegnato dal giudice, quando l'amministrazione abbia già adottato atti che rendano plausibile la conclusione spontanea del procedimento esecutivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.